Il nominativo dell’RLS interno deve essere comunicato, a cura del Datore di lavoro ovvero tramite il professionista che ne detiene la gestione amministrativa/contabile, per via telematica all’Inail. L’obbligo riguarda anche gli RLS già eletti. La comunicazione non è più periodica ed andrà ripetuta solamente in fase di nuova designazione dell’RLS.
SALUTE E SICUREZZA: comunicazione del nominativo del RLS
come da D. Lgs. N° 106/09
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza art. 47
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, designato internamente ed ESCLUSIVAMENTE dai lavoratori, attraverso atto formale:
_ Viene eletto in tutte le aziende, o unità produttive (art. 47, co. 2)
_ Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori di norma viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;
_ Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori viene designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (se presenti) ovvero viene eletto dai lavoratori della azienda al loro interno;
NUMERO MINIMO
Il numero minimo dei rappresentanti è:
_ n. 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
_ n. 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1. 000 lavoratori;
_ n. 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1. 000 lavoratori.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può anche essere scelto a livello territoriale (RLS esterno) se non vi è accordo tra i lavoratori dipendenti all’interno dell’azienda, secondo modalità individuate da accordi collettivi nazionali tra associazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale, partecipando al Fondo di cui all’art. 52 (Fondo di sostegno alla piccola e media impresa).
Saranno individuati attraverso accordi interconfederali stipulati a livello nazionale, settori ed attività, compreso quello edile, che, in presenza di adeguati sistemi di rappresentanza, NON saranno tenuti a partecipare al suddetto Fondo di sostegno. L’RLS esterno accede ai luoghi di lavoro, previo preavviso, che però non opera in caso di infortunio grave.
L’organismo paritetico, ove la scelta dell’RLS non sia avvenuta internamente alla maestranza aziendale, comunica a quest’ultima il nominativo dell’RLS territoriale.
Funzioni dell’RLS
Le funzioni ed i compiti dell’RLS sono sostanzialmente quelli di:
_ accesso ai luoghi di lavoro;
_ preventiva consultazione in ordine alla valutazione dei rischi e programmazione, individuazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione aziendali nonché sulla designazione dell’RSPP, Medico Competente, Addetto Primo Soccorso ed Addetto alla Lotta Antincendi;
_ preventivo consulto in ordine all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37;
_ ricezione delle informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
_ ricezione delle informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
_ ricezione di formazione adeguata;
_ promozione di elaborazione, individuazione ed attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
_ formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
_ partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 35 (se prevista);
_ fare proposte in merito alla attività di prevenzione;
_ avvertire il Responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
_ fare, eventualmente, ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi, adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle, non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
_ disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico.
L’RLS interno deve frequentare apposito corso formativo di 32 ore, durante l’orario di lavoro, con le modalità di aggiornamento periodico elencate di seguito:
® 4 h annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori;
® 8 h annue per quelle che occupano più di 50 lavoratori.
IMPORTANTE
Il nominativo dell’RLS interno deve essere comunicato, a cura del Datore di lavoro ovvero tramite il professionista che ne detiene la gestione amministrativa/contabile, per via telematica all’Inail. L’obbligo riguarda anche gli RLS già eletti. La comunicazione non è più periodica ed andrà ripetuta solamente in fase di nuova designazione dell’RLS. Nel caso in cui il Rappresentante dei lavoratori sia stato scelto a livello territoriale, l’Ente di riferimento provvederà alla comunicazione specifica di cui sopra, all’Inail territorialmente competente.
Con la Circolare n. 11 del 12 marzo 2009, la Direzione Generale – Direzione Centrale Prevenzione dell’INAIL, sentite la Direzione Generale dell’attività ispettiva e la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, chiariscono il contenuto degli articoli 18, 47 e 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in ordine agli adempimenti posti a carico del datore di lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Si precisa che l’argomento viene volutamente qui trattato in modo semplificato, LO SCRIVENTE STUDIO NON FA SICUREZZA SUL LAVORO, SEGUE SOLO LA PARTE NORMATIVA / INFORMATIVA – per gli adempimenti pratici si consiglia sempre di appoggiarsi a società o a professionisti specializzati.
per ulteriori informazioni contattare la dott. Ssa gatti: silvia. Gatti@yahoo. It