Sentenza Commissione tributaria regionale PIEMONTE Torino, sez. XXVIII, 14-06-2011, n. 28 – Pres. Rivello Pier Paolo – Rel. Piombo Bruno
Redditi diversi – Cessione quote sociali – Finanziamento infruttifero soci – Cessione credito infruttifero – Obbligo rinuncia credito – Esclusione – Art. 82 (ora: 68), comma 5, periodo 5, D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917
Sommario
In caso di cessione delle quote sociali, congiuntamente al credito del socio per precedenti finanziamenti infruttiferi, non è necessaria la rinuncia al credito, e, conseguentemente, il reddito diverso deve essere calcolato includendo pure l’ammontare del finanziamento infruttifero Inizio modulo (Nel caso di specie, il contribuente aveva sottoscritto quote sociali per 2. 500,00 Euro, e effettuato versamenti infruttiferi per 39. 142,34 Euro.
Aveva ceduto le quote nel 2003 per 75 mila Euro, e dichiarava la differenza tra i redditi diversi. L’ente impositore recuperava a tassazione anche il versamento infruttifero, in quanto nell’atto di cessione non era stata espressamente prevista la sua rinuncia al credito, ma soltanto la cessione).
Svolgimento del processo
Il signor Ma. Ti. Ricorreva avverso l’avviso di accertamento emesso dall’agenzia delle Entrate di Alessandria, relativo a cessioni di quote della società “Im. S. R. L. “.
In particolare il prezzo complessivo di detta cessione, pari a Euro 75. 000,00 a fronte di un valore nominale di Euro 2. 500,00 era, secondo il contribuente, comprensivo del rimborso per versamenti infruttiferi da lui eseguiti, pari a Euro 39. 142,34; contestava pertanto il contribuente l’operato dell’Ufficio, avendo questi assoggetto a tassazione l’intera differenza tra il prezzo di cessione e il valore nominale delle quote.
Si è costituito in giudizio l’Ufficio facendo rilevare che il costo della partecipazione avrebbe potuto essere incrementato dei crediti vantati dal socio nei confronti della società alla sola condizione che vi fosse esplicita rinuncia a detti crediti, fattispecie non sussistente nel caso di specie.
La Commissione Provinciale di Alessandria ha accolto il ricorso con la seguente motivazione: “Invero, è pacifico che la cessione operata è avvenuta dietro un preciso corrispettivo.
In detto corrispettivo è da ricomprendersi sia il valore della quota che la cessione del credito. Infatti la cessionario ha acquistato non solo la quota societaria, ma anche un credito. E tale credito, per il ricorrente, era rappresentato proprio dal versamento infruttifero a favore della società.
Con la cessione di tale posta, il contribuente ha recuperato quanto aveva versato, senza che si verificasse a suo favore alcun incremento patrimoniale.
L’unico incremento è dovuto al valore della quota realizzata, sotto detrazione del valore iniziale. Pertanto il ricorso va accolto”.
Appella l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Alessandria, sostenendo che nell’atto di cessione non è espressamente prevista la rinuncia al credito, ma solo la sua cessione, nonché evidenziando che l’Ufficio non ha fatto altro che prendere atto e riscontrare dati indicati dallo stesso contribuente nel modello Unico.
Si è costituito nel giudizio di appello il contribuente evidenziando come l’Ufficio svolga considerazioni meramente formali, in quanto dall’atto notarile risulta chiaramente che insieme alle quote viene ceduto anche il credito vantato nei confronti della società quale versamento infruttifero.
Conclusioni delle parti
Per l’Agenzia delle Entrate di Alessandria, appellante:
“Si chiede che questa onorevole Commissione tributaria Regionale voglia, in totale riforma della sentenza qui oppugnata, stabilire la verità e la liceità dell’accertamento redatto dallo scrivente Ufficio, con conseguente condanna della parte al pagamento delle spese di giudizio”.
Per il sig. Ma. Ti. , appellato:
“Chiede che codesta Commissione voglia:
1. Confermare la decisione della Commissione tributaria Provinciale di Alessandria;
2. Condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese, diritti e onorari”.
Motivi della decisione
L’appello dell’Ufficio si fonda sulla circostanza che non risulti esplicitamente, dall’atto di cessione di quote di cui trattasi, la rinuncia al credito del contribuente.
Poiché non è in contestazione che il contribuente vantasse effettivamente nei confronti della società “Im. S. R. L. ” un credito per versamenti infruttiferi da lui eseguiti, pari a Euro 39. 142,34, ritiene la Commissione, presa visione dell’atto di cessione di quote con il quale il contribuente stesso ha ceduto la propria partecipazione rappresentante il 25% del capitale sociale (atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Monza 1 in data 6/6/2003 al n. 1552 serie 2 S allegato al ricorso di primo grado),, che dallo stesso emerga chiaramente che insieme a detta partecipazione il contribuente abbia inteso cedere anche il credito vantato nei confronti della società consistente nei versamenti infruttiferi risultanti dai libri sociali.
Ora, è evidente che se un credito viene espressamente ceduto a terzi, il cedente non ha più titolo a rivendicarne il pagamento e, conseguentemente, anche se non espressamente precisato nell’atto di cessione, rinuncia allo stesso in favore del cessionario.
Conseguentemente, non potendo più chiedere il rimborso alla società del suddetto credito, la tassazione della plusvalenza conseguita dal contribuente andava effettuata sulla somma dallo stesso percepita al netto di quelle versate alla società, compreso il versamento infruttifero di 39. 142,34.
L’appello dell’Ufficio deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono decise come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Collegio respinge l’appello dell’Ufficio confermando la decisione emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria.
Condanna l’Ufficio al pagamento delle spese processuali, liquidate per il presente grado del giudizio in Euro 600,00, di cui Euro 250,00 per diritti.