Lavoro – Rapporto di lavoro – Licenziamento collettivo per cessazione attività – Trasferimento imprese in amministrazione straordinaria – Violazione direttiva n. 2001/23/Ce del Consiglio dell’Unione europea del 12 marzo 2001 – Insussistenza
La violazione della direttiva n. 2001/23/Ce del Consiglio dell’Unione europea del 12 marzo 2001 è stata riconosciuta unicamente in relazione all’ipotesi di trasferimento riguardante “aziende o unità produttive delle quali il Cipi abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, articolo 2, comma 5, lettera c)” (come previsto dalla legge n. 428/1990, art. 47, comma 5, prima della modifica di cui al Dl n. 135/2009, articolo 19- quater, comma 1, lett. B), convertito in legge n. 166/2009) e non per l’ipotesi relativa al trasferimento di imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di sottoposizione all’amministrazione straordinaria.
Licenziamento collettivo e trasferimento d’impresa
Cass. , sez. Lav. , 10 novembre 2011, n. 23420
Lavoro – Rapporto di lavoro – Licenziamento collettivo per cessazione attività – Trasferimento imprese in amministrazione straordinaria – Violazione direttiva n. 2001/23/Ce del Consiglio dell’Unione europea del 12 marzo 2001 – Insussistenza
La violazione della direttiva n. 2001/23/Ce del Consiglio dell’Unione europea del 12 marzo 2001 è stata riconosciuta unicamente in relazione all’ipotesi di trasferimento riguardante “aziende o unità produttive delle quali il Cipi abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, articolo 2, comma 5, lettera c)” (come previsto dalla legge n. 428/1990, art. 47, comma 5, prima della modifica di cui al Dl n. 135/2009, articolo 19- quater, comma 1, lett. B), convertito in legge n. 166/2009) e non per l’ipotesi relativa al trasferimento di imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di sottoposizione all’amministrazione straordinaria.
Nota – Un lavoratore, già dipendente di un istituto di vigilanza e di una società in amministrazione straordinaria, conveniva in giudizio quest’ultima e l’istituto di vigilanza, cessionario dell’azienda, impugnando il licenziamento che gli era stato intimato nell’ambito di un licenziamento collettivo per cessazione di attività coinvolgente tutti i lavoratori ad eccezione di centotredici di loro che erano stati individuati, in base a proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, dall’Istituto cessionario. Il ricorrente assumeva, quindi, che il suo rapporto di lavoro sarebbe dovuto proseguire, ai sensi dell’art. 2112 c. C. , con l’istituto di vigilanza.
Il Giudice di primo grado respingeva il ricorso.
Anche la Corte d’Appello, successivamente adita dal dipendente, confermava la sentenza di primo grado, rilevando, in particolare, l’infondatezza del motivo di gravame fondato sul preteso obbligo della cessionaria di applicare i criteri di scelta previsti dalla legge n. 223/1991, art. 5, comma 1, nell’assunzione dei lavoratori della società cedente e sulla pretesa violazione di tali criteri, asseritamente derivata dal possesso di un’anzianità e di un carico familiare superiori a quelli dei centotredici dipendenti non licenziati.
La Corte Territoriale evidenziava, infatti, che nel caso di specie – i suddetti criteri non potessero trovare applicazione, atteso che il Dlgs n. 270/1999, art. 63, disciplinante la vendita di aziende delle imprese in amministrazione straordinaria, sanciva l’inapplicabilità dell’art. 2112 c. C. E consentiva il trasferimento da azienda ad azienda solo parziale dei lavoratori senza stabilire alcun criterio di scelta dei dipendenti trasferiti;
– non potessero trovare applicazione in via analogica neppure i criteri di cui all’ art. 5, comma 1 legge n. 223/1991, attesa l’assoluta diversità di ratio tra l’ipotesi di licenziamento collettivo, incentrato sul diritto del dipendente con maggiore anzianità e carico familiare, e quella della cessione delle aziende delle imprese in crisi, nel quale l’interesse preminente doveva considerarsi quello dell’impresa cessionaria, che si faceva carico di assorbire un’azienda in perdita;
– il criterio stabilito nel contratto di cessione di azienda tra cedente e cessionario (fondato sulle “esigenze tecniche organizzative e le prerogative imprenditoriali della parte acquirente”) dovesse ritenersi quindi legittimo e non sindacabile dal Giudice;
– nessun rilievo assumesse l’ulteriore circostanza, riferita dall’appellante, secondo cui la cessionaria aveva assunto, in epoca successiva alla cessione di azienda, altro personale con la sua stessa qualifica.
