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venerdì 6 Dicembre 2024

LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DE L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE

La presidenza del consiglio dei ministri, ufficio per lo sport, ha stabilito alcune indicazioni generali e le azioni di cambiamento necessarie per accompagnare la ripresa dello sport dopo il lockdown causato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 alle quali dovranno attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi o che comunque ne abbiano la responsabilità.

LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DE L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE

Analisi delle linee guida stabilite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio per lo sport, per la ripresa dell’attività sportiva di base e l’attività motoria in generale ai sensi del DPCM del 17. 05. 2020 art. 1 lettera f)

La presidenza del consiglio dei ministri, ufficio per lo sport, ha stabilito alcune indicazioni generali e le azioni di cambiamento necessarie per accompagnare la ripresa dello sport dopo il lockdown causato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 alle quali dovranno attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi o che comunque ne abbiano la responsabilità. A tal proposito il consiglio dei ministri ha precisato che per operatore sportivo si intende sia chi pratica l’attività sportiva sia le persone autorizzate a stare nell’impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori ecc), mentre per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento dell’attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, impianti igienici o docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipi diversi, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori.

Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all’interno del sito sportivo; esse dovranno essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, avendo ben presente che non vanno intese come tra loro alternative ma come dotazioni minime in relazione all’attuale situazione epidemiologica in atto.

Ogni organizzazione sportiva dovrà procedere alla valutazione del rischio del proprio sito sulla base dei seguenti criteri:

·        individuazione dei fattori di rischio associati alla pericolosità del virus;

·        individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica; in tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto;

·        individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l’organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da parte di accompagnatori;

·        individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.

Una volta effettuata la valutazione del rischio vengono proposti un insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso; preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è l’analisi accurata delle attività del personale che si svolgono all’interno del sito sportivo, dell’organizzazione dell’attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.

Si prevedono le seguenti fasi:

·        analisi dell’organizzazione delle attività fisiche e sportive di supporto;

·        individuazione delle attività fisiche e sportive di supporto che possono essere eseguite tramite FAD o con telelavoro, numero di operatori sportivi interessati, presenza di accompagnatori;

·        individuazione dei percorsi degli operatori sportivi individuati e di eventuali accompagnatori;

·        classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell’atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione.

·        analisi del lay-out dei luoghi classificati e degli sport;

·        individuazione del personale che opera all’esterno del sito, analisi dei percorsi e contatti con altre persone;

·        verifica della presenza di lavoratori od operatori sportivi presso altri siti sportivi;

·        analisi del mezzo di trasporto, se organizzati o predisposti dagli enti di riferimento ed analisi dei rischi secondari;

·        cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.

Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo, in base alla propria organizzazione delle attività fisiche e sportive, dovrà individuare in via prioritaria attività in presenza:

·        su unico turno di attività/espletamento;

·        su più turni di attività espletamento;

·        con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;

·        con modalità di svolgimento particolari.

In ogni caso viene consigliato l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano per coloro che accederanno alle attività sportive proposte, la possibilità di tracciarne l’accesso alle strutture tramite applicativi Web o applicazioni per device mobile; queste soluzioni consentiranno di meglio regolamentare l’accesso alle strutture con la possibilità di prenotare gli appuntamenti in anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e soprattutto per contingentare il numero di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni.

Le attività eseguite nel sito sportivo dovranno quindi essere organizzate in modo tale da ridurre il numero degli operatori sportivi contemporaneamente presenti, cercando di riorganizzare le mansioni/attività nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva o dalla tecnologia; allo stesso modo gli operatori sportivi potranno essere suddivisi in gruppi che svolgono la stessa attività negli stessi luoghi. I locali dovranno essere sanificati e puliti costantemente.

Rispetto ad ogni operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle stesse fasce orarie con particolare riferimento a:

·        ingresso al sito sportivo;

·        accesso ai locali/spazi di pratica sportiva;

·        accesso alle aree comuni e agli altri luoghi;

·        accesso ai servizi igienici.

All’interno dei siti sportivi dovrà essere garantita la massima informazione delle norme di sicurezza e dovranno inoltre essere predisposti tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni e la tutela della salute soprattutto in riferimento alla sorveglianza sanitaria.

Le organizzazioni sportive oltre a valutare i rischi dovranno definire le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di un’accurata analisi delle specificità delle attività che si svolgono e di una classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti); in particolare nel definire le misure di prevenzione e protezione ogni organizzazione sportiva dovrà attenersi, per gli ambiti di propria competenza, ai criteri stabiliti dai protocolli di settore elaborati dal comitato tecnico scientifico in data 15/05/2020; inoltre dovrà attenersi alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate:

·        modalità della prestazione di lavoro all’interno del sito sportivo;

·        distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva;

·        gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti sportivi;

·        revisione lay-out e percorsi;

·        gestione di casi sintomatici;

·        pratiche di igiene;

·        utilizzo di dispositivi di prevenzione del contagio quali mascherine, guanti;

·        pulizia e sanificazione dei luoghi e delle attrezzature sportive.

