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sabato 7 Dicembre 2024

Periodo di prova e interruzione del decorso per ferie

Le ferie interrompono la decorrenza del periodo di prova, che si prolunga per i giorni fruiti dal lavoratore, a meno, naturalmente, che la loro fruizione non fosse stata prevista preventivamente all’interno del patto.  

Periodo di prova e interruzione del decorso per ferie Cass. , sez. Lav. , 22 marzo 2012, n. 4573

Le ferie interrompono la decorrenza del periodo di prova, che si prolunga per i giorni fruiti dal lavoratore, a meno, naturalmente, che la loro fruizione non fosse stata prevista preventivamente all’interno del patto. Nota – Il caso di specie è sorto in seguito al licenziamento per mancato superamento del periodo di prova di un lavoratore, assunto come apprendista montatore calzaturiero, con un periodo di prova di un mese. Il lavoratore impugnava il licenziamento affermando che, posto che l’assunzione era avvenuta il 25 novembre, il licenziamento, intimato il 3 gennaio, era stato assunto dopo il decorso del periodo di prova e chiedeva pertanto, previo accertamento dell’illegittimità del licenziamento, la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno. Il Tribunale di Rimini respingeva il ricorso e la Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione di primo grado, osservando che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il recesso, comunicato dalla società il 3 di gennaio e motivato dal mancato superamento della prova, non era tardivo e, come tale, nullo, tenuto conto della data di assunzione (25 novembre) e della data del recesso (3 gennaio) e del periodo di fruizione delle ferie natalizie (dal 23 dicembre al 1° gennaio), sicché il recesso risultava intimato non oltre il mese, tenuto conto del mancato espletamento dell’attività nei giorni 23 e 24 dicembre.

Il lavoratore ricorreva pertanto in Cassazione denunciando la falsa applicazione ed erronea interpretazione dell’art. 2109 c. C. E dell’art. 85 Ccnl di categoria in relazione al disposto dell’art. 41 Cost. Ed in particolare lamentava che la Corte del merito avesse ricondotto il periodo feriale a quegli eventi di norma non prevedibili e come tali, sempre di norma, interferenti sul periodo della prova, nel senso di richiederne il corrispondente prolungamento per i giorni della mancata erogazione della prestazione lavorativa.

Il ricorrente lamentava inoltre che la Corte territoriale avesse trascurato di considerare la peculiarità della fattispecie, erroneamente sostenendo che, anche nel caso in oggetto, non si fosse potuto avere previsione dell’incidenza di tale evento sul periodo stabilito per la prova.

Il ricorrente, pur dando atto che, ai sensi dell’art. 2109 c. C. Spetta al datore di lavoro determinare il periodo in cui far godere le ferie ai propri dipendenti nell’anno lavorativo, tenuto conto delle esigenze dell’impresa – e ciò nel rispetto del principio di libertà economica fissato dall’art. 41 della Costituzione della Repubblica ed anche degli interessi del prestatore di lavoro -, sostiene che tale determinazione, essendo, nella specie, avvenuta, di concerto e previa consultazione con le Rsu, ed essendo stata preventivamente resa nota ai prestatori di lavoro, non abbisognava di ulteriori “apposite conferme in relazione alle concrete esigenze aziendali”, delle quali il datore di lavoro aveva evidentemente già tenuto conto nella determinazione operata.

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse ritenuto che i disposti calendari aziendali delle ferie sarebbero stati meri programmi di massima, e che richiedevano una conferma di volta in volta, senza dare ragione di come, a novembre (quando al periodo stabilito per le ferie mancavano ormai poco più di tre settimane e non vi era più tempo di utilmente procrastinarlo), si potesse ritenere quel programma una mera previsione di massima inidonea a fondare un diritto dei lavoratori a fruire delle ferie nel periodo indicato.

La Cassazione ha rigettato il ricorso richiamando il principio (Cass. N. 23061/2007), secondo il quale il decorso di un periodo di prova, determinato nella misura di un complessivo arco temporale, non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività. Devono, invece, ritenersi esclusi (considerata la funzione di consentire alle parti di verificare la convenienza della collaborazione reciproca del periodo di prova concordato tra le parti) i giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l’infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell’attività del datore di lavoro nonché il godimento delle ferie annuali, in quanto, queste ultime in particolare, hanno la funzione di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attività, che solitamente pertanto maturano dopo il periodo di prova. Pertanto, “come regola generale le ferie interrompono la decorrenza del periodo di prova, che si prolunga per i giorni fruiti dal lavoratore (a meno, naturalmente, che la loro fruizione non fosse stata prevista preventivamente all’interno del patto)”.

Nel caso di specie, la Corte di merito, dopo aver osservato che nessuna pattuizione di fruizione delle ferie era stata prevista preventivamente all’interno del patto di prova, ha preso in esame la disposizione del Ccnl, interpretandola, in ragione della sopraevidenziata caratteristica del contratto di lavoro con clausola di prova, in termini di adempimento, per il caso di mancato recesso al termine del periodo di prova, dell’onere di informazione, a carico dell’imprenditore, circa la durata o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie. A ciò si aggiunga che la contrattazione collettiva applicabile ha recepito il principio dell’effettività dell’esperimento della prova attraverso la previsione (implicita) ai fini della prova dei giorni di effettivo lavoro.

La Cassazione ha pertanto, per le ragioni sopraesposte, rigettato il ricorso.  

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