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venerdì 6 Dicembre 2024

Omaggi aziendali e campioni gratuiti ai clienti: come emettere fattura e detrarre i costi

Se un’imprenditore, nell’ambito di una strategia marketing decidesse di regalare a potenziali clienti alcuni beni/prodotti della propria azienda o i cosiddetti “campioncini”, come dovrà emettere fattura per non commettere errori? Detrarrà sempre le spese del gadget aziendale? Ecco la guida operativa pronta per l’uso!

Quesito

Se un’imprenditore, nell’ambito di una strategia marketing decidesse di regalare a potenziali clienti alcuni beni/prodotti della propria azienda, come dovrà emettere fattura per non commettere errori? Potrà sempre detrarre i relativi costi?

Risposta

Occorre distinguere a seconda che si tratti di cessione di beni omaggio oppure campioni gratuiti di modico valore.

CESSIONE GRATUITA DI BENI oggetto d’impresa

a) Se si esercita rivalsa IVA

La cessione gratuita di beni oggetto dell’attività esercitata dall’impresa è rilevante ai fini IVA, implicante quindi l’obbligo di emissione della fattura con addebito dell’IVA; ciò significa che il cliente che riceve l’omaggio sarà tenuto al solo pagamento dell’imposta, trattandosi di una “cessione gratuita con esercizio della rivalsa dell’IVA”.

Esercitando la rivalsa nei confronti del cliente che riceve l’omaggio, l’azienda dovrà emettere DDT (documento di trasporto) più fattura oppure fattura immediata, da registrare in contabilità come un’ordinaria cessione di beni.

Trattandosi di cessioni gratuite, e quindi per definizione senza pagamento di un corrispettivo, la base imponibile sulla quale applicare l’IVA in base all’articolo 13 del D. P. R. 633/1972 sarà costituita dal prezzo di acquisto oppure dal prezzo di costo dei beni o di beni simili o, in mancanza, dal valore normale, ossia al valore a cui mediamente l’azienda cede quel determinato bene, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

b) Se non si esercita la rivalsa IVA (ipotesi più frequente)

L’azienda che ha regalato il prodotto potrebbe tuttavia anche decidere di non esercitare la rivalsa dell’IVA. In tale ipotesi oltre ad emettere DDT, potrà documentare l’operazione di cessione gratuita attraverso una delle seguenti modalità alternative:

1) fattura omaggio: l’azienda emetterà la fattura “omaggio” con l’applicazione dell’IVA, senza addebitarla al cliente, specificando in fattura che si tratta di una “cessione gratuita senza rivalsa dell’IVA ai sensi dell’art. 18 del D. P. R. 633/1972”;

2) autofattura: l’azienda potrà emettere un’autofattura in un unico esemplare per ciascuna cessione, da annotare nel registro delle fatture emesse con la specificazione “autofattura per omaggi”, oppure un’autofattura globale mensile per tutte le cessioni effettuate nell’arco del mese. Questa autofattura dovrà essere numerata come le fatture di vendita ed annotata nel registro delle fatture emesse; il relativo ammontare imponibile andrà a confluire nel volume d’affari IVA;

3) registro degli omaggi: infine l’azienda potrà scegliere di annotare cronologicamente su un apposito registro degli omaggi le cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota. Anche in questo caso l’imposta dovrà confluire normalmente nelle liquidazioni periodiche.

N. B. Il cessionario (destinatario dell’omaggio), in entrambi questi ultimi due casi, non avendo ricevuto alcuna fattura, non dovrà procedere ad alcuna registrazione contabile.

REGALO DI CAMPIONI GRATUITI

I campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati ex comma 3, lettera d), dell’articolo 2, del Dpr. N°633/72 ricadono nell’ambito delle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA: ne deriva l’assenza di obbligo da parte dell’azienda cedente di emettere fattura o altro documento comprovante la cessione.

N. B. Tuttavia al momento della consegna di tali beni e al fine di superare la presunzione di cessione è altamente consigliabile emettere un documento di trasporto con causale “omaggio” o un documento analogo al fine di provare l’inerenza dell’acquisto e dimostrare l’effettiva consegna dei beni  scongiurando così quindi eventuali contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa si può optare per la tenuta di un registro degli omaggi dove annotare la cessione di qualunque bene ceduto in omaggio.

Detraibilità delle spese omaggi

Gli omaggi a clienti o fornitori di beni che rientrano in quelli dell’attività propria dell’impresa, “non costituiscono spese di rappresentanza” (Circolare Agenzia Entrate n. 188/E/1998). Quindi:

l’I. V. A. Assolta all’atto dell’acquisto è detraibile (l’impresa non conosce, al momento dell’acquisto, la destinazione futura del bene);
la cessione gratuita è imponibile I. V. A. Indipendentemente dal costo unitario dei beni (ex articolo 2, comma 2, n. 4, del D. P. R. N. 633/72). Resta ferma la possibilità di “rinunciare” alla detrazione per escludere dall’IVA la cessione gratuita.

La rivalsa dell’I. V. A. Addebitata in fattura non è obbligatoria (ex articolo 18, D. P. R. N. 633/72) quindi se l’azienda decide di non esercitarla, come spesso accade, l’I. V. A. Rimane a carico della stessa e costituisce anche in questo caso un costo indeducibile (ex articolo 99, comma 1, T. U. I. R. ).

 

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