L’art. 10, comma 1, lett. A) del decreto legislativo n. 460 del 1997 delimita i settori di attività in cui possono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L’art. 10, comma 1, lett. C), del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività al di fuori di quelle espressamente elencate, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse.
Onlus: I Settori di attività
L’art. 10, comma 1, lett. A) del decreto legislativo n. 460 del 1997 delimita i settori di attività in cui possono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L’art. 10, comma 1, lett. C), del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività al di fuori di quelle espressamente elencate, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse.
La norma individua, quindi, in modo tassativo undici settori di attività – riportati nel paragrafo precedente – in cui le ONLUS possono impegnarsi istituzionalmente in via esclusiva e diretta.
In sostanza, si tratta di attività alle quali il legislatore delegato riconosce carattere di interesse collettivo, in attuazione di una precisa indicazione al riguardo contenuta nel- l’art. 3, comma 189, lett. A) della legge delega n. 662 del 1996.
Ai fini dell’esatta individuazione dell’ambito di attività consentito alle ONLUS in ciascuno degli undici settori indicati nell’art. 10, comma 1, lett. A), del decreto legislativo n. 460 si devono tuttavia tener presente le precisazioni fornite nel paragrafo seguente.
1. 4 Finalità di solidarietà sociale
L’art. 10, comma 1, lett. B), del decreto legislativo n. 460 del 1997 stabilisce che le ONLUS devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 10 delimitano il concetto di solidarietà sociale, dettando precise indicazioni sulla qualificazione solidaristica delle attività proprie di ciascun settore indicato nell’art. 10, comma 1, lett. A), dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997.
In particolare i commi 2 e 3 dell’art. 10 in esame prevedono:
“2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promo- zione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
“3. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nel- le condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2. ”.
Il successivo comma 4 del medesimo art. 10 stabilisce poi che:
“4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e del- l’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta diretta- mente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regola- mento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato. ”.
In sostanza i settori di attività elencati art. 10, comma 1, lett. A), del decreto legislativo n. 460 del 1997 vengono distinti ai fini dell’individuazione delle finalità di solidarietà sociale in due categorie:
1) settori per i quali le finalità di solidarietà sono correlate al- le condizioni dei destinatari;
2) settori per i quali le finalità di solidarietà sociale si considerano immanenti, per espressa previsione normativa.
1) Settori per i quali le finalità di solidarietà sono correlate alla condizione dei destinatari.
Tali settori sono i seguenti:
– assistenza sanitaria;
– istruzione;
– formazione;
– sport dilettantistico;
– promozione della cultura e dell’arte;
– tutela dei diritti civili.
Il comma 2 art. 10 del decreto legislativo in esame stabilisce che negli anzidetti settori vengono perseguite finalità solidaristiche solo qualora l’attività ad essi relativa sia di- retta a procurare vantaggi a soggetti svantaggiati esterni all’organizzazione.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:
a) soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
In via di principio, pertanto, nei suddetti settori le attività non devono essere a beneficio dei soci, associati o partecipanti della ONLUS, ovvero dei fondatori, dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, di soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, dei loro parenti entro il terzo grado e dei loro affini entro il secondo grado.
Viene, tuttavia, precisato nel comma 3 art. 10 in esame che questi ultimi soggetti, qualora versino nelle stesse condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, che qualificano come solidaristica l’attività dell’ente, possono essere beneficiari delle attività istituzionali dell’organizzazione.
Nozione di persone svantaggiate
La valutazione della condizione di “svantaggio” costituisce un giudizio complessivo in- teso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.
Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio nei seguenti casi:
– disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
– tossico-dipendenti;
– alcolisti;
– indigenti;
– anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
– minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
– profughi;
– immigrati non abbienti.
2) Settori per i quali si considerano immanenti, per espressa previsione normativa, le finalità di solidarietà sociale
Si tratta di settori per i quali le finalità di solidarietà sociale si intendono perseguite a prescindere dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari dell’attività. Come precisato dal comma 4 art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 si considerano, comunque, inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei seguenti settori:
– attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;
– beneficenza;
– tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui al- la legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
– tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, eser- citata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
– attività di promozione della cultura e dell’arte, per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato;
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regola- mento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il fine solidaristico è considerato immanente per alcune attività, come l’assistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficenza, per le quali la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell’attività stessa, senza necessità di ulteriori precisazioni normative.
Per altri settori, quali la tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ovvero della natura e dell’ambiente e la ricerca scientifica, il fine solidaristico si intende per- seguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa.
Promozione della cultura e dell’arte
L’attività di promozione della cultura e dell’arte ha una posizione del tutto peculiare tra le varie attività previste art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Il comma 2 dello stesso articolo ricomprende infatti tale attività tra quelle per le quali la finalità di solidarietà sociale è correlata alla condizione dei destinatari.
In via generale l’attività di promozione della cultura e dell’arte fa parte quindi della prima categoria di settori di attività, di cui si è in precedenza trattato, per i quali è necessario che l’attività sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o ai componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Tuttavia, il comma 4 dello stesso articolo 10, elencando le attività per le quali le finalità di solidarietà sociale sono considerate inerenti senza necessità di verificare la qualità dei soggetti beneficiari, ricomprende tra queste anche le attività di promozione della cultura e dell’arte a condizione che alle stesse vengano riconosciuti “apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato”.
Si evidenzia che la norma in esame prevede espressamente che l’apporto economico sia erogato dall’amministrazione centrale dello Stato con esclusione, quindi, di quello effettuato da altri enti.
Il legislatore ha voluto estendere il regime agevolativo delle ONLUS a quelle attività per le quali, prescindendo dalla condizione di svantaggio dei destinatari, è riconosciuto un apporto economico da parte dell’amministrazione centrale dello Stato.
Il riconoscimento di apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato è “condicio sine qua non” per essere ammessi a fruire della normativa ONLUS. Al riguardo il Ministero dei Beni culturali ha precisato che “gli Istituti che perseguono fini di promozione della cultura e dell’arte e che potrebbero avvalersi della normativa ONLUS possono essere individuati tra i destinatari degli apporti economici erogati da questa Amministrazione (Beni Culturali) ai sensi delle seguenti disposizioni:
1) Legge 17 ottobre 1996, n. 534, “Norme per l’erogazione di contributi statali alle Istituzioni Culturali”.
2) Legge 15 dicembre 1990, n. 418, Fondazione Festival dei Due mondi.
3) Legge 1 dicembre 1997, n. 420, Fond. Rossini Festival – Fond. Ravenna
Manifestazioni.
4) Legge 26 luglio 1984, n. 414 – “Società di cultura la Biennale di Venezia”.
Si evidenzia che l’art. 1 della citata legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 1996, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della stessa legge sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l’inserimento nell’apposita tabella.
Si fa presente che la suddetta tabella delle istituzioni culturali, ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1997-1999, è stata pubblicata con decreto del Ministro per i Beni culturali e Ambientali nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997.
Si fa riserva di ulteriori chiarimenti, relativamente al settore in esame, sulla base di elementi che verranno a tal fine forniti dalle amministrazioni competenti all’attribuzione degli apporti economici di cui trattasi.
Attività di ricerca scientifica
Per quanto riguarda il settore di attività di ricerca scientifica, art. 10, comma 1, lett. A) del decreto legislativo n. 460 del 1997, rinvia ad apposito regolamento governativo la definizione degli ambiti e delle modalità in cui l’attività di ricerca scientifica potrà es- sere svolta da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Ciò comporta che non tutta l’attività di ricerca scientifica può consentire il riconoscimento della qualifica di ONLUS, ma solo quella svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità che devono essere stabilite da norme regolamentari.