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venerdì 6 Dicembre 2024

LICENZIAMENTO COLLETTIVO E REGOLE PROCEDURALI CASSAZIONE

In tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione del personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 4 comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione del personale, che restano sottratti al controllo giurisdizionale, cosicche´ ove il progetto imprenditoriale sia diretto a.

LICENZIAMENTO COLLETTIVO E REGOLE PROCEDURALI

CASSAZIONE, SEZ. LAV. , 24 APRILE 2013, SENTENZA N. 10001 – PRES. VIDIRI – EST. FERNANDES – P. M. (DIFF. ) ROMANO – RIC. OMISSIS – RES. OMISSIS

IN TEMA DI VERIFICA DEL RISPETTO DELLE REGOLE PROCEDURALI PER I LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER RIDUZIONE DEL PERSONALE, LA SUFFICIENZA DEI CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI CUI ALLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223, ARTICOLO 4 COMMA 3, DEVE ESSERE VALUTATA IN RELAZIONE AI MOTIVI DELLA RIDUZIONE DEL PERSONALE, CHE RESTANO SOTTRATTI AL CONTROLLO GIURISDIZIONALE, COSICCHE´ OVE IL PROGETTO IMPRENDITORIALE SIA DIRETTO A RIDIMENSIONARE L’ORGANICO DELL’INTERO COMPLESSO AZIENDALE AL FINE DI DIMINUIRE IL COSTO DEL LAVORO, L’IMPRENDITORE PUO`

LIMITARSI ALL’INDICAZIONE DEL NUMERO COMPLESSIVO DEI LAVORATORI ECCEDENTI, SUDDIVISO TRA I DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI PREVISTI DALLA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE OCCUPATO NELL’AZIENDA, SENZA CHE OCCORRA L’INDICAZIONE DEGLI UFFICI O REPARTI CON ECCEDENZA, E CIO` TANTO PIU` SE SI ESCLUDE QUALSIASI LIMITAZIONE DEL CONTROLLO SINDACALE E IN PRESENZA DELLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO CON I SINDACATI ALL’ESITO DELLA PROCEDURA CHE, NELL’AMBITO DELLE MISURE IDONEE A RIDURRE L’IMPATTO SOCIALE DEI LICENZIAMENTI, ADOTTI IL CRITERIO DELLA SCELTA DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE.

IL CASO

IL LAVORATORE DI UNA AZIENDA, COLPITO DA PROVVEDIMENTO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO, ALL’ESITO DI UNA PROCEDURA PER RIDUZIONE DEL PERSONALE, IMPUGNAVA IL MEDESIMO E SI RIVOLGEVA ALLA CURE DEL GIUDICE ONDE OTTENERE LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO.

ENTRAMBI I GIUDICI DEL MERITO RIGETTAVANO L’IMPUGNAZIONE, DICHIARANDO VALIDO ED EFFICACE L’INTIMATO RECESSO.

IN PARTICOLARE, LA CORTE TERRITORIALE OSSERVAVA CHE ERANO DA ESCLUDERSI VIZI INERENTI LA INCOMPLETEZZA O L’INSUFFICIENZA DELLE INFORMAZIONI RESE EX ART. 4, COMMA 3, LEGGE N. 223/91, IN QUANTO ERANO ESPLICITATI I MOTIVI CHE AVEVANO DETERMINATO LA SITUAZIONE DI ESUBERO E LA SPECIFICAZIONE DELLE RAGIONI OSTATIVE ALL’ADOZIONE DI MISURE ALTERNATIVE ALLA MOBILITA`.

INOLTRE, DETTA COMUNICAZIONE ERA STATA INVIATA ALLE RSU SUBENTRATE, A SEGUITO DEL PROTOCOLLO DEL 3 LUGLIO 1993 E, POI, DELL’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 20 DICEMBRE 1993 PER L’INDUSTRIA, ALLE RSA.

