-2.5 C
Rome
venerdì 6 Dicembre 2024

Legge regionale 2 agosto 2018 n. 32 Regione Sardegna

Il 9 agosto 2018 è stata pubblicata sul BURAS n. 37 parte I, bollettino ufficiale della Regione Sardegna, la legge n. 32 del 02/08/2018 che ha ad oggetto “norme in materia funebre e cimiteriale”, entrata in vigore lo stesso giorno di pubblicazione; grazie a questa legge, anche la Sardegna si dota di una specifica legge per il settore funebre e cimiteriale, colmando così la lacuna di mancanza di norme regionali nel settore.

Legge regionale 2 agosto 2018 n. 32 Regione Sardegna

Analisi delle novità introdotte dalla legge della Regione Sardegna in materia funebre e cimiteriale

Il 9 agosto 2018 è stata pubblicata sul BURAS n. 37 parte I, bollettino ufficiale della Regione Sardegna, la legge n. 32 del 02/08/2018 che ha ad oggetto “norme in materia funebre e cimiteriale”, entrata in vigore lo stesso giorno di pubblicazione; grazie a questa legge, anche la Sardegna si dota di una specifica legge per il settore funebre e cimiteriale, colmando così la lacuna di mancanza di norme regionali nel settore.

La Legge segue il precedente intervento legislativo della Regione Sardegna che nel 2012 ha approvato la legge 22 Febbraio n. 4 che all’articolo 4 disciplinava la dispersione e l’affidamento delle ceneri, oggi abrogato dalla legge che stiamo esaminando; la Regione ha scelto una legge di dettaglio, prevedendo che entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore (entro il 05. 02. 2019), la Giunta regionale, con propria deliberazione, ne dovrà definire alcuni ambiti operativi in particolare:

·        i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori, compresi quelli dei loculi;

·        i requisiti delle strutture che saranno destinate ad obitori e, sentite le associazioni di categoria, le relative norme gestionali;

·        i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;

·        i requisiti gestionali, strutturali e professionali, compresi i percorsi formativi, per poter svolgere l’attività funebre;

·        le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate, fuori dai cimiteri;

·        le modalità con cui i comuni dovranno informare la cittadinanza sulle varie forme di sepoltura o cremazione e sulle imprese funebri che operano sul proprio territorio.

I comuni, entro 90 giorni, dall’entrata in vigore della nuova Legge Regionale, dovranno istituire il registro per le cremazioni, novità introdotta dalla nuova normativa, e dovranno adeguare i regolamenti comunali di polizia mortuaria alle nuove disposizioni regionali.

La nuova legge nasce con l’intenzione di semplificazione e professionalizzazione delle attività funebri, ma anche soprattutto nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ogni persona di poter scegliere liberamente la propria forma di sepoltura, la cremazione e la destinazione delle ceneri; questa legge inoltre, si allinea alla normativa nazionale ed è stata elaborata con 54 articoli con l’obiettivo di disciplinare il settore con delle regole certe e valide per tutti, che garantiscano il diritto dei più deboli di avere una sepoltura dignitosa e salvaguardarli da speculazioni economiche di qualsiasi natura. Le legge mira a disciplinare l’intero comparto in tutte le sue fattispecie concrete, stabilendo i compiti della Regione, degli Enti locali e dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) come garanti dell’applicazione delle norme proposte, ma che a loro volta sono destinatari di regole ben precise da osservare; la Regione promuove l’informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l’ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari di ogni comunità.

La regione in base all’articolo 2 della Legge esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo in tutte le materie che sono disciplinate dalla legge basando la propria attività sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, efficienza e sussidiarietà.

I comuni sulla base dell’articolo 3 della Legge dovranno assicurare la sepoltura o la cremazione delle persone decedute, residenti e di quelle decedute nel proprio territorio tramite la realizzazione, anche associandosi con altri comuni, di cimiteri e crematori in particolare provvedendo a rilasciare la autorizzazioni previste dalla Legge, assicurando spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari e adottare il regolamento di polizia mortuaria; inoltre, in caso di indigenza del defunto o della sua famiglia, o in caso di disinteresse, dovrà assicurare il servizio di raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo o spazio aperto al pubblico.

Il regolamento di polizia mortuaria dovrà definire in particolare:

·        l’ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;

·        i turni di rotazione dei campi d’inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

·        le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;

·        la disciplina delle attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione di disposizioni regionali;

·        le prescrizioni relative all’affidamento delle urne cinerarie;

·        le caratteristiche della camera mortuaria, dell’ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e tumulazione.

Il comune dovrà inoltre vigilare sull’effettiva osservanza dei requisiti richiesti per poter svolgere l’attività funebre, i requisiti relativi al trasporto di salme, cadaveri e ceneri e dovrà provvedere ad informare la cittadinanza sull’attività funebre con particolare riguardo alle differenti forme di sepoltura e cremazione e informarla sui relativi profili economici delle imprese funebri che operano sul proprio territorio. L’Azienda per la tutela della Salute dovrà invece occuparsi degli aspetti igienico sanitari in particolare dovrà assicurare il servizio di medicina necroscopica, impartire disposizioni a tutela della salute pubblica, esercitare le funzioni di vigilanza sugli aspetti igienico sanitari e rilasciare i pareri, le certificazioni ed i nullaosta previsti dalla Legge.

L’attività funebre viene definita come un servizio che assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

·        disbrigo, su mandato degli aventi titolo, delle pratiche amministrative relative all’attività funebre con l’incarico di agenzia d’affari;

·        vendita di casse e altri articoli funerari;

·        trasporto di salme e di cadaveri;

·        cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri;

L’attività funebre potrà essere svolta da ditte individuali o da società di persone o di capitali, previa presentazione di segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE) competente per territorio; la SCIA dovrà essere corredata dalla documentazione e dalle autocertificazioni che attestano il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi minimi e che attestano il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 comma 2 lettere D della legge regionale.

