Ai sensi del regio decreto n. 1265 del 27. 07. 1934 le prestazioni sanitarie dei medici sono la diagnosi, la cura e la riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Prestazioni che possono essere svolte anche da operatori abilitati all’esercizio delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie. Il fine è quello di garantire diagnosi, cura e riabilitazione alla persona, coloro che hanno diritto ad ottenere questi trattamenti, ovvero quelli del servizio sanitario nazionale sono i soggetti fiscalmente residenti in Italia.
Sommario
Prestazioni sanitarie dei medici: Guida Fiscale come contrattualizzare la prestazione ed emettere fattura
Quadro normativo civilistico e fiscale, con particolare attenzione ai fini Iva alle operazione esenti ed a quelle imponibili
Ai sensi del regio decreto n. 1265 del 27. 07. 1934 le prestazioni sanitarie dei medici sono la diagnosi, la cura e la riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Prestazioni che possono essere svolte anche da operatori abilitati all’esercizio delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie.
Il fine è quello di garantire diagnosi, cura e riabilitazione alla persona, coloro che hanno diritto ad ottenere questi trattamenti, ovvero quelli del servizio sanitario nazionale sono i soggetti fiscalmente residenti in Italia.
Profilo fiscale: trattamento Iva delle prestazioni sanitarie
In ambito d’imposte indirette, la materia delle prestazioni sanitarie è disciplinata dal l’articolo 10, comma primo, punto n. 18 del DPR n. 633 del 1972 (decreto Iva):-“1. Sono esenti dall’imposta:…18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”. In sostanza si rinvia al legislatore del fascio, la materia medico sanitaria è evoluta ma in 3500 anni di storia si basa sugli stessi principi ed attori: diagnosi, cura e riabilitazione della persona da parte del medico che eroga la prestazione, rapporto diretto, personale tra dottore e paziente. Per tali motivi il decreto Iva (del 72’) a tutt’oggi trova fondamento sul richiamato regio decreto, copiandone pari pari il testo e calibrando su di esso il regime delle esenzioni.
Prestazioni medico sanitarie esenti da Iva
Sono esenti da Iva:
1) le prestazioni effettuate da medici, chirurghi ed odontoiatri;
2) le prestazioni dirette alla diagnosi, cura e riabilitazione di biologi e psicologi;
3) le certificazioni varie, le prestazioni mediche di chirurgia estetica quando rispondono a finalità terapeutiche, di medicina sportiva e del lavoro;
4) le prestazioni rese da laboratori radiologici e di analisi mediche e di ricerche cliniche;
5) le visite mediche di natura fiscale per conto dell’Inps o dell’Inail.
Sono altresì esenti da Iva le prestazioni effettuate dai seguenti operatori abilitati all’esercizio delle professioni infermieristiche e tecnico sanitarie:
1) infermiere, ostetrica, infermiere pediatrico;
2) podologo, fisioterapista (o massofisioterapista con formazione triennale), logopedista, ortottista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, educatore professionale;
3) tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica;
4) tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, igienista dentale, dietista;
5) tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario.
Prestazioni medico sanitarie imponibili iva (non esenti)
Sono imponibili e pertanto devono essere assoggettate ad Iva:
1) le prestazioni svolte per corsi di formazione;
2) i certificati legali fatti alle assicurazioni;
3) le prestazioni non rivolte alla persona, come quelle rese da medici veterinari;
4) le consulenze medico legali riguardanti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra;
5) le prestazioni di medici legali come consulenti tecnici quando devono quantificare il danno nelle controversie legali, o per quantificare premi assicurativi;
6) le prestazioni rese da chiropratici.
FOCUS 1: Prestazioni di ricovero e cura esenti Iva, ai sensi dell’articolo 10 comma 1, n. 19 del DPR n. 633 del 72. Sono le prestazioni rese sia in via ambulatoriale che a ricoverati, da parte dei seguenti soggetti: società di mutuo soccorso con personalità giuridica e stabilimenti termali; enti ospedalieri, case di cura e cliniche che sulla base delle convenzioni stipulate con le regioni, applicano tariffe corrispondenti a quelle praticate dagli enti pubblici. Le prestazioni sanitarie rese da case di cura non convenzionate sono imponibili Iva, a nulla rileva che i pazienti possono essere rimborsati dalle regioni in base a specifiche tariffe.
FOCUS 2: Alcune nozioni su ricovero e cura fini della individuazione della corretta fattispecie esente da Iva. Trattasi di alloggio, assistenza, diagnosi e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto. Questo aspetto assume importanza in quanto le prestazioni matrice ricettiva (es. Stanza singola, televisore, etc. ) sono prestazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva. L’erogazione di questi servizi è soggetta all’applicazione di un aliquota agevolata del 10%. Questo se tale servizio è reso a soggetti ricoverati, salvo che le stesse siano indispensabili per realizzare gli scopi terapeutici del soggetto ricoverato. Le stesse prestazioni scontano aliquota IVA ordinaria se rese a soggetti non ricoverati (cfr. Agli accompagnatori).
