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sabato 7 Dicembre 2024

Massofisioterapista: Trattamento IVA per abilitati ante o post entrata in Vigore L.42/99

i possessori di un titolo di Massofisioterapista  conseguito dopo l’entrata in vigore della legge n. 42/99, al termine di corsi di durata biennale o  triennale, possono svolgere la propria attività tanto in regime libero professionale,  quanto  come  dipendente  presso  strutture  sanitarie  private  e private  convenzionate,  ma   non  potranno  usufruire,  in  caso  di  emissione  di documentazione fiscale per prestazioni rese in regime libero professionale, dell’esenzione IVA prevista dal citato D. M. 17 maggio 2002

RISOLUZIONE N. 96/E  Roma  OGGETTO:   IVA   –   Esenzione   –   Massofisioterapisti   –   Esclusione   – Consulenza giuridica – D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, n. 18)    

Con la richiesta di consulenza giuridica indicata in oggetto, ALFA ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’esenzione IVA di cui all’articolo 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, alla professione del massofisioterapista.   

Quesito  

ALFA rappresenta che il massaggiatore massofisioterapista è l’operatore sanitario  che  interviene  nei  disagi  della  riduzione  della  mobilità,  eseguendo, dietro prescrizione medica, interventi e trattamenti massoterapici. Più dettagliatamente: “il massofisioterapista è in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative atte alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione.

La professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista è praticata attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell’età dei pazienti” (D. M. 07 marzo 1997, n. 105).

II massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati, nell’ambito delle disposizioni di legge. Pertanto, esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale sanitario ausiliario e di terapista della riabilitazione (D. M. 7 settembre 1976).   Tanto premesso, attualmente, in base alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate 13 aprile 2007, n. 70/E, secondo l’istante, ci sarebbe una disparità di trattamento tra il massofisioterapista con formazione biennale e quello con formazione triennale, in quanto solo a quest’ultimo spetterebbe l’esenzione da IVA di cui all’articolo 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

ALFA chiede, pertanto, che anche ai massofisioterapisti biennali sia riconosciuta la predetta esenzione.   

Soluzione prospettata   

A parere dell’istante, l’esenzione da IVA deve essere estesa anche ai massofisioterapisti con formazione biennale, in quanto soggetti alla stessa legge ed aventi lo stesso mansionario dei massofisioterapisti con formazione triennale (Legge 403/1971, D. M. 7/09/1976, D. M. 105/1997). Del resto, sul sito del Ministero della Salute si prende atto della natura sanitaria del massofisioterapista, che  è  collocata  nell’elenco  delle  professioni  sanitarie,  senza  fare  alcuna distinzione tra i massofisioterapisti triennali e quelli biennali.   

Parere dell’Agenzia delle Entrate   

In merito all’applicabilità del regime di esenzione  di cui all’articolo 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ai massofisioterapisti con formazione biennale, è stato chiesto un parere al competente Ministero della Salute, che, con la nota 7 agosto 2012, ha chiarito che il D. M. 17 maggio 2002 (concernente l’“Individuazione  delle  prestazioni  sanitarie  esenti  dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”) ha individuato tra le prestazioni di diagnosi cura e riabilitazione esenti, oltre quelle rese nell’esercizio delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del TULS, quelle rese da biologi, psicologi, odontoiatri e da “operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel  decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili”. Il citato D. M. 29 marzo 2001, a sua  volta,  nell’individuare  le  figure professionali del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che sono assoggettate alla disciplina delle professioni sanitarie ai sensi dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, non contempla la figura del massofisioterapista, bensì solo quella del fisioterapista.

La legge 26 febbraio 1999, n. 42, contenente “Disposizioni in materia di professioni   sanitarie”   all’articolo   4,   comma   1,   ha,   tuttavia,   previsto l’equipollenza  di  diplomi  ed  attestati,  conseguiti  in  base  alla  normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (concernente il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”), ai diplomi universitari dell’area sanitaria (ora Lauree triennali), ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base. In forza di tale previsione, osserva il Ministero della Salute, il D. M. 27 luglio 2000 ha equiparato il diploma universitario di fisioterapista al diploma di massofisioterapista conseguito entro la data di entrata in vigore della legge n. 42/99 (17 marzo 1999), a compimento di corsi regionali di formazione specifica di durata triennale [cfr. Sezione B (titoli equipollenti) della tabella allegata al citato D. M. ]. Pertanto, tenuto conto delle disposizioni sopra richiamate, il citato Dicastero   ritiene   che   “il   diploma   di   Massofisioterapista   con   formazione triennale,   conseguito   entro   il   17   marzo   1999,   è   equipollente   al   titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di Fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base; pertanto i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie di cui al punto c) del comma 1, dell’articolo 1 del DM 17. 05. 2002. Di conseguenza, si evidenzia che i possessori di un titolo di Massofisioterapista  conseguito dopo l’entrata in vigore della legge n. 42/99, al termine di corsi di durata biennale o  triennale, possono svolgere la propria attività tanto in regime libero professionale,  quanto  come  dipendente  presso  strutture  sanitarie  private  e private  convenzionate,  ma   non  potranno  usufruire,  in  caso  di  emissione  di documentazione fiscale per prestazioni rese in regime libero professionale, dell’esenzione IVA prevista dal citato D. M. 17 maggio 2002”. Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute devono intendersi confermate le istruzioni fornite con la risoluzione 13 aprile 2007, n. 70/E,  che  indicavano  applicabile  il  regime  di  esenzione  solo  ai massofisioterapisti con formazione triennale, il cui titolo era equiparato a quello di fisioterapista in base al D. M. 27 luglio 2000, e, pertanto, conseguito anteriormente al 17 marzo 1999.    

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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