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mercoledì 2 Ottobre 2024

Legge di Bilancio 2018: sintesi degli interventi a favore delle aziende e persone fisiche

Sintesi della Legge di Bilancio 2018, delle principali misure riguardanti le imprese e le famiglie. Per le aziende sono stati introdotte una serie di nuovi crediti d’imposta, rifinanziata la Sabatini, confermato ancora per un anno il diritto al superammortamento, con riduzione del Legge di Bilancio 2018: sintesi degli interventi a favore delle aziende e persone fisiche

Sintesi della Legge di Bilancio 2018, delle principali misure riguardanti le imprese e le famiglie. Per le aziende sono stati introdotte una serie di nuovi crediti d’imposta, rifinanziata la Sabatini, confermato ancora per un anno il diritto al superammortamento, con riduzione dell’aliquota ridotta. Rileviamo per il 2018 il blocco dell’aumento IVA, non opportuno in ottica di campagna elettorale. Per le famiglie aumento della soglia per figli a carico.

Gli aumenti IVA slittano al 2019

La prima novità in materia fiscale è la totale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l’anno 2018, contenuta nel comma 2. Si tornerà a parlare di aumenti, quindi, solo a partire dal 2019.

 

Proroga del super-ammortamento per l’innovazione

Conferma ancora per un anno del super ammortamento per le imprese che investono in beni per l’innovazione, ma con aliquota ridotta. Iper ammortamento sui beni tecnologici confermato, invece, con la stessa aliquota del 150% prevista per il 2017.

Agevolazione con aliquota ridotta al 30%

Con i commi 29-36 arriva la proroga ancora per un anno dell’agevolazione riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per quali è previsto l’ammortamento maggiorato. Con la nuova versione dell’agevolazione, però, sono esclusi dal superammortamento tutti i mezzi di trasporto, compresi quelli utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa. Inoltre l’aliquota passa dal 40% al 30%. In compenso anche con questa nuova edizione dell’agevolazione fiscale si potrà approfittare del super ammortamento anche per le spese effettuate fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Restano confermate le disposizioni che escludono dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni e i beni già esclusi in passato (tra i quali gli aerei). Ribadito inoltre che le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Iper ammortamento per l’innovazione tecnologica

Confermata invece l’aliquota per l’iper ammortamento. Resta quindi la possibilità di rivalutare del 150% il prezzo dei beni destinati a favore dei processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4. 0”. I beni in questo caso debbono essere quelli compresi negli elenchi allegati alla Legge di stabilità per il 2016 che ha introdotto l’agevolazione (legge 208/2015). Super ammortamento anche per il software riservato a chi ha acquistato i beni per l’innovazione indicati nell’Allegato A alla Legge 208/2015.  Ammessa la sostituzione dei beni senza perdita di agevolazioni.

Rifinanziata  la  “Nuova  Sabatini”

Nuovi fondi per assicurare continuità operativa e qualificare in chiave investimenti “Industria 4. 0” la Nuova Sabatini. Domande ammissibili fino ad esaurimento del plafond.

Tax Credit per la formazione 4. 0

Formazione fiscalmente agevolata per aumentare la competitività delle aziende italiane nelle sfide legate alla quarta rivoluzione digitale. Riconosciuto un credito d’imposta per la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze strategiche dei propri addetti.

 

Bonus per il sostegno di attività produttive e commerciali

La legge, introduce a partire dal prossimo anno una serie di bonus fiscali per il sostegno di alcune specifiche attività. Previste disposizioni attuative per decreto.

Credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture termali

Potranno contare sull’aiuto del fisco i gestori di stabilimenti termali per ammodernamento e abbattimento delle barriere architettoniche. Estese per questo le agevolazioni già previste per le strutture alberghiere. Il comma 17 estende infatti il credito d’imposta già previsto per le ristrutturazioni di strutture alberghiere (art. 10 dl 83/2014) anche alle strutture che prestano cure termali. Il bonus anche per le terme sarà pari al 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200. 000 euro e potrà essere utilizzato per interventi di ristrutturazione  edilizia, efficientamento energetico, eliminazione delle  barriere architettoniche, acquisto di mobili e componenti di arredo. Le strutture termali potranno approfittare del credito anche per la realizzazione di piscine e  per  l’acquisizione di  attrezzature e  apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Il bonus sale al 65 per cento nel caso in cui i lavori effettuati comprendano anche il risparmio energetico. L’agevolazione fiscale avrà valore solo per il 2018.