Prestazioni sanitarie: come emettere fattura
I medici e tutti coloro che svolgono prestazioni sanitarie sono tenuti nel rispetto del DPR n. 633 del 1972 ad emettere la fattura per lo svolgimento delle seguenti operazioni:
1) prestazioni professionali, tipiche dell’attività medica, in regime di esenzione Iva;
2) cessione di beni acquistati nell’esercizio dell’attività (es. Vendita di un ecografo, di computer et similia, tali cessioni sono esenti ex art. 10, comma 1, n. 27-quinquies se per essi non è stata detratta l’Iva al momento dell’acquisto ma imputata come costo deducibile, in caso contrario, la cessione è soggetta ad aliquota Iva ordinaria del 22%; se l’Iva su acquisti è stata detratta solo in parte, si dovrà emettere fattura parte in esenzione e parte con aliquota ordinaria);
3) prestazioni di servizi che non sono propriamente tipiche della normale attività esercitata, quali perizie legali, consulenze ad assicurazioni, certificati assicurativi, messa a disposizione a colleghi di studio e di attrezzature e corsi (si applica Iva ordinaria).
La fattura: quando emetterla ed elementi essenziali
La Fattura per le prestazioni sanitarie, ai sensi del DPR n. 633 del 1972, deve essere sempre emessa ed è obbligatoria, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa nei confronti di privato, di impresa o di ente. La fattura può assumere varie forme: per i medici ha forma di parcella o fattura immediata.
FOCUS 3: Il mantra del decreto Iva:-“Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”. Per le prestazioni sanitarie rese dal medico si deve emettere fatture al momento dell’incasso del corrispettivo. L’incasso è percepito, solitamente, al momento in cui la prestazione è completata, tuttavia, la fattura può essere emessa anche in un momento precedente. Inoltre, nel caso in cui si verifichi un pagamento anticipato totale o parziale del corrispettivo prima di tale termine, la fattura deve essere emessa all’atto dell’incasso, limitatamente all’importo incassato.
FOCUS 4: E’ necessario prestare la massima attenzione al momento in cui deve essere emessa la fattura, onde evitare di commettere irregolarità contabili. Spesso, infatti, riscontriamo il versamento in banca di somme incassate mentre le corrispondenti fatture vengono emesse solo dopo alcuni giorni ed a volte anche di importo diverso. Comportamento che in sede di controlli potrebbe essere contestato e soggetto a sanzioni.
I dati obbligatori da indicare nella fattura per prestazioni sanitarie dei medici sono:
· la data di emissione;
· il numero progressivo per anno solare;
· il nome e cognome (in caso di impresa individuale), denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata la prestazione;
· il numero di partita IVA del cliente o il codice fiscale se questi non agisce nell’esercizio d’impresa arte o professione;
· la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto delle prestazioni;
· l’aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con indicazione dell’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633 del 1972 in caso di esenzione o dell’aliquota Iva da applicare in caso di assoggettamento ad Iva della prestazione;
· il numero e data degli eventuali DDT (documenti di trasporto) in caso di emissione di fattura differita.
Inoltre, non è obbligatorio, ma è opportuno, indicare l’eventuale ritenuta d’acconto.
Numero di copie per emissione cartacea
La fattura cartacea deve essere sempre emessa in duplice esemplare. Una copia deve essere consegnata al cliente mentre l’altra deve essere archiviata preso lo studio. Nulla vieta l’emissione di più copie: è opportuno però indicare, con l’ausilio di un timbro, la dicitura “copia per uso interno”. Per l’emissione di copie conformi alle originali va applicata la marca da bollo (2 euro) ed occorre indicare la dicitura “copia conforme all’originale” (nel caso in cui il cliente smarrisca la fattura).
Chi opta per emissione della fattura elettronica è esonerato da quanto indicato in tema di copie e conservazione del documento cartaceo.
Numerazione progressiva ed ordinata della fattura
Le fatture per prestazioni sanitarie dei medici devono essere numerate progressivamente per anno solare. E’ consentito avere più serie di numerazioni: è il caso tipico di chi ha più studi medici, o ambulatori.
FOCUS 4: per i medici di famiglia che operano in regime di convenzione con le ASL non è obbligatoria l’emissione della fattura in quanto il prospetto di liquidazione mensile emesso dall’ASL sostituisce a tutti gli effetti la fattura. Tuttavia, siccome tali prospetti vanno numerati progressivamente tra le fatture e ciò potrebbe generare confusione nella numerazione, si consiglia di emettere la normale fattura allegando ad essa il prospetto rilasciato dall’ASL.
