PEC scadenza prorogata al 31. 12. 2011
La circolare numero 224. 402 del 25 novembre 2011 emessa dal ministero dello Sviluppo economico, di fatto proroga la scadenza per comunicazione pec alla CCIAA al 31. 12. 2011, inviando le Camere di commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1. 032 euro prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al Registro imprese entro la scadenza di martedì 29 novembre. E questa tolleranza, secondo il ministero, dovrebbe arrivare «almeno fino all’inizio del nuovo anno».
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Peraltro, nella circolare 3645/C del 3 novembre, lo stesso ministero aveva ricordato alle Camere che il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011 da parte delle società, avrebbe comportato, appunto, «l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2630 del Codice civile in capo al legale rappresentante dell’impresa».
La circolare di ieri spiega che «sono nel frattempo pervenute numerose segnalazioni», da parte dei gestori del sistema di posta elettronica certificata, sull’«impossibilità di fare fronte all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di Pec, concentratasi nell’imminenza del termine (. ), in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso».
Nonostante la scadenza per la comunicazione dell’indirizzo Pec al Registro imprese sia stata fissata nel 2008, tutte le società si sono attivate, dunque, negli ultimi giorni disponibili, come testimoniano le 505. 478 comunicazioni di indirizzo Pec arrivate alle Camere di commercio dal 1° al 21 novembre.
Il ministero dello Sviluppo economico ritiene che sia impossibile individuare, per le società che non dovessero rispettare la scadenza (quelle già in regola al 21 novembre erano solo il 36,5%), «l’elemento soggettivo (dolo o colpa)» che in base all’articolo 3 della legge 689/81 «è presupposto necessario per l’assoggettamento alla sanzione amministrativa».
Dunque, la circolare «rappresenta» alle Camere di commercio l’«opportunità», in questa prima fase di applicazione delle regole previste dal Dl 185/2008, per evitare contenzioso, di astenersi dall’applicare le sanzioni previste dal Codice civile «alle società o ai soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata (. ) entro il 29 novembre 2011».
Quindi la circolare suggerisce alle Camere «ragionevolmente, almeno fino all’inizio del nuovo anno», di ritenere «in generale, come corretto adempimento, anche quello tardivo effettuato entro tale data». Il ministero precisa che anche la semplice contestazione del ritardo alle singole società, contrasta, in questa situazione «generalizzata» di difficoltà, con le esigenze dell’economicità e del buon andamento dell’azione amministrativa «e con quella di evitare adempimenti onerosi e gravosi anche per l’Amministrazione e quasi certamente privi di alcun utile esito».
La Sanzione Prevista
Per le società che non si adeguano all’obbligo di comunicare la Pec, è prevista, a carico del legale rappresentante, la sanzione da 103 a 1. 032 euro fissata dal Codice civile per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi al Registro imprese (sanzione ridotta a un terzo se la registrazione avviene nei 30 giorni successivi al termine).