LA CORTE DEL MERITO AFFERMAVA POI CHE L’OMESSA INDICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ECCEDENTE, NONCHE´ DELLA RELATIVA COLLOCAZIONE SUL TERRITORIO ERA SUPERFLUA, VISTO CHE LA PROCEDURA AVEVA INTERESSATO, CON RIFERIMENTO ALL’INTERO COMPLESSO AZIENDALE GLOBALMENTE CONSIDERATO, TUTTE LE CATEGORIE DI PERSONALE, TUTTE LE AREE PRODUTTIVE E TUTTI I SERVIZI.

PURE SI RILEVAVA LA CORRETTEZZA DELLA COMUNICAZIONE (EX ART. 4, C. 9 LEGGE N. 223/91) INVIATA AL MINISTERO DEL LAVORO E NON ALLE DPL IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DEL COMMA 15 DEL CITATO ARTICOLO 4, VERSANDOSI IN UNA IPOTESI IN CUI L’ECCEDENZA RIGUARDAVA UNITA` PRODUTTIVE UBICATE IN PIU` REGIONI.

INFINE, LA SENTENZA DI SECONDO GRADO CHIARIVA CHE IL MANCATO INVIO DELLE MODALITA` APPLICATIVE DEI SISTEMI DI SCELTA ERA DEL TUTTO ULTRONEO, ATTESO CHE, IL CRITERIO CONVENZIONALMENTE ADOTTATO DALLE PARTI COLLETTIVE DI CONSENTIRE IL LICENZIAMENTO DI COLORO CHE ERANO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA` O DI VECCHIAIA, CONSENTIVA DI FORMARE UNA GRADUATORIA RIGIDA E DI ESSERE APPLICATO E CONTROLLATO SENZA ALCUN MARGINE DI DISCREZIONALITA` PER IL DATORE DI LAVORO.

AVVERSO TALE PRONUNCIA PROPONE GRAVAME PER CASSAZIONE IL LAVORATORE, AFFIDATO E TRE MOTIVI.

LA DECISIONE

LA S. C. , CON LA SENTENZA IN BREVE COMMENTO, RIGETTA IL RICORSO E, IN PARTICOLARE, OSSERVA DI AVERE MANTENUTO NEL TEMPO UN ORIENTAMENTO COSTANTE. INFATTI, ERA GIA` STATO PRECISATO CHE LA LEGGE N. 223/91 AVEVA INTRODOTTO UN SIGNIFICATIVO ELEMENTO INNOVATIVO CONSISTENTE NEL PASSAGGIO DAL CONTROLLO GIURISDIZIONALE, ESERCITATO EX POST NEL PRECEDENTE ASSETTO ORDINAMENTALE, AD UN CONTROLLO DELL’INIZIATIVA IMPRENDITORIALE, CONCERNENTE IL RIDIMENSIONAMENTO DELL’IMPRESA, DEVOLUTO EX ANTE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, DESTINATARIE DI INCISIVI POTERI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SECONDO UNA METODICA GIA` COLLAUDATA IN MATERIA DI TRASFERIMENTI DI AZIENDA.

DA CIO` DERIVA CHE I RESIDUI POTERI DI CONTROLLO DEL GIUDICE RIGUARDANO SOLO LA CORRETTEZZA PROCEDURALE DELL’OPERAZIONE (IVI COMPRESA LA SUSSISTENZA DELL’IMPRESCINDIBILE NESSO CAUSALE TRA IL PROGETTATO RIDIMENSIONAMENTO E I SINGOLI PROVVEDIMENTI DI RECESSO), CON LA CONSEGUENZA CHE NON POSSONO TROVARE INGRESSO IN SEDE GIUDIZIARIA TUTTE QUELLE CENSURE CON LE QUALI, SENZA CONTESTARE SPECIFICHE VIOLAZIONI DELLE PRESCRIZIONI DETTATE DAI CITATI ARTICOLI 4 E 5 E SENZA FORNIRE LA PROVA DI MALIZIOSE ELUSIONI DEI POTERI DI CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DELLE PROCEDURE DI MOBILITA` AL FINE DI OPERARE DISCRIMINAZIONI TRA I LAVORATORI, SI FINISCE PER INVESTIRE L’AUTORITA` GIUDIZIARIA DI UN’INDAGINE SULLA PRESENZA DI «EFFETTIVE» ESIGENZE DI RIDUZIONE O TRASFORMAZIONE DELL’ATTIVITA` PRODUTTIVA.