Natura della prestazione sanitaria
è fatto obbligo indicare e descrivere sulla fattura la natura, la qualità e la quantità della prestazione, ed è necessario che la descrizione dell’operazione in fattura sia chiara e specifica. Il medico è tenuto a descrivere il tipo di prestazione che effettua al paziente.
Alcuni esempi di dicitura delle prestazioni eseguite possono essere:
“Prestazione medica effettuata come da preventivo allegato” o “Prestazione medica come da cartella clinica allegata” infine, “Prestazione medica come da piano di cura allegato”
Stessa regola vale anche per le fatture emesse dal medico nei confronti di colleghi per prestazioni svolte nelle loro sedi. Ad esempio, è possibile utilizzare una descrizione che abbia come oggetto la giornata di lavoro indicheremo allora “sostituzione presso il vostro studio”.
Oppure una descrizione basata sul numero delle ore di lavoro svolte.
Naturalmente, in questi casi la stipula di un contratto scritto tra medici è fondamentale.
Base imponibile della fattura del medico
Per quanto riguarda il valore della prestazione bisogna indicare a parte anche eventuali sconti e abbuoni.
Ritenuta d’acconto
Se il medico emette fatture nei confronti di altri professionisti, imprese o cliniche e/o enti, viene assoggettato ad una ritenuta d’acconto del 20%.
Ritenuta che è opportuno sia evidenziata sulla parcella (anche se non obbligatorio), sul totale della prestazione.
In pratica dal compenso spettante il cliente trattiene la ritenuta a titolo d’acconto d’imposta che verserà per conto del medico.
Imposta di bollo
L’imposta di bollo, attraverso l’applicazione di una marca da € 2,00 deve essere applicata dai medici che effettuano operazioni esenti Iva.
L’imposta di bollo è dovuta se la fattura supera l’importo di € 77,47 e deve essere applicata in calce alla fattura originale. Quella consegnata al paziente.
Sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta entrambe le parti (medico e paziente): quindi sono entrambi sanzionabili in caso di omesso pagamento dell’imposta anche se è il soggetto emittente che è tenuto alla applicazione della marca da bollo. Infatti l’obbligo di applicare il bollo è a carico del medico.
In alcuni casi, il professionista sceglie di non addebitare al cliente l’importo dell’imposta di bollo. Apponendolo a proprie spese.
Liquidazioni iva
I medici sono obbligati alla computo della liquidazione Iva mensile e/o trimestrale anche qualora abbiano effettuato solo operazioni esenti. E’ un adempimento obbligatorio. Sono esonerati solo coloro che hanno fatto richiesta di esonero degli adempimenti Iva.
Questo ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 633/72.
FOCUS 5: L’Iva risultante dalle liquidazioni periodiche deve essere versata, se a debito, mensilmente o trimestralmente. Spesso i medici sono a credito Iva, con il modello TR, una sorta di dichiarazione Iva trimestrale già durante l’esercizio in cui è maturato può essere usato a compensazione in F24.
Per eseguire e versare l’Iva dovuta, con cadenza trimestrale, è necessario aver realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore ad € 400. 000. L’opzione ha validità per almeno un triennio e sugli importi da versare nei primi tre trimestri è dovuto un interesse dell’1% (tali interesse non è deducibile dal reddito). Non vi è più alcun obbligo di effettuare, anche se è opportuno, le annotazioni sui registri Iva delle liquidazioni eseguite. Qualora il professionista superi il limite di € 400. 000 nel corso dell’anno sarà obbligato alle liquidazioni mensili dall’anno successivo.
Esonero da fattura elettronica per i medici anno 2020
Sono esonerati dall’obbligo di emissione della Fattura Elettronica i medici che per il solo anno 2020 inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria. Trattasi di facoltà, il medico può scegliere di aderire alla fatturazione elettronica.
Per i medici, quindi, per l’anno 2020 vi è l’esonero dall’emissione della Fattura Elettronica, se vi è l’invio dei dati al sistema StS. Resta, quindi, l’obbligo di Fatturazione Elettronica per i dati non inclusi. Al contrario, rimane comunque l’obbligo di ricezione delle Fatture Elettroniche passive. L’esonero non riguarda, dunque, il ciclo passivo.
In sostanza, devono essere trasmessi in modalità telematica al SdI le fatture di acquisto ricevute dai fornitori dei medici e degli infermieri. Così come previsto anche per contribuenti in regime dei minimi e forfettari già esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Prestazioni sanitari dei medici: consulenza diretta al risparmio lecito di imposta e contributi
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