Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c. P. C. , comunicata al P. M. E notificata agli avvocati delle parti costituite: “La Immobiliare Otto s. R. L. , incorporante la Immobiliare XXXXX s. P. A. , ricorre per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza n. 105/15/08, depositata in data 11-6-2008 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, confermativa della sentenza della CTR di Reggio Calabria che respingeva il ricorso della Immobiliare XXXXX s. P. A. Avverso l’avviso di rettifica con il quale era disconosciuto il credito IVA esposto nel 1987 ed era stata irrogata una sanzione pecuniaria sull’assunto che avendo la stessa società effettuato l’opzione per la dispensa dagli adempimenti per operazioni esenti, non poteva detrarre l’IVA assolta sugli acquisti
Sommario
Sentenza di Cassazione Civile n. 19974 del 29-09-2011
Svolgimento del processo
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c. P. C. , comunicata al P. M. E notificata agli avvocati delle parti costituite: “La XXXXX s. R. L. , incorporante la Immobiliare XXXXX s. P. A. , ricorre per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza n. 105/15/08, depositata in data 11-6-2008 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, confermativa della sentenza della CTR di Reggio Calabria che respingeva il ricorso della Immobiliare XXXXX s. P. A. Avverso l’avviso di rettifica con il quale era disconosciuto il credito IVA esposto nel 1987 ed era stata irrogata una sanzione pecuniaria sull’assunto che avendo la stessa società effettuato l’opzione per la dispensa dagli adempimenti per operazioni esenti, non poteva detrarre l’IVA assolta sugli acquisti.
La ricorrente con il primo motivo deduce violazione del D. P. R. N. 633 del 1972, art. 36 bis. Premesso che aveva comunicato all’ufficio con dichiarazione di variazione dati l’inizio di una attività di costruzioni edili oggettivamente non rientrante tra quelle esenti ai sensi dell’art. 10 D. P. R. Citato, afferma che la statuizione della CTR secondo cui la revoca della opzione di dispensa dagli adempimenti per tale attività non poteva essere revocata che tramite la denuncia IVA annuale o quella di inizio attività, era errata in quanto la comunicazione citata costituiva revoca implicita della opzione o comunque un comportamento concludente in tal senso.
L’assunto non è condivisibile, in quanto la norma citata, D. P. R. N. 633 del 1972, art. 36 bis, dichiara espressamente che la revoca della concessione agevolativa deve essere effettuata con la dichiarazione annuale, ed ha effetto dall’anno successivo alla dichiarazione.
Tale disposizione attiene alla esigenza di chiarezza e certezza in ordine alla posizione fiscale del contribuente, a fronte di una concessione di particolare rilievo, tanto da essere considerata in ogni caso irrevocabile per tre anni a partire dall’inizio della dispensa.
Non è quindi ammessa alcuna revoca implicita o con atto da intendersi come equipollente. Infondato è pure il secondo motivo, che assume violazione di legge per non avere la CTR ritenuto applicabile il D. P. R. N. 442 del 1997, art. 1, retroattivo in forza della interpretazione di cui al L. N. 342 del 2000, art. 4, secondo cui la opzione e la revoca di regimi di determinazione di imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente, in quanto la comunicazione di variazione di attività non può di per sè essere riconosciuta tale, essendo possibile anche in caso in cui la attività principale non implichi necessariamente il compimento di operazioni esenti la effettuazione di siffatte operazioni ove siano funzionalmente legate in modo non occasionale al fine produttivo (Cass. N. 912 del 2006) ed in ogni caso il comportamento concludente ai sensi della legge citata non può consistere in una mera prospettazione, ma in una condotta obiettiva in concreto tenuta, obiettivamente verificabile, la cui prova è a carico del contribuente e che non è stata data,come espressamente rilevato dalla Commissione. Su tali considerazioni, il terzo motivo (violazione dell’art. 112 c. P. C. ) è infondato in quanto.
La Commissione ha considerato il rilievo della avvenuta comunicazione di cui sopra ritenendolo assorbito dalla asserita tassatività della disposizione di legge, il quarto ed il quinto sono infondati in quanto la motivazione è sufficiente ed esaustiva anche se sintetica in quanto fondata in via diretta ed esclusiva sul testo normativo.
Motivi della decisione che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato; nulla per le spese, in mancanza di costituzione della Agenzia.
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.