Nell’attuale formulazione l’art. 110, comma 6, del Tulps dispone: “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.
Apparecchi e congegni art. 110, comma 6, del Tulps
L’art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), di cui al R. D. 18 giugno 1931, n. 773, nel testo introdotto dall’art. 22, comma 3, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 6 considera apparecchi e congegni per il gioco lecito quegli apparecchi che, nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissati normativamente, consentono la corresponsione di vincite in denaro.
L’art. 39, comma 6, del D. L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, nel riordinare la disciplina degli apparecchi con vincite in denaro, ha apportato modifiche al testo dell’art. 110, comma 6, del Tulps introdotto dall’art. 22 della L. N. 289 citata.
Nell’attuale formulazione l’art. 110, comma 6, del Tulps dispone: “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.
In tal caso le vincite computate dall’apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14. 000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali”.
In forza del testo vigente dell’art. 110, comma 6, del Tulps gli apparecchi e congegni che corrispondono vincite in denaro devono possedere i seguenti requisiti:
– si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica;
– gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio;
– il costo della partita non supera 50 centesimi di euro;
– la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi;
– distribuiscono vincite in monete metalliche subito dopo la conclusione della partita ciascuna di valore non superiore a 50 euro;
– le vincite computate dall’apparecchio o congegno in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di 14. 000 partite devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate;
– non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.