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mercoledì 2 Ottobre 2024

LICENZIAMENTO PER UTILIZZO ABUSIVO DEL COMPUTER AZIENDALE

Qualora venga contestato al lavoratore l’utilizzo, durante l’orario di lavoro, del computer aziendale per fini ludici non è necessario che la lettera di contestazione contenga l’indicazione dei singoli episodi essendo sufficiente, per consentire al lavoratore un’adeguata difesa, anche la generica contestazione di utilizzare con continuità abusivamente il computer dell’ufficio.  

LICENZIAMENTO PER UTILIZZO ABUSIVO DEL COMPUTER AZIENDALE

CASS. , SEZ. LAV. , 7 NOVEMBRE 2013, N. 25069

QUALORA VENGA CONTESTATO AL LAVORATORE L’UTILIZZO, DURANTE L’ORARIO DI LAVORO, DEL COMPUTER AZIENDALE PER FINI LUDICI NON è NECESSARIO CHE LA LETTERA DI CONTESTAZIONE CONTENGA L’INDICAZIONE DEI SINGOLI EPISODI ESSENDO SUFFICIENTE, PER CONSENTIRE AL LAVORATORE UN’ADEGUATA DIFESA, ANCHE LA GENERICA CONTESTAZIONE DI UTILIZZARE CON CONTINUITà ABUSIVAMENTE IL COMPUTER DELL’UFFICIO.

NOTA – NEL CASO SOTTOPOSTO ALL’ESAME DEI GIUDICI DI LEGITTIMITà, LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, RIFORMANDO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO, AVEVA DICHIARATO LA ILLEGITTIMITà DEL LICENZIAMENTO INTIMATO AD UN LAVORATORE ACCUSATO DI AVER UTILIZZATO, DURANTE L’ORARIO DI LAVORO, IL COMPUTER DELL’UFFICIO PER FINALITà DI GIOCO CON UN IMPIEGO DI TEMPO CALCOLATO IN CIRCA 260-300 ORE IN UN ANNO, CAGIONANDO COSì UN DANNO ECONOMICO E DI IMMAGINE ALL’AZIENDA. LA CORTE TERRITORIALE AVEVA RITENUTO ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO NON PERCHé LA CONTESTAZIONE FOSSE TARDIVA – IN QUANTO LA TARDIVITà VA RAPPORTATA AL MOMENTO IN CUI IL DATORE DI LAVORO VIENE A CONOSCENZA DEL FATTO ADDEBITATO – Né PERCHé IL CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO CONFIGURASSE UN CONTROLLO A DISTANZA VIETATO DALL’ART. 4, LEGGE 300/1970 – IN QUANTO, PROBABILMENTE, IL LAVORATORE AVEVA ACCONSENTITO A TALE CONTROLLO – MA HA VALUTATO TALMENTE GENERICA LA CONTESTAZIONE DA NON PERMETTERE UNA PUNTUALE DIFESA DEL LAVORATORE ATTESO CHE NELLA STESSA SI FACEVA SPECIFICO RIFERIMENTO AD UN UNICO EPISODIO. ACCERTATA LA ILLEGITTIMITà DEL RECESSO, LA CORTE DI APPELLO AVEVA CONDANNATO L’AZIENDA ALLA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE ENTRO IL TERMINE DI TRE GIORNI O, IN MANCANZA, AL RISARCIMENTO DEL DANNO PARI A SEI MENSILITà IN QUANTO AVEVA RITENUTO TARDIVE, E DUNQUE INAMMISSIBILI, LE DEDUZIONI DEL PRESTATORE IN ORDINE AL REQUISITO DIMENSIONALE DEL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA APPLICABILITà DELLA TUTELA REALE AVENDO IL LAVORATORE PROSPETTATO CIRCOSTANZE NUOVE AL FINE DI DIMOSTRARE POSSIBILI COLLEGAMENTI SOCIETARI. IL LAVORATORE PROPONE RICORSO PER CASSAZIONE SOSTENENDO DI NON AVER SVOLTO ALCUNA DOMANDA NUOVA IN APPELLO IN QUANTO I FATTI ALLEGATI A SOSTEGNO DEL REQUISITO DIMENSIONALE ERANO GIà STATI ACQUISITI AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO. LA SOCIETà PROPONE RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO DEDUCENDO, IN PARTICOLARE, CHE LA LETTERA DI CONTESTAZIONE, DIVERSAMENTE DA QUANTO RITENUTO DAI GIUDICI DI APPELLO, CONTENEVA PRECISI ELEMENTI DELL’ADDEBITO CONTESTATO, DOCUMENTATO ANCHE DA UN ACCERTAMENTO TECNICO DA CUI RISULTAVA L’INDICAZIONE DEL NUMERO ESATTO DI PARTITE GIOCATE DAL LAVORATORE CON IL COMPUTER AZIENDALE. LA CASSAZIONE, PER RAGIONI LOGICHE, ESAMINA PRELIMINARMENTE IL RICORSO INCIDENTALE RITENENDOLO FONDATO. AFFERMA LA S. C. CHE LA LETTERA DI CONTESTAZIONE NON PUÒ RITENERSI GENERICA PER IL SOLO FATTO CHE NON SIANO STATE INDICATE LE SINGOLE PARTITE ABUSIVAMENTE GIOCATE DAL LAVORATORE, ATTESO CHE QUESTO ULTIMO è IN GRADO DI APPRONTARE LE PROPRIE DIFESE ANCHE CON LA GENERICA CONTESTAZIONE DI AVER UTILIZZATO IN CONTINUAZIONE IL COMPUTER DELL’AZIENDA NON ESSENDO NECESSARIO CHE LE SUE DIFESE VENGANO RIFERITE AD EPISODI SPECIFICI. CONSEGUENTEMENTE LA S. C. CASSA LA SENTENZA IMPUGNATA E RINVIA ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA CHE, IN DIVERSA COMPOSIZIONE, DOVRà PRONUNCIARSI CONSIDERANDO NON GENERICA LA LETTERA DI CONTESTAZIONE – CONTENENTE IL RIFERIMENTO ALL’ABUSIVO UTILIZZO DA PARTE DEL LAVORATORE DEL COMPUTER DELL’UFFICIO – DA CUI è CONSEGUITO IL LICENZIAMENTO.

 

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