La legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale), ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente per i committenti che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Come da nota del Ministero del Lavoro pubblicata in data 11 gennaio 2022, è già attivo l’obbligo di comunicare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente le collaborazioni autonome occasionali ex art. 2222 c. C. Con le seguenti modalità, contenuti e tempistiche:
1. MODALITA’
Comunicazione all’Ispettorato Territorialmente Competente in base al luogo di svolgimento della prestazione, tramite posta elettronica semplice, agli indirizzi elencati nella nota ministeriale allegata;
1. CONTENUTI
Occorre comunicare quanto segue:
1. Dati del committente e del prestatore;
2. Luogo della prestazione;
3. Sintetica descrizione dell’attività;
4. Data di inizio della prestazione;
5. Data di fine della prestazione;
6. Ammontare del compenso, se stabilito al momento dell’incarico.
1. TEMPISTICHE
1. Rapporti ancora da avviare alla data dell’11. 01. 2022: la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione.
Consigliamo di effettuare, di conseguenza, la comunicazione almeno il giorno prima dell’inizio effettivo della prestazione, come risultante dalla lettera di incarico.
1. Tutti i rapporti già in corso alla data dell’11. 01. 2022 (ivi comprese le collaborazioni iniziate dal 21. 12. 2021 e già cessate) devono essere comunicati entro e non oltre martedì 18. 01. 2022;
1. SANZIONI
Da € 500,00 a € 2. 500,00 per ciascun lavoratore con comunicazione omessa o ritardata.
Trasmettiamo in allegato la Nota del Ministero del Lavoro