Congedo parentale.
La disciplina del congedo parentale per le lavoratrici autonome madri adottive e/o affidatarie è contenuto nel D. Lgs. 151/2001 (art. 69 del Tu). L’articolo citato prevede per le lavoratrici in questione un periodo di congedo parentale della durata massima di tre mesi da fruire entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore. La disciplina era stata integrata con l’art. 36 del Tu che prevedeva, riguardo ai lavoratori dipendenti genitori adottivi/affidatari, il diritto al congedo parentale a condizione che il minore, all’atto dell’adozione e/o dell’affidamento, non avesse superato i 12 anni di età. Concetto ripetuto nella circolare INPS 46 del 17 marzo 2006.
INPS MESS. N. 13041 DEL 17 GIUGNO 2011
CHIARIMENTI
Lavoratrice autonoma: indennità di maternità e congedo parentale in caso di adozione
Congedo parentale
La disciplina del congedo parentale per le lavoratrici autonome madri adottive e/o affidatarie è contenuto nel D. Lgs. 151/2001 (art. 69 del Tu). L’articolo citato prevede per le lavoratrici in questione un periodo di congedo parentale della durata massima di tre mesi da fruire entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore. La disciplina era stata integrata con l’art. 36 del Tu che prevedeva, riguardo ai lavoratori dipendenti genitori adottivi/affidatari, il diritto al congedo parentale a condizione che il minore, all’atto dell’adozione e/o dell’affidamento, non avesse superato i 12 anni di età. Concetto ripetuto nella circolare INPS 46 del 17 marzo 2006. Analogamente, il limite dei 12 anni era stato esteso anche alle lavoratrici autonome. Successivamente per effetto della modifica dell’art. 36 operata dalla finanziaria 2008, il limite è stato eliminato sia per le lavoratrici autonome che per i lavoratori dipendenti. La legge finanziaria, con esclusione del succitato aspetto, ha riformato solo la disciplina relativa ai lavoratori dipendenti genitori adottivi/affidatari.
A causa di tale discordanza della finanziaria, la circolare INPS n. 16 del 2008 – con la quale si è data l’attuazione della finanziaria per il 2008 – stabilisce l’eliminazione del limite di età di 12 anni solo per le lavoratrici dipendenti escludendo le autonome. Contrariamente a quanto indicato nella circolare n. 16 del 2008, si conclude quindi che, il congedo parentale spetta anche alle lavoratrici autonome madri adottive o affidatarie per un periodo di tre mesi entro un anni dall’ingresso del minore senza alcuna limitazione di età. Rimane fermo il principio secondo il quale il congedo parentale non è fruibile dopo il compimento del diciottesimo anno di età del minore affidato/adottato.
Indennità di maternità
Per quanto riguarda l’indennità di maternità spettante alle lavoratrici autonome affidatarie o adottive, continua a trovare applicazione il limite a suo tempo previsto dall’art. 67 Tu. Tale articolo stabilisce che l’indennità di maternità alle lavoratrici autonome spetta a condizione che il minore non abbia superato i sei anni di età nel caso di adozione o affidamento nazionale, ed i 18 anni di età se trattasi di adozione o affidamento internazionale. Concludendo l’indennità di maternità per la lavoratrici autonome affidatarie o adottive, spetta quindi per i tre mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore affidato/adottato a condizione che lo stesso non abbia superato i sei anni di età per le adozioni o affidamenti nazionali, ed i 18 anni di età per e adozioni o affidamenti internazionali.