Cos’è
Si tratta di un credito d’imposta che incentiva gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati alle strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, con l’obiettivo di supportarne il processo di trasformazione tecnologica e digitale.
Sommario
Dal 1° gennaio 2023 sono operative le nuove aliquote del credito d’imposta. Le aliquote vigenti nel 2022 continuano ad essere applicabili nei termini e condizioni, così come rivisitate dalla legge di bilancio 2023.
Le imprese destinatarie
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, possono fruire del tax credit indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Le imprese escluse
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
I beni agevolabili
Si tratta di beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricompresi nell’allegato A della Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016):
- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
Le aliquote del credito d’imposta 4.0
Il credito d’imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni.
Per i “nuovi” investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sono riconosciute le aliquote agevolative fissate dall’art. 1, c. 1057-bis, legge n. 178/2020, pari a:
– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
– 5% del costo, per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione, che dovranno essere individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze (non ancora emanato).
Per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia gli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e al versamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, che saranno effettuati (vale a dire completati) entro il 30 settembre 2023, continuano ad essere riconosciute le maggiori aliquote agevolative previste per il 2022, fissate dall’art. 1, c. 1057, legge n. 178/2020, pari a:
– 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% del costo, per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti che supera i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Come si accede al beneficio
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Per i beni tecnologicamente avanzati materiali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli nell’elenco di cui all’allegato A e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Il beneficio spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.