Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2017 le imprese in contabilità semplificata devono adottare i“regime per cassa” in sostituzione di quello della competenza economica vigente fino al periodo d’imposta 2016. Illustriamo una guida operativa utile per i commercialisti e i professionisti che assistono i clienti con questo regime con alcuni suggerimenti pratici.
Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2017 le imprese in contabilità semplificata devono adottare il “regime per cassa” in sostituzione di quello della competenza economica vigente fino al periodo d’imposta 2016.
Il quadro riepilogativo è il seguente:
Regime semplificato delle imprese minori (principio di cassa)
ricavi < 400. 000 euro ( per servizi) < 700. 000 euro ( altre attività)
Regime contabile ordinario ( principio di competenza)
ricavi > 400. 000 euro (per servizi) > 700. 000 euro ( altre attività)
NB Con riferimento al regime applicabile dal 2017, occorre verificare il limite dei ricavi conseguiti nel 2016. Nel caso di inizio attività in corso d’anno, i limiti dei ricavi devono essere ragguagliati all’anno.
I “ricavi” rilevanti sono quelli individuati dagli artt. 57 e 85 del TUIR :
i corrispettivi delle cessioni di beni/servizi alla cui produzione/scambio è diretta l’attività dell’impresa;
i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
le assegnazioni dei predetti beni ai soci;
la destinazione dei predetti beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore;
la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
i contributi in c/esercizio a norma di legge.
Nota : contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi dell’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse da quelle di servizi.
Si ricorda che per i professionisti il regime della contabilità semplificata è quello naturale, a prescindere dai compensi, tuttavia è consentita l’opzione per il regime ordinario. (al contrario i soggetti Ires sono sempre obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria soggetta al principio di competenza)
Attenzione Per evitare salti/duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”.
Il regime di cassa virtuale (opzione comma 5) il contribuente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, ha la possibilità di tenere i registri Iva ed essere esonerato dai registri cronologici di incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva. L’opzione fa presumere che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento.
Carattere ibrido
Occorre evidenziare che il regime introdotto dalla L. N. 232/2016 è un regime di cassa “ibrido” perchè per alcuni componenti di reddito si applica il principio di cassa (per ricavi, dividendi, interessi attivi, spese sostenute nell’esercizio dell’attività) e per altri si applica il principio di competenza (es. Ammortamenti, plusvalenze, minusvalenze, ricavi da autoconsumo, sopravvenienze, accantonamenti, T. F. R. Ecc. ).
Cosa fare
Gli oneri principali di carattere amministrativo/contabile sono:
obbligo di monitorare incassi e pagamenti, almeno limitatamente ai componenti positivi/negativi di reddito per i quali si rende applicabile il principio di cassa;
opportunità di istituire un apposito conto corrente bancario ;
conservazione della documentazione relativa agli incassi e pagamenti;
Registri
La Legge di Bilancio 2017 ha riscritto integralmente l’art. 18 del DPR 600/73, per allineare gli obblighi contabili alle nuove disposizioni sul principio di cassa introdotte nell’art. 66 del TUIR:
Dunque, i soggetti esonerati dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili ex art 18 avranno :
il registro cronologico degli incassi
il registro cronologico dei pagamenti
Attenzione: i componenti positivi/negativi diversi da quelli sopra indicati, sono annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
NB Le registrazioni contabili devono essere eseguite rispettando il criterio cronologico: data incassi e pagamenti, ricevuti od effettuati. Contemporaneamente occorre indicare, per ciascuna operazione, i seguenti dati:
l’importo dell’incasso;
le generalità del soggetto che abbia effettuato il pagamento o a cui sia stato fatto il pagamento;
gli estremi del documento pagato/incassato.
NB Il principio di registrazione cronologica deve considerare la data disponibile, ovvero “la data che indica il giorno dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata”.
Come determinare correttamente il reddito per cassa in regime semplificato alla luce del nuovo articolo 18 del d. P. R. 600/1973?
Sono teoricamente utilizzabili 3 metodi la cui applicazione deve essere valutata in relazione al singolo caso concreto e “prenderne le misure “ per individuare il “vestito che calzi a pennello”
Registro degli incassi e pagamenti (RIP);
Registri Iva integrati (RII);
Registri Iva con “cassa virtuale” (opzione comma 5)
1) metodo RIP
Si tratta del metodo in linea di principio più complesso implicante la tenuta di due registri ulteriori oltre al registro Iva, poiché aumenta i controlli dei movimenti finanziari, avvicinandosi al regime di contabilità ordinaria, ma potrebbe comunque rivelarsi particolarmente vantaggioso nel singolo caso.
2) metodo RII
Trattasi dello stesso metodo previsto dal DL 695/96 per i professionisti i registri degli incassi e dei pagamenti vengono sostituiti dai registri Iva. Come già avviene, infatti, la contabilità Iva è idonea anche ai fini delle imposte dirette qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’Iva (ad esempio, aggi, interessi passivi, eccetera). In particolare, occorre annotare i costi fuori campo IVA oltre ovviamente alle fatture emesse e ricevute. Alla fine dell’esercizio occorre poi annotare quelle fatture (già registrate ai fini iva) per le quali non è avvenuto il pagamento o la riscossione. Il calcolo del reddito da indicare nel quadro RG della dichiarazione dei redditi avverrà per differenza fra questi ultimi due valori.
3) metodo opzione comma 5
Si tratta della metodo della registrazione, particolarmente vantaggioso per i commercianti al minuto o al dettaglio e agli esercenti pubblici servizi. Consente in sintesi di limitare gli adempimenti contabili alla mera tenuta dei registri IVA, evitando i registri cronologici di incassi e di pagamenti.
Funziona come una sorta di regime di cassa “virtuale”, perché la registrazione contabile del documento equivale in base ad una presunzione assoluta, all’incasso o pagamento
E’ l’unico per il quale deve essere espressa una specifica opzione (nella dichiarazione Iva relativa all’anno 2017) e prevede un vincolo triennale. Ne consegue, quindi, che il volume d’affari rappresenta anche l’ammontare dei ricavi percepiti, mentre le fatture di acquisto registrate rappresentano le spese sostenute
Alcuni consigli operativi
Si suggerisce a chi segue clienti in contabilità semplificata (ditte individuali o società di persone che siano) di applicare lo stesso iter operativo oggi normalmente adottato proprio per i stessi professionisti, (che determinano normalmente il reddito con il regime di cassa) e in particolare, salvo casi particolari e quanto sopra esposto:
adottare il sistema dei registri iva integrati;
al termine del periodo d’imposta di riferimento, stampare l’elenco dei documenti annotati e consegnarlo al cliente per una verifica;
compilazione – da parte del cliente – di un elenco/report barrato con i ricavi ed i costi non incassati/pagati;
acquisire tale documento sottoscritto dal cliente ed effettuare le rettifiche ai fini delle imposte sui redditi.
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