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venerdì 6 Dicembre 2024

Punti premio concorsi fedeltà: cessione tra aziende partner esente Iva

I punti premio per i concordi fedeltà trasferiti da un’azienda all’altra, per essere successivamente assegnati ai clienti non si possono considerare, infatti, come titoli rappresentativi di merci, pertanto la relativa cessione non è assoggettata ad Iva ma all’imposta sostitutiva del 20%.   Con  la risoluzione 101/E del 26 novembre 2012 , l’Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento fiscale da applicare al trasferimento dei “bollini”, nel caso in cui il cliente richieda come premio, non un  bene, ma i punti di un altro concorso.

Punti premio concorsi fedeltà: cessione tra aziende partner esente Iva

 

I punti premio per i concordi fedeltà trasferiti da un’azienda all’altra, per essere successivamente assegnati ai clienti non si possono considerare, infatti, come titoli rappresentativi di merci, pertanto la relativa cessione non è assoggettata ad Iva ma all’imposta sostitutiva del 20%.   Con  la risoluzione 101/E del 26 novembre 2012 , l’Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento fiscale da applicare al trasferimento dei “bollini”, nel caso in cui il cliente richieda come premio, non un  bene, ma i punti di un altro concorso.

La questione, dunque, scaturisce dall’eventualità che il cliente, sulla base dei punti accumulati, opti per l’acquisizione dei bollini di altre manifestazioni a premio. Per tale ipotesi, le società prevedono, su base contrattuale, la possibilità di scambiarsi i punti a fronte di un corrispettivo. L’Agenzia ha chiarito che, in primo luogo, tali punti costituiscono un premio presente nel catalogo. Quindi, il corrispettivo percepito dal cedente è esente dall’Iva e l’acquirente è tenuto al versamento dell’imposta sostitutiva del 20%, ai sensi dell’articolo 19, comma 8, legge 449/1997.

Il chiarimento trova riscontro anche nella circolare 89/E del 24 marzo 1998, in cui veniva precisato che tra le operazioni non imponibili, che scontano l’imposta sostitutiva del 20%, devono essere comprese “anche quelle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi che per un qualunque motivo non sono state assoggettate all’imposta sul valore aggiunto e quindi anche quelle non rilevanti o esenti”.

Di conseguenza, essendo l’acquisto dei punti un’operazione esente da Iva, la società partner che acquista i punti dovrà corrispondere l’imposta sostitutiva del 20 per cento.  

 

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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