Per i contenziosi tributari “minori”, ossia quelle liti di importo inferiore ad €. 20. 000, dal 1° aprile 2012 il contribuente non può presentare ricorso diretto alla commissione tributaria provinciale (ex primo grado) ma deve attenersi a quanto stabilito per il nuovo istituto della mediazione…
Focus
Per i contenziosi tributari “minori”, ossia quelle liti di importo inferiore ad €. 20. 000, dal 1° aprile 2012 il contribuente non può presentare ricorso diretto alla commissione tributaria provinciale (ex primo grado) ma deve attenersi a quanto stabilito per il nuovo istituto della mediazione tributaria dall’articolo 39 comma nono della Legge 98/2011 con la previsione/introduzione del nuovo articolo 17 – bis del D. Lgs 564/1992, Il quale prevede a seguito della notifica dell’atto da parte dell’amministrazione finanziaria della presentazione di una istanza di reclamo – mediazione.
Se la mediazione ha esito positivo il contribuente ottiene una sensibile riduzione dell’accertato.
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