Istanza di interpello: Regime di non imponibilità IVA applicabile alle navi adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare – art. 8-bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con la richiesta di interpello specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 8-bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente…
Navi adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare non imponibilità IVA
Istanza di interpello: Regime di non imponibilità IVA applicabile alle navi adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare – art. 8-bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633
Con la richiesta di interpello specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 8-bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente:
QUESITO
Il Corpo forestale dello Stato dispone di alcune motovedette, in via di iscrizione al Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, e di altri mezzi minori, iscritti in un proprio registro, per il pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne. Il personale nautico è formato presso la Scuola della Marina Militare.
Si osserva che il Corpo Forestale dello Stato impiega le proprie unità nautiche in tutti i compiti di istituto, come le attività di pubblico soccorso e gli interventi di protezione civile. L’art. 1 della Legge n. 36 del 2004 specifica che il Corpo Forestale dello Stato è una struttura operativa nazionale di protezione civile. La stessa Legge, all’art. 2, ribadisce la competenza in materia di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale.
Inoltre, il Corpo Forestale dello Stato intrattiene rapporti di collaborazione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, formalizzati da un protocollo d’intesa. Con riferimento al Piano Nazionale per la ricerca e il salvataggio in mare, approvato in data 25 novembre 1996, tale collaborazione ha portato alla definizione di un nuovo documento di programmazione di missioni congiunte, con equipaggi misti formati da personale sia del Corpo Forestale dello Stato che del Corpo delle Capitanerie di Porto. Ciò anche per ottimizzare le risorse umane ed economiche nell’espletamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare.
Tutto ciò premesso, l’istante chiede se, in seguito alla riformulazione dell’art. 8-bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, da parte dalla Legge 15 Dicembre 2011, n. 217 (Legge Comunitaria per il 2010), sia venuta meno la possibilità di godere del regime di non imponibilità in relazione alle spese inerenti i propri mezzi navali, compresa la fornitura di carburanti e lubrificanti.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
Il Corpo Forestale dello Stato ritiene che i mezzi nautici che impiega nei propri compiti istituzionali ricadano nell’ambito di applicazione del primo comma, lett. A), dell’art. 8-bis del D. P. R. N. 633 del 1972, in quanto adibiti ad “operazioni di salvataggio o di assistenza in mare”.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (di seguito Legge Comunitaria 2010), rubricato “Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2010/24/UE, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonché disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto, adeguando la normativa interna a quella comunitaria nonché ai principi interpretativi della Corte di giustizia.
In particolare, il comma 2, lettera e), n. 4, del citato articolo 8, con riferimento al regime di non imponibilità delle operazioni nel settore aeronavale, ha modificato l’articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972, che nella novellata versione dispone testualmente: “Sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’articolo 8:
a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;
a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo;
e) le prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a-bis) e b);
e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico.
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 8 si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa”.
Il regime di non imponibilità resta quindi applicabile, anche a seguito delle modifiche normative in esame, alle imbarcazioni adibite alle operazioni di salvataggio o di assistenza in mare.
In relazione alla norma in commento, il Dipartimento delle finanze ha osservato, in risposta alla richiesta di parere formulata dall’Agenzia delle Entrate, che la modifica normativa di cui all’articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, si è resa necessaria per superare le incompatibilità con l’ordinamento comunitario della norma previgente, che esplicitamente accordava il regime di non imponibilità a tutte “le cessioni di navi (. ) ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica” e che, pertanto, l’estensione del regime di non imponibilità a tutte le imbarcazioni utilizzate dallo Stato per fini istituzionali reintrodurrebbe nell’ordinamento interno una delle previsioni già contestate dagli organi comunitari con la procedura d’infrazione n. 2008/4219.
Tenuto conto di quanto osservato dal Dipartimento delle finanze nel citato parere con riferimento al caso in esame, la scrivente ritiene che le unità nautiche in dotazione del Corpo forestale dello Stato, impiegate prevalentemente “per il pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne”, non siano istituzionalmente adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e, di conseguenza, non possano beneficiare del regime di non imponibilità IVA, ai sensi del primo comma, lett. A), dell’articolo 8-bis del D. P. R. N. 633 del 1972.
Potranno beneficiare, invece, del suddetto regime di non imponibilità le unità nautiche del Corpo forestale dello Stato che siano utilizzate nell’espletamento di un servizio di pubblica utilità riconducibile ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare.