L’articolo 8, commi 18 e 19, del D. L. N. 16/2012 (c. D. “Decreto semplificazioni fiscali”) nell’ottica di combattere l’evasione fiscale, ha abbassato ulteriormente da euro 10. 000 ad euro 5. 000 annui la soglia di credito Iva a partire dalla quale è necessario presentare la dichiarazione Iva prima di poter procedere alla compensazione del credito. Contemporaneamente, ha adeguato a tale soglia anche la modalità per effettuare la compensazione del credito. Se, infatti, il credito è superiore ad euro 5. 000, la compensazione deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Sommario
L’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 13 marzo ha reso noto che le nuove regole sull’utilizzo dei crediti Iva introdotte dal richiamato Decreto semplificazioni si applicano dal 1° aprile 2012.
Fino al 31 marzo 2012, i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui, senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione o l’istanza da cui il credito emerge.
Prot. 2012/40186 Modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, commi 18 e 19, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16
Il direttore dell’Agenzia
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE
1. A decorrere dal 1° aprile 2012, la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5. 000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al punto 1, i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5. 000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
3. Al raggiungimento della soglia di 5. 000 euro, per ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate precedentemente al 1° aprile 2012.
4. Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 si rinvia a quanto stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 185430 del 21 dicembre 2009.
Motivazioni
L’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto disposizioni finalizzate al contrasto degli abusi compiuti in sede di compensazione dei crediti Iva.
Le disposizioni introdotte prevedono, tra l’altro, che:
– la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 10. 000 euro annui può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241);
– i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 10. 000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223);
– i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15. 000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
In alternativa, per i contribuenti sottoposti a controllo contabile, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti che hanno eseguito il controllo (articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78).
Successivamente l’articolo 8, commi 18 e 19, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha stabilito la riduzione, da 10. 000 euro a 5. 000 euro annui, del limite di compensabilità individuato dalle prime due disposizioni sopra richiamate.
Resta fermo il limite di 15. 000 euro annui, operante in assenza di visto di conformità o di attestazione dei controlli sulla dichiarazione.
Con il presente provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 20, del medesimo decreto-legge n. 16 del 2012, è individuata la decorrenza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 18 e 19. Per le relative modalità attuative si rimanda a quanto già disposto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 185430 del 21 dicembre 2009.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 57, 62, 66, 67, 68, 71, 73).
Statuto dell’Agenzia delle entrate (artt. 5 e 6).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (artt. 2 e 5).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.
Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 185430 del 21 dicembre 2009, recante modalità e termini di effettuazione della compensazione del credito relativo all’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 16 marzo 2012
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA