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mercoledì 2 Ottobre 2024

Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2018 su redditi 2017

Riportiamo un estratto delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2018 persone fisiche, leggi le spese e gli oneri  che ti puoi dedurre e detrarre dal reddito e dalle imposte, Infatti il quadro RP è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi: 1) alcuni (oneri detraibili) &

Riportiamo un estratto delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2018 persone fisiche, leggi le spese e gli oneri  che ti puoi dedurre e detrarre dal reddito e dalle imposte, Infatti il quadro RP è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi: 1) alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta (pagando meno imposte); 2) altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda.

N. B. Ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.

 

ONERI DETRAIBILI

Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)

a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 “Familiari a carico”):

– spese sanitarie (rigo RP1 col. 2);

– spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);

– spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);

– spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);

– spese di istruzione per la frequenza delle scuole d’infanzia, scuola primaria e secondaria (righi da RP8 a RP13, codice 12);

– spese per l’istruzione universitaria (righi da RP8 a RP13, codice 13);

– spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP13, codice 16);

– spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP13, codice 18);

– per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (righi da RP8 a RP13, codice 31):

 

La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:

– per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);

– per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti

(righi da RP8 a RP13 codice 15);

– per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP8 a RP13 , codice 32);

– per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP8 a RP13, codice 33);

– premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (righi da RP8 a RP13, codice 36);

– premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge (righi da RP8 a RP13, codice 38);

– premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

(righi da RP8 a RP13, codice 39);

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP):

– spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP1 col. 1);

– interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);

– interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righi da RP8 a RP13, codice 8);

– interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righi da RP8 a RP13, codice 9);

– interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (righi da RP8 a RP13, codice 10);

– interessi per prestiti o mutui agrari (rigo righi da RP8 a RP13, codice11);

– spese funebri (righi da RP8 a RP13, codice14);

– spese per intermediazione immobiliare (righi da RP8 a RP13, codice 17);

– erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP8 a RP13 codice 21);

– contributi associativi alle società di mutuo soccorso (righi da RP8 a RP13, codice 22);

– erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (righi da RP8 a RP13 codice 23);

– erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP8 a RP13, codice 24);

– spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP8 a RP13, codice 25);

– erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP8 a RP13, codice 26);

– erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP8 a RP13, codice 27);

– erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP8 a RP13, codice 28);

– spese veterinarie (righi da RP8 a RP13, codice 29);

– spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP8 a RP13, codice 30);

– erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato (righi da RP8 a RP13, codice 35);

– altre spese detraibili (righi da RP8 a RP13, codice 99);

– spese per canoni di leasing (rigo RP14).

Spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento

– erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP8 a RP13, codice 41);

– erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP8 a RP13, codice 42);

Spese che danno diritto alla detrazione d’imposta (da indicare nella sezione III A e III B del quadro RP) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche e spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B; (da indicare nella sezione III C del quadro RP):

Sezione III A: righi da RP41 a RP47, nella quale vanno indicate:

– spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ;

– spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;

– spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.

Sezione III B: righi da RP51 a RP53, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione.

Sezione III C: righi da RP57 a RP59, nella quale vanno indicate le spese sostenute per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B.

Spese che danno diritto alla detrazione (da indicare nella IV sezione del quadro RP (righi da RP61 a RP64):

– spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);

– spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);

– spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);

– spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4);

– spese per acquisto e posa in opera di schermature solari (codice 5);

– spese per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (codice 6);

– spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali (codice 7);

– spese per interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 8);

– spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 9);

 

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione (da indicare nella V sezione del quadro RP)

– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;

– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale;

– detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale;

– detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro.

– detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani;

Altre detrazioni (da indicare nella sezione VI del quadro RP righi da RP80 a RP83)

– investimenti in start up e decadenza start up recupero detrazione;

– detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida;

– altre detrazioni.

ONERI DEDUCIBILI

Questi oneri vanno indicati nella sezione II del quadro RP:

a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico:

– contributi previdenziali e assistenziali;

– contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;

– contributi per forme pensionistiche complementari e individuali.

Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente;

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:

– assegni periodici corrisposti al coniuge;

– contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;

– erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;

– erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative;

– erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;

– erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;

– erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali;

– contributi versati direttamente dai pensionati, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali istituite da appositi accordi collettivi;

– rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri;

– spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione;

– somme restituite al soggetto erogatore;

– investimenti in start-up.

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza

è bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall’art. 5 del Tuir. Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RP.