Per poter svolgere l’attività funebre è necessario avere la disponibilità permanente e continua di mezzi, risorse e organizzazione adeguati ed in particolare:

·        almeno un carro funebre in grado di poter circolare senza limiti e nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera e di autorimessa attrezzata per la sanificazione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

·        una sede, dotata si area riservata e di spazio espositivo idonea alla trattazione degli affari amministrativi, alla vendita di cofani ed altri articoli funerari ed ogni altra attività inerente al funerale, ubicata nel comune dove si intende svolgere la propria attività e regolarmente aperta al pubblico;

·        un direttore tecnico, in possesso dei requisiti e assunto con regolare contratto di lavoro, se questa figura non coincide con il legale rappresentante titolare dell’impresa, a cui sono affidati i poteri direttivi e le responsabilità dell’attività funebre;

·        un minimo di 4 addetti con la funzione di necrofori assunti con regolare contratto e che siano in possesso dei requisiti formativi attinenti alle mansioni svolte; (se il direttore tecnico svolge anche l’attività di necroforo, verrà computato nei 4 previsti);

·        per poter aprire altre sedi o filiali i titolari dell’attività funebre, dovranno garantire per ogni sede un addetto alla trattazione delle pratiche amministrative e commerciali, assunto con regolare contratto, in possesso dei requisiti formativi e distinto dal personale già computato presso la sede principale;

i requisiti si intendono soddisfatti anche se la relativa disponibilità è acquisita tramite consorzi, centro servizi e contratti di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire, in via continuativa e funzionale, lo svolgimento dell’attività funebre con un altro soggetto autorizzato all’attività stessa.

Questi contratti o adesioni ai consorzi, regolarmente registrati e depositati presso il comune dove si intende svolgere l’attività, esplicitano i compiti dei soggetti che attraverso le forme contrattuali suddette garantiscono in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell’attività funebre. Se i requisiti indicati in precedenza sono ottenuti con le suddette forme contrattuali, dovrà esserne data evidenza in fase di presentazione della SCIA, allegando la documentazione che comprova la sussistenza dei requisiti ed in particolare i soggetti che intendono istituire un consorzio, un centro servizi o un contratto di fornitura, dovranno possedere:

·        fino a 16 contratti sottoscritti con imprese funebri: un minimo di 8 necrofori con regolare contratto di lavoro e tre auto funebri nel rispetto di un criterio di proporzionalità del volume di lavoro richiesto;

·        per ogni contratto sottoscritto con imprese funebri, successivo al sedicesimo, in aggiunta alla dotazione minima, almeno un addetto necroforo con contratto di lavoro regolare ed un’auto funebre ogni 4 contratti, sempre nel rispetto di un criterio di proporzionalità.

è vietata l’intermediazione nell’attività funebre: il conferimento dell’incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, vendita di casse e articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale, si svolge solo nella sede autorizzata o eccezionalmente, su apposita richiesta degli interessati, presso un altro luogo, purchè non all’interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, strutture obitoriali e cimiteri.

Le agenzie funebri non potranno inoltre svolgere l’attività di pompe funebri o di trasporto funebre o proporre servizi e forniture che riguardano l’attività di pompe funebri o di trasporto funebre, presso le strutture sanitarie pubbliche o private, comprese le residenze per gli anziani e nelle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e residenziali e i relativi servizi mortuari così come negli obitori e nei locali di osservazione delle salme e all’interno dei cimiteri e dei locali comunali. L’attività funebre è incompatibile con la gestione di camere mortuarie, obitori e locali di osservazione pubblici, di attività sanitarie e parasanitarie e di cimiteri; le imprese che svolgono l’attività funebre non potranno svolgere anche tramite il proprio personale, l’attività di servizio ambulanza o attività sociali o assistenziali compreso il trasporto di malati o degenti, se non nel tramite di separazione societaria con proprietà diverse da costituire entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge regionale che stiamo esaminando. Nei comuni classificati come montani o per le loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a 5000 abitanti non c’è incompatibilità tra l’attività funebre e lo svolgimento del servizio cimiteriali quindi è ammessa la deroga al regime di incompatibilità tra i due servizi

I comuni e l’ATS dovranno vigilare e controllare l’osservanza delle norme per le attività funebri nel loro territorio di riferimento e in particolare in caso di violazione delle disposizioni previste dalla Legge regionale, verranno applicate sanzioni amministrative computate in base alle disposizioni che verranno violate; il comune dovrà vigliare inoltre sulla correttezza dell’esercizio dell’attività funebre e nello svolgimento di attività funebre, chiunque proponga direttamente od indirettamente, provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tipo, volti ad ottenere informazioni per consentire la realizzazione di uno o più servizi, e fa ricorso a forme ingannevoli di pubblicità magari anche posizionandosi in aree cimiteriali e in zone di rispetto o nelle strutture sanitario o a distanza inferiore a 50 metri dalle stesse verrà punito con una sanzione amministrativa da € 5000 ad € 9000 e in caso di recidiva verrà sospesa, con effetto immediato e da uno e sei mesi, l’autorizzazione comunale allo svolgimento dell’attività o del trasporto funebre e nei casi più gravi l’autorizzazione potrà essere revocata.

RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI

Abbiamo tutte le risorse necessarie per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.
Non esitare, contatta i nostri professionisti oggi stesso per vedere come possiamo aiutarti.
Oppure scrivici all'email info@commercialista.it

Iscriviti alla Newsletter

Privacy

Focus Approfondimenti

Altri Articoli

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!