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sabato 7 Dicembre 2024

Nozione Fiscale delle Slot Machines e delle Newslot ai sensi dell’articolo 110, comma 6, del Tulps e della Circolare n. 21/E del 13 maggio 2005 Agenzia delle Entrate

Nell’attuale formulazione l’art. 110, comma 6, del Tulps  dispone:  “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità,  come  tali  idonei  per  il  gioco lecito, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali gli  elementi  di  abilità  o  trattenimento  sono  preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il  costo  della  partita  non  supera  50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette  e  tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a  50  euro,  erogate  dalla  macchina  subito  dopo  la  sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.  

Apparecchi e congegni art. 110, comma 6, del Tulps      

L’art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  (Tulps), di cui al R. D. 18 giugno 1931, n. 773, nel testo introdotto  dall’art.   22, comma 3, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 6 considera apparecchi e congegni per il gioco lecito quegli  apparecchi  che,  nel  rispetto  dei limiti  e  delle   condizioni   fissati   normativamente,   consentono   la corresponsione di vincite in denaro.     

L’art. 39, comma 6, del D. L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L.   24  novembre  2003,  n.   326,  nel  riordinare  la disciplina degli apparecchi con vincite in denaro, ha  apportato  modifiche al testo dell’art. 110, comma 6, del Tulps introdotto dall’art. 22 della L. N. 289 citata.     

Nell’attuale formulazione l’art. 110, comma 6, del Tulps  dispone:  “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità,  come  tali  idonei  per  il  gioco lecito, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali gli  elementi  di  abilità  o  trattenimento  sono  preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il  costo  della  partita  non  supera  50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette  e  tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a  50  euro,  erogate  dalla  macchina  subito  dopo  la  sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.

In tal caso le  vincite computate dall’apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14. 000 partite, devono risultare non  inferiori  al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non  possono riprodurre il gioco del poker o comunque  anche  in  parte  le  sue  regole fondamentali”.     

In forza del testo vigente  dell’art.   110,  comma  6,  del  Tulps  gli apparecchi e congegni che corrispondono vincite in denaro devono  possedere i seguenti requisiti:        

– si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica;       

– gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio;       

– il costo della partita non supera 50 centesimi di euro;       

– la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi;       

–  distribuiscono  vincite  in  monete  metalliche  subito  dopo   la conclusione della partita ciascuna di valore non superiore a 50 euro;       

– le vincite  computate  dall’apparecchio  o  congegno  in  modo  non predeterminabile su un ciclo complessivo di 14. 000 partite devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate;      

– non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.  

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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