Il Governo Monti ha posto in essere un primo piccolo ma virile passo verso un successivo ed atteso piano di interventi di aiuto e sostegno alle imprese meritevoli, introducendo attraverso l’articolo 1 del D. L. 201/2011 (legge di conversione 214/2011) un premio per la capitalizzazione denominato ACE, acronimo di Aiuto alla Crescita Economica.
Newco & Società di Capitali: Minori imposte grazie al premi per la capitalizzazione (ACE)
Il Governo Monti ha posto in essere un primo piccolo ma virile passo verso un successivo ed atteso piano di interventi di aiuto e sostegno alle imprese meritevoli, introducendo attraverso l’articolo 1 del D. L. 201/2011 (legge di conversione 214/2011) un premio per la capitalizzazione denominato ACE, acronimo di Aiuto alla Crescita Economica.
La ratio è quella di premiare l’imprenditore che apporta capitali propri nell’impresa. In altri termini, le società che a partire dall’anno di imposta 2011 hanno registrato aumenti del patrimonio netto possono usufruire in dichiarazione dei redditi di una deduzione pari al rendimento nozionale del nuovo capitale di rischio. Tanto più se trattasi di società NEWCO.
Rendimento nozionale = incremento rilevato del patrimonio*3%
Dove, per il triennio 2011 -2012 -2013 il 3% è fisso, successivamente dal quarto periodo di imposta, sarà il Ministero delle Finanze che con proprio decreto, entro 31 gennaio di ogni anno, chiamato in causa per determinare la nuova aliquota.
Di fatto, il rendimento nozionale altro non è che il valore ottenuto dall’applicazione della predetta aliquota all’incremento del patrimonio nel periodo di riferimento.
Ambito soggettivo
Si applica l’articolo 73 del DPR 917/86 TUIR, comma primo, lettere a, b e d (srl, spa, sapa, società cooperative, trust, società di mutua assicurazione, enti pubblici che hanno per oggetto esercizio attività commerciale, gli enti associativi – ssd -asd – limitatamente per l’attività commerciale svolta). Inoltre, vi rientrano anche le snc e le sas a condizione che: a) abbiamo adottato una contabilità ordinaria; b) il Ministero delle Finanze emani delle disposizioni attuative.
Ambito Oggettivo
In sintesi: a) per le società/enti/trust/aziende di nuova costituzione si considera incremento tutto il nuovo patrimonio netto; b) aumenti di capitale sociale; c) i versamenti di sovrapprezzo azioni o quote; d) i versamenti in conto capitale o a fondo perduto, o cmq destinati al patrimoni netto. Sono Esclusi gli apporti infruttiferi dei soci.
Da prestare attenzione alla decorrenza degli effetti dell’incremento patrimoniale in oggetto: a) gli incrementi derivanti dai conferimenti in denaro, decorrono dalla data del versamento; b) gli incrementi derivanti dall’accantonamento di utili decorrono a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate.
Funzionamento ed esempi
Hp1. Srl con incremento pari ad €. 100. 000 nel 2011, questo consente nell’unico SC 2012 di dedurre €. 3. 000 (RN = INCREM CS * 3%), dal reddito imponibile ai fini Ires. Per determinare l’impatto IRES applichiamo aliquota 27. 5% su €. 3. 000 ed otteniamo €. 825 di abbattimento dell’imposta. Ciò detto, tutti gli incrementi nell’intervallo 2011 – 2013 sconteranno una detrazione fiscale dello 0. 825% (100*3%*27. 5%). A parità condizione (non si prevedono perdite o decrementi del capitale) per GLI ANNI SUCCESSIVI la SRL detrarrà in ciascuna denuncia dei redditi €. 825, salvo ulteriori incrementi di capitale.
Il testo dell’articolo 1 del Decreto legge 06. 12. 2011 n. 201 “Aiuto alla crescita economica (Ace)”
TITOLO
I Sviluppo ed equità
Art. 1 Aiuto alla crescita economica (Ace)
In vigore dal 28 dicembre 2011
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
3. Dal quarto periodo di imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l’aliquota è fissata al 3 per cento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall’accantonamento di utili a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.