·        ogni eventuale indicazione fornite in materia da parte della Regione.

Il gestore dovrà inoltre provvedere a fornire una completa informazione a tutti coloro che intendono accederci e predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazioni in caso di necessità.

Il ministero della salute con la circolare n. 00145 del 29/04/2020 ha evidenziato l’importanza del ruolo del medico competente in riferimento alla valutazione e alla gestione del rischio connesso all’emergenza che stiamo vivendo, la circolare in particolar modo sottolinea il ruolo del medico nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro e gli viene affidato il ruolo di “consulente globale” del datore di lavoro.

Il medico competente, ove nominato, ha tra i suoi obblighi quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di protezione e valutazione dei rischi, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, supportando il datore di lavoro nella gestione e nell’organizzazione del sito sportivo. Nei casi in cui l’organizzazione sportiva non è soggetta agli obblighi previsti in riferimento al documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico competente, si dovrà comunque attenere al protocollo di sicurezza previsto dall’ente di affiliazione.

L’articolo 28 del D. Lgs n. 81/2008 fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli che riguardano gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”, l’atto finale della valutazione del rischio è il DVR, sarà necessario adottare una serie di azioni che andranno ad integrare il DVR, atte a prevenire il rischio di infezione da COVID-19 nei luoghi di lavoro, contribuendo alla prevenzione e diffusione dell’epidemia.

In caso di assenza di affiliazione l’organizzazione che pratica discipline sportive riconosciute dal Coni, dovrà:

·        fornire ai propri operatori informazioni sui rischi specifici esistenti e le misure di prevenzione ed emergenza adottate;

·        fornire codici di condotta che dovranno essere fatti conoscere e rispettare da tutti gli operatori sportivi;

·        impegnarsi a rispettare le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nell’accedere al sito sportivo.

Il medico competente ha un ruolo importante nell’attività di informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio e sulle precauzioni messe in atto dall’organizzazione sportiva; l’operatore sportivo dovrà essere informato circa:

·        l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5° o altri sintomi influenzali come tosse o difficoltà respiratorie;

·        l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio;

·        l’obbligo di avvisare tempestivamente il datore di lavoro in caso di insorgenza di sintomi influenzali successivamente all’ingresso nel sito sportivo e durante lo svolgimento dell’attività sportiva rimanendo a distanza dalle persone presenti;

·        in ogni caso durante lo svolgimento dell’attività sportiva si dovrà mantenere la distanza di sicurezza, rispettare il divieto di assembramento, utilizzare i dispositivi di protezione individuale e osservare le regole di igiene delle mani.

All’interno del sito dovrà essere garantita la possibilità di rispettare le seguenti prescrizioni igieniche:

·        lavarsi le mani frequentemente anche tramite dispenser o gel disinfettanti;

·        mantenere la distanza interpersonale di 1 mt in caso di assenza di attività fisica o comunque non inferiore a due metri in caso di attività fisica

·        non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani e in caso di starnuto utilizzare un fazzoletto;

·        evitare di lasciare in luoghi condivisi con altre persone, indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali;

·        bere sempre in bicchieri monouso.

Inoltre dovranno essere messi a disposizione

·        gel igienizzanti;

·        specifiche attività di filtrazione dell’aria;

·        sistema di raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti;

·        procedure informative affisse nel sito sportivo, nella zona di accesso e nei luoghi comuni;

·        sanitizzazione ad ogni cambio turno.

Coloro che invece praticano l’attività sportiva hanno l’obbligo di disinfettare adeguatamente i propri effetti personali e non condividerli, arrivare nel sito già vestiti adeguatamente per l’attività che andrà a svolgersi ed evitare di toccare oggetti a segnaletica fissa.

Le organizzazioni sportive dovranno inoltre stabilire delle particolari disposizioni per l’utilizzo di spogliatoi, docce, servizi igienici, nei quali gli operatori del centro dovranno prevedere l’accesso contingentato ed evitare l’uso di applicativi comuni come asciugacapelli che potranno essere portati da casa. Questi spazi inoltre dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e igienizzazione costante, in relazione al numero di persone ed ai turni di accesso. Dove possibile si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all’attività che si andrà a svolgere o in modo tale da usare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti.

Per le modalità di accesso alle piscine, che richiedono inevitabilmente l’uso dei servizi igienici, docce e spogliatoi, dovrà essere predisposto personale che assicuri il rispetto delle basilari misure di igiene, di tutela sanitaria e di distanziamento sociale, rispettando le misure stabilite dai protocolli attuativi emanati dall’ente sportivo di riferimento, che predisporranno anche le misure relative alla clorazione dell’acqua, al ricambio dell’aria e altre disposizioni di dettaglio.

Per dare attivazione alle linee guida, i singoli enti riconosciuti dal Coni e/o dal CIP dovranno emanare appositi protocolli applicativi di dettaglio o integrare quelli già adottati, che dovranno comunque tenere conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi.

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