L’acquiescenza all’avviso di accertamento, proprio come l’accertamento con adesione, costituisce uno strumento stragiudiziale di definizione del rapporto tributario al fine precipuo di evitare liti fiscali e “decongestionare” la mole di contenzioso determinando un abbattimento delle sanzioni. Con questa guida pratica analizziamo il diverso funzionamento tra i due istituti tributari, come versare le imposte in tali casi e quali sono le tre strade percorribili dal contribuente che si vede recapitare un avviso di accertamento.
L’acquiescenza all’avviso di accertamento, proprio come l’accertamento con adesione, costituisce uno strumento di definizione stragiudiziale del rapporto tributario al fine precipuo di evitare liti fiscali e “decongestionare” la mole di contenzioso, ottenendo un abbattimento del carico sanzionatorio.
Evidenziamo in sintesi qual è la sostanziale differenza tra i due istituti:
A) L’accertamento con adesione ( concordato) disciplinato dagli artt. 1 e ss. Del D. Lgs. 218/97 (in vigore dal 1/8/1997) prevede un’attività di contraddittorio con l’Ufficio finanziario, finalizzata a rimodulare la pretesa fiscale, relativa alle imposte sui redditi, all’IVA e alle altre imposte indirette, sulla base di elementi difensivi mediante i quali “patteggiare” una diversa base imponibile. L’effetto che si ottiene è la diminuzione delle sanzioni tributarie ad 1/3 del minimo edittale ; secondo quanto disposto dall’art. 2, co. 3, D. Lgs. N. 218/97, successivamente alla definizione dell’accertamento, quest’ultimo, di regola e salvo le eccezioni di cui al comma quarto, non è più impugnabile dal contribuente, nè modificabile o integrabile da parte dell’Ufficio.
La procedura di accertamento con adesione può essere attivata secondo due diverse modalità a seconda che:
1) sia l’Amministrazione finanziaria a formulare al soggetto passivo d’imposta, un invito espresso ex articolo 5, D. Lgs. 218/1997;
2) sia il contribuente a presentare istanza di accertamento con adesione come previsto e disciplinato dagli articoli 6 e 12 del D. Lgs. 218/1997.
B) L’acquiescenza all’accertamento, prevista dall’art. 15 del citato Decreto Legislativo costituisce la manifestazione di una totale adesione del contribuente ai contenuti dell’atto di accertamento quindi, in pratica viene attuato lo “scambio” tra una completa “ammissione di colpa” fiscale e l’alleggerimento del carico sanzionatorio.
Tecnicamente l’ atto di acquiescenza è quell’atto mediante il quale il contribuente, sussistendo determinate condizioni, accetta l’avviso di accertamento, o anche il Pvc (processo verbale di costatazione contenente le violazioni fiscali i relativi addebiti rilevati a seguito dei controlli e verifiche eseguite dall’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza), rinunciando di conseguenza all’impugnazione dell’atto impositivo (rispettivamente immediata e differita) ed ottiene così in contropartita la riduzione delle sanzioni , che andranno pagate entro i termini previsti per la proposizione del ricorso introduttivo potendo scegliere anche il pagamento rateale dei tributi constatati o accertati.
In questo modo, il soggetto passivo d’imposta evita aprioristicamente di sobbarcarsi i costi onerosi del ricorso ed “attiva” nell’ immediatezza la riduzione ad 1/3 del carico sanzionatorio che invece avrebbe dovuto essere applicato pagando le imposte così come accertate dall’amministrazione finanziaria.
Quindi, in entrambi i casi la riduzione delle sanzioni , a seguito delle recenti modifiche , è stata equiparata fissandola nella misura di 1/3.
A quali condizioni il contribuente può ottenere tramite acquiescenza l’abbattimento del carico sanzionatorio?
A tal fine il contribuente dovrà:
rinunciare ad impugnare l’avviso di accertamento;
rinunciare a presentare istanza di accertamento con adesione;
pagare, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell’atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
Come vanno pagate le imposte accertate con acquiescenza?
Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando, a seconda del tributo, il modello F24 (i titolari di partita Iva devono usare il modello F24 telematico) o il modello F23.
Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
Attenzione: Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.
E’ possibile definire con acquiescenza anche gli atti di contestazione che irrogano solo sanzioni?
La risposta al quesito è positiva. Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di 1/3 della sanzione indicata.
Attenzione: il Dl 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione (modalità attuative).
Quali sono quindi le tre scelte alternative per un contribuente che riceve un avviso di accertamento?
1. Presentare domanda di accertamento con adesione, ottenendo in tal modo la sospensione del termine per il ricorso per 90 giorni. Tale possibilità opera quando in precedenza non sia stato notificato l’invito di cui all’art. 5 del DLgs. N. 218/97.
NB in alcuni casi consigliamo di allegare all’istanza un vero e proprio ricorso, in qualità di memorie difensive!
2. Atto di acquiescenza all’accertamento, versando (entro il termine per il ricorso) l’intera somma dovuta a titolo di imposta e le sanzioni ridotte a 1/3, rinunciando così all’instaurazione del giudizio tramite ricorso;
3. Definire a 1/3 solo le sanzioni di cui all’art. 17 del DLgs. N. 472/97 e saldarle entro il termine fissato per il ricorso, riservando il processo unicamente alle imposte.
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