L’ART. 1, C. 229, LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228, NELL’AMBITO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE PER L’OCCUPAZIONE E FORMAZIONE DI CUI ALL’ART. 18, C. 1 DEL DECRETO LEGGE DEL 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE DEL 28 GENNAIO 2009, N. 2, HA DESTINATO PER L’ANNO 2013 LA SOMMA DI 30 MILIONI DI EURO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA PER IL SETTORE PESCA.
ROMA, 28-11-2013 MESSAGGIO N. 19445
OGGETTO: AMMORTIZZATORI IN DEROGA NEL SETTORE PESCA – DECRETO N. 76498 DEL 24 OTTOBRE 2013 – ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2013.
L’ART. 1, C. 229, LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228, NELL’AMBITO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE PER L’OCCUPAZIONE E FORMAZIONE DI CUI ALL’ART. 18, C. 1 DEL DECRETO LEGGE DEL 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE DEL 28 GENNAIO 2009, N. 2, HA DESTINATO PER L’ANNO 2013 LA SOMMA DI 30 MILIONI DI EURO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA PER IL SETTORE PESCA.
IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA, PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DEL 29 LUGLIO 2013, IL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 76498 DEL 24 OTTOBRE 2013 HA DISPOSTO L’ASSEGNAZIONE DELLA SUDDETTA SOMMA AL FINANZIAMENTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, TENENDO CONTO PRELIMINARMENTE, FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE ASSEGNATE, DELLE ISTANZE ANCORA GIACENTI RIFERITE AD ANNUALITà PREGRESSE.
IN PARTICOLARE, PER DOMANDE GIACENTI, RIFERITE ALLE ANNUALITà PRECEDENTI ALL’ANNO 2012, SI INTENDONO QUELLE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE IL 17 LUGLIO 2012 E PER DOMANDE GIACENTI, RIFERITE ALL’ANNUALITà 2012, SI INTENDONO QUELLE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE IL 15 GENNAIO 2013, COME DA ACCORDO GOVERNATIVO DEL 17 LUGLIO 2012.
IN APPLICAZIONE DEI SOPRACITATI ACCORDI GOVERNATIVI SI CONFERMA CHE LA CIG IN DEROGA è EROGATA, SECONDO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA, AL PERSONALE IMBARCATO, DIPENDENTE E SOCIO LAVORATORE DI CUI ALLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142 DELLE IMPRESE DI PESCA INTERESSATE DALLO STATO DI CRISI CHE HA INVESTITO IL SETTORE, CHE BENEFICI DI UN SISTEMA RETRIBUTIVO CON MINIMO MONETARIO GARANTITO.
IN PARTICOLARE, SI CONFERMA CHE LA CONCESSIONE DELLA PRESTAZIONE DI CIG IN DEROGA è SUBORDINATA ALLA VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA SUDDETTA CLAUSOLA “DEL SISTEMA RETRIBUTIVO CON MINIMO MONETARIO GARANTITO” NEL RELATIVO CONTRATTO DI LAVORO DEI BENEFICIARI E CHE L’ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO POTRà AVVENIRE SULLA BASE DI SPECIFICI ACCORDI, COMPRENSIVI DEGLI ELENCHI.