L’arbitro
La decisione, nella procedura di arbitrato, è demandata al “giudice arbitrale”. L’arbitro è un privato che non appartiene alla magistratura ordinaria, ma possiede requisiti di comprovata esperienza e conoscenza in materie giuridiche, economiche e tecniche, e ha svolto un corso di formazione sull’arbitrato e le sue tecniche procedurali.
Sommario
Quando ricorrere all’arbitrato?
Nelle controversie civili, si può prevedere il ricorso all’arbitrato:
– in via preventiva, inserendo nel contratto un’apposita clausola scritta, detta clausola compromissoria (caso più frequente);
– post controversia, con la stipula di un accordo scritto, detto atto di compromesso arbitrale che dirime la lite (ipotesi rara, perché a controversia insorta è difficile che le parti raggiungano da sole un accordo senza l’aiuto di un terzo).
Nella clausola compromissoria le parti possono individuare l’istituzione specifica locale (“Camera Arbitrale”) che amministrerà la procedura di arbitrato, stabilendo regolamento e tariffario (arbitrato “amministrato).
E’ sempre preferibile prevedere un arbitrato amministrato, specificando la Camera Arbitrale prescelta, per evitare di ritrovarsi a dover richiedere la nomina dell’arbitro al Presidente del Tribunale locale, che incaricherà un professionista che non sarà tenuto ad attenersi al tariffario della Camera arbitrale, ma potrà applicare le tariffe professionali più elevate.
Da tenere, infine presente, che le controversie di lavoro possono essere decise da arbitri solo se ciò è previsto da leggi o contratti collettivi. Non è mai possibile ricorrere a un arbitro nelle controversie penali, né in alcuni tipi di contenzioso civile (si pensi a una causa di separazione dei coniugi).
Il lodo arbitrale
Il lodo è la decisione emessa dall’arbitro e racchiude la soluzione del caso ritenuta più appropriata.
Nell’arbitrato rituale, il lodo ha efficacia “di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”, sin dalla data dell’ultima sottoscrizione. Il lodo obbliga anche quelle parti che sono rimaste assenti dal procedimento, a condizione che siano state messe in condizione di parteciparvi. In mancanza di spontaneo adempimento, la parte interessata può richiedere al Tribunale che il lodo venga dichiarato esecutivo (come quando la lite attiene ad un credito in denaro non riscosso). Il Tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.
Nell’arbitrato irrituale, invece, il lodo ha la forma, la sostanza e gli effetti di un contratto. In caso d’inadempimento, le parti devono ricorre al giudice ordinario e poi all’esecuzione.
L’arbitrato rituale, è espressamente disciplinato dal Codice di procedura civile. L’arbitrato irrituale non pare trovare un’esplicita regolamentazione legislativa.
Come capire che natura le parti hanno attribuito all’arbitrato?
Per la Corte di Cassazione è necessario risalire all’obiettivo della clausola compromissoria. Se con essa le parti enunciano il loro impegno a considerare definitivo e vincolante il lodo, in quanto espressione della loro volontà, manifestano la natura negoziale del compito deferito all’arbitro.
Una simile clausola compromissoria è indice della natura irrituale attribuita dalle parti all’arbitrato, con le derivanti conseguenze in punto di impugnativa ed esecutività del lodo.
Meglio, quindi, redigere con cura le clausole compromissorie, affidandosi alla consulenza di un legale.
Le tempistiche dell’arbitrato
Quando le parti decidono di affidare la propria controversia a un arbitro, questo potrà decidere in merito alla controversia in tempi prestabiliti (normalmente fra 60 e 120 giorni) e con costi prefissati, sempre contenuti, il più delle volte inferiori a quelli di un giudizio ordinario.