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venerdì 6 Dicembre 2024

Green pass obbligatorio per ristoranti, bar e sale bingo (DL.105/2021)

In data 23 luglio 2021 è entrato in vigore il decreto legge n. 105/2021 che per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha esteso, anche in zona bianca, l’obbligo di esibizione del green pass ad un numero crescente di servizi e attività, oltre a quelli già elencati nel precedente decreto legge n. 52/2021.

 

L’obbligo di green pass.

In data 23 luglio 2021 è entrato in vigore il decreto legge n. 105/2021 che per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha esteso, anche in zona bianca, l’obbligo di esibizione del green pass ad un numero crescente di servizi e attività, oltre a quelli già elencati nel precedente decreto legge n. 52/2021.

Il decreto legge n. 105/2021 stabilisce che, dal 6 agosto 2021, si potrà accedere ad alcuni servizi ed attività al chiuso solo se si è in possesso di green pass

Il green pass è la certificazione che attesta una delle seguenti condizioni:

– aver ricevuto la prima dose vaccinale;

– la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2;

– l’esito negativo di un test molecolare o antigenico.

Il green pass sarà richiesto, in particolare, per l’ingresso in ristoranti e bar, limitatamente al consumo al tavolo al chiuso ma anche per piscine, palestre, centri benessere, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (oltre che per l’accesso a musei, teatri, cinema e concorsi pubblici).

Con circolare del 10 agosto 2021 il Ministero dell’interno precisa che la certificazione verde non è richiesta per i servizi erogati all’aperto, per l’asporto e per il consumo al banco, rimanendo al riguardo confermato il distanziamento sociale.

Le modalità di controllo del green pass in base al dl. 150/2021 e alla recente circolare ministeriale.

I titolari delle attività in elenco (d’ora in poi Verificatori) devono chiedere l’esibizione del green pass ai clienti che vogliano accedere ai servizi al chiuso.

Precisiamo che non tutti i lavoratori potranno richiedere il Green Pass agli utenti, ma soltanto i dipendenti nominati in maniera formale dal datore di lavoro.

Il cliente all’ingresso dovrà esibire il Qr code del proprio certificato digitale o cartaceo.

Il gestore, tramite l’app “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile, potrà appurare l’autenticità e la validità delle certificazioni una volta inquadrato il QR Code del cliente con la fotocamera.

L’app VerificaC19, nell’ultima fase, mostrerà il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario del green pass.

Attraverso VerificaC19, gli addetti ai controlli, potranno facilmente scoprire eventuali false certificazioni, le attivazioni non ancora avvenute, la scadenza del green pass e che siano trascorsi almeno 14 giorni dalla prima dose di vaccinazione.

I dati del green pass dovranno corrispondere, ovviamente, con i dati anagrafici del cliente che lo esibisce. Solo un documento di riconoscimento può fornire tale certezza.

In base al dl. 150/2021 e alla recente circolare ministeriale, si impone come obbligatoria la verifica della validità del green pass mediante l’app VerificaC19.

Per il Verificatore è invece facoltativo richiedere un documento d’identità, costituendo un obbligo solo quando sia evidente che i dati anagrafici del green pass non appartengano a colui che lo esibisce.

Accesso senza green pass: sanzione amministrativa fino a 1000 euro.

Chi accede al chiuso senza green pass rischia la multa da 400 a 1000 euro applicabile anche al Verificatore che ne ha consentito l’accesso.

Il gestore che viola il disposto normativo per almeno tre volte in tre giorni diversi, potrebbe andare incontro alla chiusura sino a dieci giorni dell’attività imprenditoriale.

Se il cliente esibisce un green pass valido ma di cui non è intestatario è il solo cliente passibile di multa (da 400 a 1000 euro). In realtà, la recente circolare aggiunge con un vago inciso che la sanzione potrà estendersi anche al Verificatore solo in caso di “palese responsabilità”.

Ne deriva che la multa sino a 1000 euro sarà applicata anche al Verificatore che consenta all’accesso al chiuso del cliente:

– sprovvisto di green pass;

– munito di green pass non valido (in seguito a vaccinazione si ritiene valido dai 14 giorni dopo la prima dose e per nove mesi dopo la seconda; dopo la guarigione per sei mesi dal primo tampone positivo; in seguito a tampone negativo è valido per sole 48 ore);

– in possesso di green pass altrui (il Verificatore, se l’incongruenza è palese, oltre che accertare l’evidenza chiedendo il documento d’identità, deve ricordare che consentire l’accesso potrebbe costituire “palese responsabilità” ed esporlo a multa).

Le sanzioni, quindi, tra norme, dibattiti e “chiarimenti” ministeriali, potrebbero continuare a colpire non solo il singolo cittadino ma, a certe condizioni, anche l’esercente o il gestore dell’attività.

è bene infine ricordare che, il decreto e la recente circolare, ribadiscono che è facoltà delle forze dell’ordine eseguire un controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche imposte ai gestori.

Privacy

La normativa relativa all’attuazione del Green Pass (articolo 13 comma 5 del DPCM del 17/06/21) vieta la raccolta di dati personali dell’intestatario.

Il Garante della privacy con provvedimento 09/06/2021 n. 229 ha espresso parere favorevole alla verifica del Green Pass attraverso l’applicazione Verifica C19.

L’app consente di verificare l’autenticità della certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati oggetto di verifica. I dati non potranno essere raccolti e archiviati ma solo visionati. Quindi niente fotocopie o registri fatti a penna con nomi cognomi di chi esporrà il pass.

La verifica tramite green pass consente di minimizzare il trattamento dei dati sanitari

Il recente decreto legge prevede un solo caso di esenzione dall’obbligo di esibire il Green Pass.

Si tratta dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Questa certificazione consentirà ai soggetti che la possiedono di accedere ai vari servizi elencati dalla normativa pur in assenza di Green Pass.

Il Ministero della salute, di concerto con il Governo, dovrà a breve chiarire i casi specifici di esenzione.

Ma non solo. è prioritario regolare in che modo i gestori dei servizi dovranno trattare tali certificazioni mediche e gli strumenti tecnologici che, al pari dell’app Verifica 19 prevista per il green pass, consentano di verificarne l’autenticità e di minimizzare il numero di dati sanitari trasferiti al gestore del locale tenuto al controllo.

Infatti, la produzione di (non ancora precisati) certificati medici espongono i soggetti alla comunicazione di un numero di dati sanitari superiore a quanto necessario.

I gestori che effettuano i controlli, a loro volta, si troverebbero a trattare dati personali appartenenti a categorie particolari, e a dover, senza una adeguata base giuridica, provvedere alla loro conservazione.

Green pass falso e responsabilità penale

Per la falsificazione dei green pass (digitali o cartacei) o l’esibizione e uso di green pass altrui, la normativa in tema rinvia alle sanzioni penali per le condotte di falso compiute dal privato. Le ipotesi di falso, nel nostro ordinamento, sono plurime e previste dagli articoli 476 e seguenti del Codice penale.

Ad ogni modo il reato di falso è penalmente rilevante solo se sia idoneo ad ingannare e per esso sarà punito solo il suo autore e non anche chi è stato tratto in inganno.

La falsità evidente invece esclude il reato. Resta ferma però la sanzione amministrativa anche per il gestore che garantisca comunque l’accesso al chiuso.

 

Esenzioni

Le recenti disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (i minori di 12 anni) e ai soggetti esenti per patologia sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri da definire con circolare del Ministero della salute.

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