La participation exemption è quello strumento tecnico di coordinamento del livello di tassazione della società con quello dei soci che consente in sintesi, evitando la doppia tassazione, di ridurre il prelievo fiscale sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie, per i soggetti IRES, al 5%. Vediamo più da vicino come funziona, a quali operazioni è applicabile ed quali sono i requisiti necessari ad attivarla.
Cos’è la PEX
La “partecipation exemption” (abbreviata in Pex) ex art 87 TUIR è quello strumento tecnico di coordinamento della tassazione delle società con quella dei soci, al fine precipuo di evitare duplicazioni di imposta sulla medesima capacità economica (in sintesi, due livelli di tassazione in un unico flusso economico) Questo sistema riguarda:
redditi di periodo, cioè utili per la società e successivamente dividendi per i soci;
le plusvalenze e minusvalenze su partecipazioni societarie.
Ratio
Tassazione di tipo definitivo sulle società partecipate dove si è prodotta la materia imponibile;
evitare la doppia imposizione (anche se soltanto parzialmente) degli utili già conseguiti o conseguibili che dovranno essere tassati in via definitiva presso la società che li ha prodotti, incorporati nella plusvalenza ceduta.
NB La cessione di partecipazioni societarie diventa quindi una delle procedure fiscalmente più favorevoli per trasferire complessi aziendali se vengono rispettati i parametri previsti dall’articolo 87 del DPR n. 917/86.
Come funziona
In pratica, i dividendi vengono parzialmente esclusi dal reddito del percettore, rilevando invece l’imposizione fiscale sulle società eroganti. La tassazione sarà maggiore nelle ipotesi di attribuzione degli stessi a persone fisiche, imprese individuali e società di persone, per definizione “beneficiari finali” del reddito. Le plusvalenze relative ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, sebbene siano ricavi che concorrono alla formazione del risultato di esercizio, sono rese quasi interamente non imponibili e le minusvalenze non deducibili quindi entrambe sono oggetto di una “sterilizzazione” fiscale, originando una variazione positiva o negativa in dichiarazione dei redditi che non dà luogo ad altre conseguenze. Le perdite delle società controllate potranno essere riconosciute solo attraverso il consolidato fiscale.
Aliquote di esenzione
In particolare, il regime PEX prevede diverse aliquote di esenzione fiscale delle plusvalenze in funzione del soggetto che detiene la partecipazione nell’impresa:
aliquota di esenzione del 95% delle plusvalenze per i soggetti IRES;
aliquota di esenzione del 50,28% delle plusvalenze per i soggetti IRPEF.
Esempio: le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che rientrano nel regime della “participation exemption o pex”, saranno imponibili solo per il 5% del loro ammontare.
Chi può attivarla?
I soggetti che possono fruire del regime di esenzione fiscale delle plusvalenze sono i contribuenti per i quali la plusvalenza costituisce una componente del reddito d’impresa (e non un reddito diverso di natura finanziaria)
Nel dettaglio possono avvalersi del regime PEX i seguenti soggetti:
società di capitali;
società cooperative e di mutua assicurazione;
enti commerciali e non commerciali, limitatamente alle partecipazioni «detenute in regime di reddito d’impresa», ivi compresi i consorzi e le associazioni non riconosciute;
società di persone ed enti equiparati;
società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia.
A quali operazioni si applica?
Plusvalenze da cessione su titoli;
plusvalenze da cessione su partecipazioni al capitale sociale o al patrimonio;
plusvalenze da cessione su partecipazioni societarie;
plusvalenze da cessione su strumenti finanziari simili alle azioni;
contratti di cointeressenza con apporto diverso da opere o servizi;
contratti di associazione in partecipazione;
conferimento di partecipazioni ;
permuta di partecipazioni ;
scambio di azioni;
trasferimento all’estero della sede o della residenza della società partecipante, salvo che i componenti dell’azienda o il complesso aziendale non siano confluiti in una stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.
Quali sono i requisiti di accesso?
A) La partecipazione deve essere posseduta ininterrottamente da almeno 12 mesi, considerando come cedute per prime le azioni o quote acquistate in data più recente (c. D. Metodo LIFO);
B) la partecipazione deve essere classificata tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio del periodo del possesso, essendo irrilevanti eventuali riclassificazioni della partecipazione nell’attivo circolante poste in essere in esercizi successivi;
C) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato (cd black list) o, alternativamente, deve essere dimostrato, attraverso l’istituto dell’interpello, ex articolo 11 della Legge n. 212/2000, che dal possesso di partecipazioni, non sia stato conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori citati.
D) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale ex art 55 TUIR eccetto per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Tale requisito che deve essere effettivo e non solo potenziale, deve sussistere, analogamente a quello di cui al punto precedente, ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.
NB per la PEX vale il principio della competenza
Attenzione : un aspetto favorevole della disciplina italiana relativa all’esenzione dall’imponibilità della cessione di partecipazioni, consiste nella mancata previsione di una partecipazione minima.
Per attivare la partecipation exemption, pianificare le operazioni di cessione di partecipazioni societarie e ricevere serenamente assistenza fiscale-tributaria,
non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52.!