Sei un aspirante massaggiatore sportivo? Ecco per te la guida pratica che ti illustrerà in sintesi cosa fare per aprire la tua attività e quale regime fiscale ti consentirà di ottenere un vantaggioso risparmio d’imposta!
Il massofisioterapista opera in via ausiliaria e su indicazione del medico nei settori della prevenzione, del recupero, del mantenimento e del miglioramento del benessere psico-fisico attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell’età dei pazienti. Nel dettaglio, il massaggio sportivo è in sintesi un tipo particolare di massaggio eseguito su specifiche regioni corporee al fine di migliorare la performance atletica.
Secondo l’ordinamento italiano e la giurisprudenza consolidata sul punto, fatti salvi i titoli conseguiti nel pregresso ordinamento (nello specifico, entro il 17 marzo 1999), la figura del massofisioterapista non è più riconducibile a quella del fisioterapista, in virtù del differente percorso formativo seguito (del canale universitario, il primo, di carattere regionale e professionale, il secondo), del diverso inquadramento giuridico, del diverso regime fiscale applicato nonché dei diversi perimetri di intervento.
Come avviare
Chiunque aspiri ad esercitare la professione di massaggiatore sportivo, dopo aver frequentato lo specifico corso e conseguito il relativo attestato, per essere in regola con il Fisco, dovrà possedere la Partita Iva ed essere iscritto anche alla Gestione Separata Inps ai fini dell’inquadramento a livello previdenziale.
Per aprire partita IVA occorrerà, su assistenza specializzata, compilare il Modello AA9/7.
Una volta rilasciata la Partita Iva, il massaggiatore dovrà inserire il numero di documento su qualsiasi fattura o ricevuta fiscale da lui emessa.
N. B. L’iscrizione alla Camera di Commercio va fatta solamente se si intende strutturare l’attività a livello imprenditoriale quindi in pratica se si desidera aprire un Centro Massaggio con dei dipendenti.
Codici Ateco (Attività Economica)
I Codici Ateco sono combinazioni di lettere e numeri, che la Camera di Commercio assegna al momento di apertura di un’attività e sono utili sia per inquadrarne la tipologia, sia ai fini della tassazione.
I Codici nella specifica materia possono essere due:
a) 96. 09. 09. Per “Attività di servizi per la persona n. C. A. (non classificabili altrove)”;
b) 96. 04. 10. Per “Servizi di Centri per il Benessere Fisico”.
a) Il primo è quello maggiormente utilizzato da tutti quei massaggiatori che intendono iniziare a lavorare come liberi professionisti e che desiderano quindi aprire un’attività legata ai massaggi, magari aprendo un proprio studio oppure collaborando con altre strutture come: spa, centri benessere, palestre, etc…;
b) il secondo in genere viene utilizzato da chi intende aprire un’attività sottoforma di centro massaggi di esclusivo benessere, risultando come ditta individuale di stampo imprenditoriale.
Regime fiscale agevolato 2017
L’unico regime fiscale agevolato applicabile al massaggiatore sportivo in presenza dei presupposti prescritti è attualmente il regime forfettario (che ha sostituito il Regime dei Minimi) il quale consente di applicare una tassazione unica sostitutiva sul reddito prodotto e presenta le seguenti caratteristiche:
abolizione limiti di età per l’accesso;
non si deve aver superato 30 mila € di fatturato l’anno precedente;
è necessario non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5. 000 euro lordi;
coefficiente di redditività (da applicare al fatturato) del 67%;
la cifra ottenuta applicando il coefficiente al fatturato, sarà tassata al 15%
N. B. Chi ha già avviato l’attività applicando il Regime dei Minimi, continuerà a rimanervi fino al tempo stabilito e tecnicamente “fino a naturale scadenza” cioè al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età.
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