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venerdì 6 Dicembre 2024

OBBLIGAZIONI: GUIDA ALLA EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI NELLE S.R.L. PER OTTENERE LIQUIDITÀ E RISPARMIO LECITO DI IMPOSTA

La stretta del credito ordinario alle imprese (affidamenti, leasing, sconto fatture, etc. ) ha spinto il Legislatore ad aprire nuove strade per il procacciamento di liquidità teso a soddisfare il fabbisogno finanziario delle pmi italiane con forma  giuridica di S. R. L.  

Obbligazioni: Guida alla Emissione di Obbligazioni nelle S. R. L.   per ottenere liquidità e risparmio lecito di imposta

 

La stretta del credito ordinario alle imprese (affidamenti, leasing, sconto fatture, etc. ) ha spinto il Legislatore ad aprire nuove strade per il procacciamento di liquidità teso a soddisfare il fabbisogno finanziario delle pmi italiane con forma  giuridica di S. R. L. Infaiti, a seguito della riforma del diritto societario e l’introduzione dell’art. 2483 c. C. , recante la disciplina dei titoli di debito nelle S. R. L. , il Legislatore ha reso disponibile un nuovo strumento utile per reperire risorse finanziarie per il management di una  Srl come possibile alternativa all’aumento di capitale, al finanziamento soci e all’indebitamento bancario.   L’introduzione di questa disposizione, combinata con l’eliminazione del divieto di emissione di obbligazioni, manifesta la volontà del Legislatore di consentire alla S. R. L. Di pianificare operazioni di finanziamento strutturalmente analoghe ai prestiti obbligazionari.  

Competenza all’emissione

            Il legislatore non ha previsto un organo deputato all’emissione, sicché l’atto costitutivo potrà attribuirne la facoltà agli amministratori o all’assemblea dei soci.

            La decisione relativa all’emissione potrà essere assunta con il quorum indicato nello statuto (ad esempio, i due terzi o altra percentuale) in base alla volontà dei soci.

La qualificazione dei titoli di debito quali titoli di massa liberamente trasferibili ha avvicinato la società a responsabilità limitata alla società per azioni in considerazione della capacità di reperimento di risorse finanziarie, evidenziando al contempo la necessità di tutelare i risparmiatori da una eventuale inadeguatezza in termini di solidità patrimoniale e governance delle Srl. La tutela dei piccoli risparmiatori dal rischio di insolvenza dell’emittente è stata ottemperata dal legislatore limitando la legittimazione a sottoscrivere i titoli di debito unicamente ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e prevedendo, in caso di successiva circolazione dei titoli, la responsabilità solidale del sottoscrittore cedente nei confronti del potenziale acquirente non socio.   Un’interessante applicazione di questo nuovo strumento si configura con l’emissione di titoli sottoscritti da un intermediario finanziario e la contestuale cessione ai soci dell’emittente secondo le quote di partecipazione. Il finanziamento mediante l’acquisto di titoli di debito rappresenta per il socio un’opportunità di diversificazione e di pianificazione fiscale rispetto alla sottoscrizione di aumento di capitale sociale.  

Oggetto della decisione di emissione

            La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

a) il valore nominale di ciascun titolo;

b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;

c) le modalità e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;

d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;

e) se i tempi e l’entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società.

 

Contenuto dei titoli

            Anche il contenuto dei titoli di debito dovrà essere previsto nella decisione di emissione.

In linea di massima, i titoli di debito devono indicare:

1) la denominazione, l’oggetto e la sede della società, con l’indicazione dell’ufficio del Registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;

2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell’emissione;

3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;

4) l’ammontare complessivo dell’emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l’eventuale subordinazione

dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;

5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;

6) se emessi al portatore, l’investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

Sottoscrizione

            La novità dell’emissione delle obbligazioni anche per le srl viene contemperata dalla necessità di stabilire alcune norme a garanzia degli interessi dei risparmiatori.

è previsto, dunque, che i titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali (ad esempio, le banche). Inoltre, in caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società emittente.

Tale particolarità spiega anche il motivo per cui il legislatore abbia deciso di affidare totalmente la materia dei titoli di debito alla volontà dei soci; infatti, mentre nel caso delle spa i sottoscrittori sono rappresentati direttamente dal mercato, per le srl il creditore è un soggetto che ha funzioni di garanzia del mercato in caso di loro circolazione.

 

La necessità di reperire una banca disponibile ad intervenire in qualità di primo sottoscrittore dei titoli è forse una delle ragioni per cui il ricorso a questo strumento sia ad oggi ancora poco diffuso. Questo impasse, tuttavia, può essere superato mediante l’inserimento nel regolamento di emissione di una clausola volta ad eliminare la responsabilità solidale dell’intermediario di cui al comma secondo dell’art 2483 c. C.
Una soluzione immediata al problema è quella di prevedere nel regolamento di emissione la trasferibilità del titolo esclusivamente a e tra i soci dell’emittente.

 

Limite massimo sottoscrivibile

            Il Codice non prevede, diversamente dal caso delle società per azioni, limiti quantitativi massimi per l’emissione dei titoli, sicché viene di fatto rimessa ai soci la relativa decisione in merito all’inserimento di apposite clausole nell’atto costitutivo.

In ogni caso, l’apposizione di un limite quantitativo non è obbligatoria, sicché i soci potranno riservarsi di non indicarne alcuno, e quindi non essere costretti ad una modifica dell’atto costitutivo qualora in futuro si decidesse di superare detto limite.   E’ consentito inserire previsioni statutarie in cui disciplinare l’emissione delle obbligazione nel rispetto di determinati limiti quantitativi (per esempio, il doppio del capitale sociale, o del patrimonio netto), o temporali (ad esempio, non prima che sia trascorso un determinato periodo di tempo dalla costituzione della società), o che essa avvenga subordinatamente al verificarsi di alcuni eventi appositamente indicati.

Riflessi fiscali

In ipotesi di pianificazione Fiscale diretta a far perseguire un risparmio lecito di imposta in capo ai soci che  detengono partecipazioni qualificate, si è nelle condizioni di assoggettare a tassazione definitiva del 20% rispetto agli scaglioni irpef ordinari decurtati della franchigia riconosciuta in sede di erogazione dei dividendi. Infatti, l’investitore socio e contemporaneamente possessore del titolo di debito si vedrà tassato con le aliquote ordinarie IRPEF esclusivamente sulla quota di utili distribuiti, mentre gli interessi corrisposti sul capitale investito nei titoli di debito sconteranno la favorevole ritenuta a titolo d’imposta del 20%.  

Assemblea degli obbligazionisti

            A differenza di quanto stabilito in caso di emissione di titoli obbligazionari delle società per azioni, non è previsto che i possessori dei titoli di debito delle s. R. L. Si organizzino in forma assembleare.

Pertanto, spetterà agli obbligazionisti la decisione sulla creazione di un simile organismo di controllo, mentre spetterà ai soci l’attribuzione a tale organismo di poteri di controllo simili a quelli previsti per l’assemblea degli obbligazionisti nella società per azioni, quali per esempio la facoltà di deliberare in merito alle modificazioni delle condizioni dell’emissione e in genere sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

Nella clausola occorre indicare se la competenza spetti agli amministratori o ai soci, nonché le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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