Il lavoratore ricorreva, pertanto, per Cassazione, lamentando, in particolare, che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto l’insindacabilità in sede giudiziaria del criterio stabilito dal contratto di cessione di azienda per l’individuazione dei dipendenti da assumere presso la società cessionaria, ritenendo, per contro, la necessità del controllo in relazione al rispetto dei principi di buona fede e correttezza e deducendo la plurima violazione di tali principi, per esser stato esso ricorrente escluso dal passaggio alle dipendenze della cessionaria (“pur avendo egli la maggiore anzianità ed un gravoso carico familiare”), per non essere stato inserito tra i lavoratori, sempre svolgenti mansioni di vigilanza, successivamente assunti e per non averlo la cessionaria – “disattendendo ogni impegno assunto “) – preso alle proprie dipendenze allorché aveva terminato il periodo di mobilità senza avere maturato i requisiti pensionistici o trovato una nuova occupazione.
Il ricorrente denunciava, altresì, violazione di norme di diritto (legge n. 223/1991, art. 5, comma 1; legge n. 428/1990, art. 47), dolendosi che la Corte Territoriale non avesse ritenuto di dover applicare analogicamente i criteri di scelta stabiliti dalla legge n. 223/1991, art. 5, comma 1.
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i suddetti motivi di impugnazione per violazione del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stati ivi indicati i tempi e i modi di acquisizione né trascritto l’integrale contenuto delle ri sultanze processuali atte a comprovare gli elementi fattuali su cui le doglianze si fondavano (anzianità e carico familiare del ricorrente comparativamente maggiori rispetto a quelli dei dipendenti trasferiti; mansioni svolte dal ricorrente ed eventuale svolgimento di altre mansioni da parte dei lavoratori assunti in un secondo momento; atti negoziali comportanti l’impegno asseritamente preso dalla cessionaria di assunzione dei lavoratori che, al termine del periodo di mobilità, non avessero maturato i requisiti pensionistici e non avessero trovato altra occupazione; possesso dei requisiti di scelta secondo i criteri di cui all’invocata legge n. 223 del 1991, articolo 5, comma 1).
Con ulteriore motivo il ricorrente censurava la sentenza impugnata per violazione dell’art. 3 della direttiva n. 2001/23/Ce del Consiglio dell’Unione europea del 12 marzo 2001 nonché dell’art. 2112 c. C. , deducendo che, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte europea di Giustizia nella sentenza dell’11 giugno 2009 in causa C561/ 07, le disposizioni della legge n. 428/1990, art. 47, commi 5 e 6, non garantissero la tutela dei diritti riconosciuti ai lavoratori dalla citata direttiva, onde avrebbe dovuto trovare integrale applicazione l’art. 2112 c. C. , laddove prescrive che, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
La Corte di Cassazione ha rigettato anche tale motivo di impugnazione, osservando che le statuizioni dell’invocata sentenza della Corte di Giustizia fossero inconferenti rispetto alla fattispecie in esame.
La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che la Corte di Giustizia, nella sopra richiamata sentenza, in riferimento alla legge n. 428/1990, art. 47, commi 5 e 6 nel testo in allora vigente – e, perciò, anteriore alle modifiche introdotte al comma 5 art. 19-quater, comma 1, lett. B) Dl n. 135/2009 -, convertito in legge n. 166/2009 aveva dichiarato che “Mantenendo in vigore le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, commi 5 e 6, in caso di “crisi aziendale” a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. C), in modo tale che i diritti riconosciuti ai lavoratori dall’art. 3, nn. 1, 3 e 4, nonché dall’art. 4 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/Ce, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, non sono garantiti nel caso di trasferimento di un’azienda il cui stato di crisi sia stato accertato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva”. Pertanto, secondo la Suprema Corte: “la violazione della direttiva è stata quindi riconosciuta unicamente in relazione all’ipotesi di trasferimento riguardante “aziende o unità produttive delle quali il Cipi abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. C)” (come previsto dalla legge n. 428/1990, art. 47, comma 5, prima della ricordata modifica di cui al Dl n. 135/2009, art. 19quater, comma 1, lett. B), convertito in legge n. 166/2009) e nient’affatto per l’ipotesi, ricorrente nella fattispecie, relativa al trasferimento di “imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione (. ) di sottoposizione all’amministrazione straordinaria””.