Il quadro RP è composto dalle seguenti sezioni:

– Sezione I, spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento e del 26 per cento;

– Sezione II, spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

– Sezione III (A e B), spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (interventi di recupero del patrimonio edilizio) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche e (Sezione III C) detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B;

– Sezione IV, spese per le quali spetta la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti;

– Sezione V, dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione e di canoni di affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori;

– Sezione VI, dati per fruire di altre detrazioni (spese per investimenti in start up, spese per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all’ente Ospedaliero ”Ospedali Galliera di Genova”).

sezione I – spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 o del 26 per cento

A ciascuna detrazione d’imposta del 19 e del 26 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalle tabelle “Spese per le quali

spetta la detrazione del 19 per cento”, “spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento” che trovate nelle istruzioni relative ai righi da RP8 a RP13. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano Certificazione Unica 2018.

Istruzioni comuni ai righi da RP1 a RP4

Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2017 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:

– le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;

– le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3. 615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica consegnata al lavoratore. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 585 della CU 2018.

Vanno indicate perché rimaste a carico del contribuente:

– le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);

– le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

 

Spese sanitarie e spese per persone con disabilità

Qualora l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, superi euro 15. 493,71, al lordo della franchigia di euro 129, 11, potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

Nel rigo RP15 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP15 (colonna 1).

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, sulla documentazione da conservare e chiarimenti sulle spese sostenute all’estero, sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie”.

Spese sanitarie

Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).

Le spese sanitarie vanno indicate per intero (come avviene nel modello 730) e, pertanto, nei righi da RP1 a RP13 non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11.

 

Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico, senza ridurle della franchigia di euro 129,11.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c. D. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono altresì detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.

Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate con il codice 1 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.

In questa colonna vanno riportate le spese diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute da un familiare per conto del contribuente non a carico (da riportare, invece, in colonna 1).

 

Colonna 1 (spese patologie esenti sostenute da familiare): La compilazione della presente colonna è riservata al contribuente affetto da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket, per l’indicazione delle spese:

– sostenute da un familiare per il quale lo stesso contribuente risulta non fiscalmente a carico;

– effettuate presso strutture che ne prevedono il pagamento (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).

La detrazione relativa alle spese indicate in questa colonna, per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal contribuente affetto dalla patologia esente, può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa nella propria dichiarazione e in particolare compilando il rigo RP2.

Per un elenco completo delle patologie che danno diritto all’esenzione si può consultare il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329. Pertanto indicare:

– nella colonna 1 del rigo RP1 l’intero importo delle spese per patologie esenti senza ridurle della franchigia di euro 129,11;

– nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.

Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti

Indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN47, colonna 6, del Mod. REDDITI di quest’ultimo.

L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di euro 6. 197,48; l’importo di tali spese deve essere indicato per intero senza ridurlo della franchigia di euro 129,11.

Spese sanitarie per persone con disabilità

Indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento delle persone con disabilità, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione delle persone con disabilità. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.

In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per persone con disabilità

Indicare le spese sostenute per l’acquisto:

– di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie delle persone con disabilità;

– di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18. 075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del persona con disabilità. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18. 075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento della disabilità che comporti per la persona con disabilità la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l’importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2014, 2015 o nel 2016 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segnalare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l’importo della rata spettante.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).

Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese. Si precisa che le spese suddette devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18. 075,99.

Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica nel limite dell’importo massimo predetto.

Spese per l’acquisto di cani guida

Indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.

La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta in questo rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l’importo della rata spettante.

Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP82). Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

 

Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza

Questo rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15. 493,71, hanno optato nel 2014 e/o 2015 e/o 2016 per la rateazione di tali spese. Indicare nella colonna 2 l’importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. REDDITI 2017, rigo RP6, colonna 2 per le spese sostenute nel 2014 e nel 2015 e rigo RP15 colonna 2 per le spese sostenute nel 2016, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod. 730/2017, rigo E6 per le spese sostenute nell’anno 2014 e nel 2015 e rigo 136 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell’anno 2016.

Nella colonna 1 di questo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. Per le spese sostenute nel 2015 indicare il numero 3). Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2014, nel 2015 o nel 2016 deve compilare il rigo RP6 in distinti moduli.

Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.

Interessi passivi

In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2017 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

– mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);

– mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra gli oneri accessori sono compresi anche:

– l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca);

– le spese di perizia;

– le spese di istruttoria;

– la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;

– la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;

– la penalità per anticipata estinzione del mutuo;

– le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;

– le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;

– l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;

– l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.

Non sono ammesse alla detrazione:

– le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;

– le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);

– l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;

– le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali.

Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale

Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.

Nozione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

Importo massimo cui applicare la detrazione

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4. 000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es. : coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2. 000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Soggetti ammessi alla detrazione

La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario.

La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare.

Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo. In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Condizioni generali per fruire della detrazione

La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007.

In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo. Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4. 000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2. 065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2. 065,83, con codice 8 nei righi da RP8 a RP13 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2. 065,83, la somma degli importi indicati nel rigo RP7 e con codice 8, nei righi da RP8 a RP13, non deve superare questo importo, cioè euro 2. 065,83.

Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.

Altre spese per le quali spetta la detrazione

Indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 36, 38, 39 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento.

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