Dottor Ferretti, a seguito di un avviso di accertamento per transfer princing, gli automezzi della società da me amministrata sono sotto sequestro conservativo, ed il capannone ha subito iscrizione di ipoteca, le sottopongo il seguente parere con riflessi tributari e penali:-“I beni mobili iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico, oggetto di misura cautelare ai sensi dell’articolo 213 C. D. S. “Sequestro Amministrativo” possono circolare liberamente?
Oggetto: Parere
Egregi,
facendo seguito ai colloqui intercorsi, siamo lieti di sottoporre alla Vostra Nostra risposta in merito al Vostro quesito: “I beni mobili iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico, oggetto di misura cautelare ai sensi dell’articolo 213 C. D. S. “Sequestro Amministrativo” possono circolare liberamente?
Risposta
Fonti
Art. 22 D. Lgs 472/1997;
Circolare 66/E Agenzia Entrate 2001;
Circolare 300/26711 del 21. 09. 2007 Ministero Interno
Articoli 213 – 214 C. D. S.
All. 3 Direzione Centrale Accertamento Agenzia Entrate del 15. 02. 2010 “Misure Cautelari ai sensi Art. 22 D. Lgs 472/1997”;
Sequestro Amministrativo
Fra gli strumenti previsti dall’ordinamento tributario a tutela dei crediti erariali, rientrano le misure cautelari, che consistono nella possibilità d’iscrivere ipoteca sugli immobili, i diritti e le rendite e sugli altri beni indicati nell’art. 2810 del Codice Civile e nella facoltà di procedere al sequestro conservativo di cespiti che siano di proprietà del soggetto passivo della pretesa erariale. Il procedimento finalizzato all’applicazione dei suddetti strumenti di garanzia è disciplinato dall’art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In sintesi, il sequestro amministrativo è una misura cautelare, cioè un provvedimento che ha lo scopo di impedire la circolazione di un veicolo, il quale deve essere affidato al proprietario ovvero, se questi non è presente al momento dell’accertamento o non è prontamente reperibile, al conducente o ad altri soggetti obbligati in solido presenti (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc. ). [1]
Il luogo di custodia
Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo deve essere depositato in un luogo di cui il custode abbia la disponibilità, anche non esclusiva (ad esempio un giardino, anche condominiale, un garage privato, un fondo privato, anche non chiuso, ecc. ), ovvero in un altro luogo, anche non di sua proprietà esclusiva, purché non soggetto a pubblico passaggio (ad esempio presso un’autorimessa pubblica, un soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di custodia ai sensi del D. P. R. 571/1982, un fondo privato concesso a titolo di cortesia o in comodato, ecc). Occorre sottolineare che per il proprietario, per il conducente del veicolo o per gli altri obbligati in solido, l’assunzione della custodia rappresenta un obbligo a cui non possono sottrarsi senza giustificato motivo e che, pertanto, la circostanza di non disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo luogo di custodia non può essere eccepita al fine di non essere nominati custodi amministrativi, ben potendo, in tal caso, avvalersi, a loro spese, di un deposito, di un’autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico passaggio, di cui possono comunque godere a vario titolo.
Conduzione o trasporto del veicolo fino al luogo di custodia
Salvo che ostino motivi di sicurezza ovvero che la circolazione non sia comunque consentita per mancanza dei requisiti il veicolo sottoposto a sequestro o può essere condotto nel luogo di custodia direttamente dalla persona alla quale è stato affidato. Quando il veicolo non può essere condotto nel luogo di custodia dall’affidatario o da altra persona abilitata alla guida, vi deve essere trasportato, a spese e cura del custode. L’attività di trasporto del veicolo, infatti, non riguarda l’organo di polizia stradale e si configura nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale tra il custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni del codice civile. In tali casi l’organo di polizia stradale ha, comunque, l’onere di verificare che il veicolo sia condotto fino al luogo di custodia con modalità tecnicamente e giuridicamente adeguate.
[1] Ministero dell’Interno, Direzione Centrale Specialità, Circolare n. 300/26711 del 21 settembre 2007, Articoli 213 e 214 C. D. S, Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
Dott. Alessio Ferretti |
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