Il nuovo regime dei minimi entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012 (articolo 27, Dl 98/2011), esaminiamo in sintesi due aspetti principali : 1. Requisiti soggettivi per i nuovi minimi; 2. No anagrafe o inesistenza del limite di età.
Nuovi Minimi Focus sui requisiti soggettivi e sull’età
Il nuovo regime dei minimi entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012 (articolo 27, Dl 98/2011), esaminiamo in sintesi due aspetti principali :
1. Requisiti soggettivi per i nuovi minimi;
2. No anagrafe o inesistenza del limite di età.
Requisiti soggettivi per i nuovi minimi
In ordine al requisito della nuova attività bisogna fare riferimento all’articolo 13 della legge 388/2000 (nuove iniziative produttive o vecchio forfetino visitabile su www. Omniatax. Net ) e alle circolari emanate al riguardo dall’agenzia delle Entrate (1 e 8 del 2001).
Infatti, l’accesso al regime dei minimi, richiede che il contribuente non debba avere esercitato nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, alcuna attività professionale, d’impresa anche in forma associata o familiare; inoltre la nuova attività non deve costituire in nessun modo la prosecuzione di altra attività svolta sottoforma di lavoro dipendente. Appare eccessivo escludere dal regime un soggetto che sia stato lavoratore subordinato in settore analogo a quello relativo alla nuova attività intrapresa.
Il divieto, secondo le indicazioni fornite a suo tempo dall’agenzia delle Entrate, dovrebbe riguardare l’ipotesi in cui il soggetto prosegua l’attività nei medesimi locali e nei confronti della clientela già servita. La norma prevede che il nuovo regime possa essere applicato anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007. Nella fattispecie non necessariamente tali contribuenti nel corso del 2011 devono applicare il regime dei contribuenti minimi, ma possono rientrare sia nel regime delle nuove iniziative produttive che nel regime di contabilità semplificata. In questo caso i soggetti che attualmente non applicano il regime dei minimi, ma che vi possono rientrare rispettandone i limiti, possono transitarvi se non sono vincolati ad altro regime per effetto di opzione.
Inoltre, i contribuenti già in attività al 1° gennaio 2008, con ogni probabilità dovrebbero anch’essi rispettare i nuovi requisiti di accesso ovvero, il non aver svolto attività nel triennio precedente alla data di inizio e che l’attività svolta non sia il proseguimento di altre.
Inesistenza del limite di età
Tra le cause di esclusione non c’è l’anagrafe: il regime dei minimi può benissimo essere sfruttato da persone avanti negli anni, come pensionati o lavoratori che hanno perso l’impiego. Quello che cambia è la permanenza: normalmente, infatti, si potrà sfruttare la tassazione di favore per un massimo di cinque anni (a patto, ovviamente, di mantenere per tutto questo periodo i requisiti). I giovani al di sotto dei 35 anni, invece, avranno più tempo, perché – a prescindere dalla data di ingresso nell’agevolazione – potranno restarvi fino al periodo d’imposta in cui compiono il 35° anno d’età. Naturalmente i giovani avranno maggiori opportunità di accedere al regime, dato che è più facile che a centrare i requisiti previsti dalla normativa sia un’impresa di nuova costituzione.