LA. S. C. , NELLA PARTE MOTIVA DELLA SENTENZA, RICORDA ANCHE I CONTENUTI DI CORTE COST. 268 DEL 1994, PER LA QUALE LA DETERMINAZIONE NEGOZIALE DEI CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE, POICHE´ ADEMPIE AD UNA FUNZIONE REGOLAMENTARE

DELEGATA DALLA LEGGE, DEVE RISPETTARE NON SOLO IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, SANZIONATO DALLA LEGGE N. 300 DEL 1970, ARTICOLO 15, MA ANCHE IL PRINCIPIO DI RAZIONALITA`, ALLA STREGUA DEL QUALE I CRITERI CONCORDATI DEVONO AVERE I CARATTERI DELL’OBIETTIVITA` E DELLA GENERALITA` OLTRE A DOVER ESSERE COERENTI CON IL FINE DELL’ISTITUTO DELLA MOBILITA` DEI LAVORATORI.

DUNQUE, CON RIGUARDO ALLA FATTISPECIE PORTATA ALLO SCRUTINIO DEL SUPREMO COLLEGIO, DEVE CONSIDERARSI RAZIONALMENTE ADEGUATO IL CRITERIO DELLA PROSSIMITA` AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO CON FRUIZIONE DI ‘‘MOBILITA` LUNGA’’, OLTRETUTTO MENZIONATO COME ESEMPIO NELLA SUDDETTA SENTENZA COSTITUZIONALE, STANTE LA GIUSTIFICAZIONE COSTITUITA DAL MINORE IMPATTO SOCIALE DELL’OPERAZIONE.

IN TALE SITUAZIONE APPARE DEL TUTTO CORRETTA LA SENTENZA IMPUGNATA PER LA QUALE L’OMESSA INDICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ECCEDENTE, NONCHE´ DELLA RELATIVA COLLOCAZIONE SUL TERRITORIO ERA SUPERFLUA, VISTO CHE LA PROCEDURA AVEVA INTERESSATO TUTTE LE CATEGORIE DI PERSONALE, TUTTE LE AREE PRODUTTIVE E TUTTI I SERVIZI.

SEGUONO VARIE ALTRE ARGOMENTAZIONI SU DIVERSE E DIFFERENTI TEMATICHE INTRODOTTE DAI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE CHE, PERALTRO, VENGONO INTERAMENTE RIGETTATI.

PERTANTO IL RICORSO E` RESPINTO CON CONDANNA ALLE SPESE DI SOCCOMBENZA.

I PRECEDENTI

INNANZITUTTO, V. CORTE COST 30 GIUGNO 1994, N. 268, IN RIV. IT. DIR. LAV. , 1995, II, 237 CON NOTA DI MANGANIELLO, NONCHE´ IN GIUR. IT. , 1995, I, 588 NOTA DI FATONE, N. 268. V. , POI, CASS. 18 MARZO 2011, N. 6284, IN MASS. 2001; CASS. 26 FEBBRAIO 2009, N. 4653, IVI, 2009; CASS. 12 AGOSTO 2009, N. 18253, IN MASS. GIUR. LAV. 2010, 45.

IN DOTTRINA, EX PLURIMIS, CFR. TATARELLI, IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE E COLLETTIVO, PADOVA, 2006, 493 E SS. ; D’ANTONA, RIDUZIONE DI PERSONALE E LICENZIAMENTI: LA RIVOLUZIONE COPERNICANA DELLA L. N. 223/1991, IN FORO IT. 1993, I, 2030.

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