Il recente Decreto sostegni bis ha prorogato al 31 dicembre 2021 la moratoria di cui al Decreto cura Italia, con importanti novità.
Sommario
Cos’è
L’art 16 del Decreto sostegni bis prevede la proroga della moratoria introdotta dal Decreto cura Italia (DL 18/2020).
Infatti, l’articolo 56 del citato decreto ha introdotto la moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese (PMI) per sostenere le imprese danneggiate da COVID-19.
La moratoria spetta anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali).
La moratoria prestiti e mutui è dunque una misura di sostegno che consiste nella sospensione del pagamento delle rate di mutui e prestiti rivolta alle imprese operanti in Italia (micro, piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi) e ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
La moratoria è accompagnata da una garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su un’apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI.
I termini della moratoria
Secondo quanto previsto inizialmente dal decreto Cura Italia (dl n. 18-2020) il pagamento delle rate di mutui e prestiti è stato sospeso fino al 30 settembre.
Successivamente la moratoria è stata poi prorogata dal decreto agosto a gennaio 2021 ed estesa poi dalla legge di bilancio fino al 30 giugno2021. Per coloro che hanno già fatto richiesta di moratoria, è stato previsto l’allungamento automatico dei termini, salvo rinuncia da parte dell’impresa beneficiaria, mentre per i soggetti che non avevano ancora aderito è stato previsto l’obbligo di apposita istanza.
Questo quadro cambia con il decreto Sostegni bis.
La nuova moratoria e per quali debiti spetta
Il decreto sostegni bis conferma la moratoria mutui prorogandola fino al 31 dicembre 2021.
L’articolo 16 in particolare prevede che le imprese beneficiarie della misura godranno, per le misure indicate nell’art 56, comma 2, di una proroga fino al 31 dicembre 2021.
Quindi potranno beneficiare della proroga della moratoria solo le imprese ed i professionisti già ammessi. Non è, infatti, prevista la riapertura dei termini per accedere alle misure.
La moratoria spetta per le esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, quali mutui e prestiti nelle tipologie specificate dall’ articolo 56 comma 2 DL 18/2020 introduttivo della moratoria.
Si tratta di esposizioni debitorie per le quali i termini di sospensione ivi indicati sono stati appunto prorogati dal Decreto sostegni bis al 31dicembre 2021.
Da segnalare che la proroga della moratoria si applica alla sola quota capitale e non agli interessi.
Dal 1° luglio 2021, quindi, dovranno essere di nuovo pagati gli interessi.
Come si accede alla moratoria
La proroga non è più automatica.
Le imprese già ammesse alla misura devono far pervenire all’istituto di credito apposita comunicazione nella quale dovranno dichiarare la volontà di continuare ad usufruire dell’allungamento/sospensione delle rate.
Questa comunicazione può essere trasmessa anche via e-mail, ma deve pervenire entro la scadenza del 15 giugno 2021.