Credito d’imposta per le imprese culturali

Proseguendo con la serie dei crediti d’imposta, con i commi da 57 a 60 arriva un bonus in favore delle imprese culturali, per gli investimenti nel triennio 2018-200. Il credito è pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Credito d’imposta per acquisti di prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata

Riguarda invece tutte le imprese che acquistano prodotti in plastica riciclata bonus fiscale introdotto con i commi 96- 99. Il credito d’imposta è pari al 36% degli acquisti effettuati, e spetta per gli anni dal 2018 al 2020. Destinatarie le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui. Il credito è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20. 000 per ciascun beneficiario, a fronte delle spese documentate.

Credito d’imposta per le librerie

Anche le librerie tradizionali potranno usufruire di sconti fiscali, in questo caso per abbattere i costi per le imposte sui locali commerciali o per l’affitto. Con i commi 319-320 viene infatti istituito un nuovo credito di imposta destinato a chi opera con codice ATECO principale 47. 61 e 47. 79. 1 (ossia vendita di libri nuovi o usati). Il bonus è relativo agli importi pagati per IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione. L’importo del credito è stabilito nella misura massima di 20. 000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10. 000 euro per gli altri esercenti. Il nuovo credito è strutturale, in quanto la misura non ha scadenza.

Bonus fiscale per sostenere la quotazione delle pmi

Sostegno alle piccole imprese che optano per la quotazione in borsa. Arriva infatti un nuovo credito di imposta per le spese di consulenze relative, appunto, alla quotazione.

Credito d’imposta per le spese di consulenza finalizzate all’ingresso in Borsa

Per favorire la capitalizzazione e la crescita delle imprese medio piccole, la legge prevede la concessione di un credito di imposta in favore delle piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Il credito di imposta, come prevedono i commi da 89 a 92, è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, in misura pari al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per l’ammissione alla quotazione e fino ad un importo massimo del credito di 500. 000 euro.

Deducibilità IRAP per i lavoratori stagionali

Grazie al comma 116 per il 2018 scatta la deduzione integrale dall’imponibile IRAP del costo dei lavoratori stagionali. Per il solo anno in questione, quindi non si applicherà la norma generale che consente la deduzione nel limite del 70 per cento del costo dei lavoratori stagionali, limitatamente a quelli impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta. La deduzione opera a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Per l’enoturismo stesso regime fiscale agevolato dell’agroturismo

Arriva una disciplina ad hoc per l’enoturismo. Coni i commi 502-505 vengono definite con questo termine tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine. I soggetti che svolgono questa attività potranno godere della determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25 per cento, applicando la stessa disciplina prevista per chi svolge attività di agriturismo. Prevista anche l’adozione dello stesso regime IVA con il taglio del 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili a titolo di detrazione forfettaria.  

Sconti fiscali per l’apicultura in zone montane

Nuovo regime fiscale anche per i piccoli apicoltori, con l’obbiettivo di di promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane. Per questo il comma 511 stabilisce che i proventi dell’apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Niente IRES per le SIM

Il comma 84, infine, stabilisce l’esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall’applicazione dell’addizionale all’IRES. La modifica riconosce in sostanza alle SIM lo stesso trattamento fiscale previsto a legislazione vigente per le SGR, prevedendo l’esclusione dall’applicazione dell’addizionale all’IRES del

3,5 per cento, e ripristinando la deducibilità degli interessi passivi al 96 per cento. Prevista la deducibilità degli interessi passivi anche ai fini IRAP.

1 Fiscalmente incentivato l’ammodernamento degli impianti per le società sportive

La prima novità in materia di sport riguarda l’ammodernamento degli impianti delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa. Per favorire la ristrutturazione il comma 352 introduce un nuovo credito d’imposta finalizzato. Il credito è pari al 12 per cento dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione, sino a un massimo di spesa di 25. 000 euro.

Previsto poi un vero e proprio “sport bonus” per le imprese che decidono di investire nell’ammodernamento delle strutture sportive pubbliche, anche se  in  concessione.   Il bonus sarà riconosciuto con le stesse modalità già previste per l’Art Bonus. I commi 363-366 introducono, infatti, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento ripartito in 3 quote annuali per le erogazioni liberali in denaro d’importo non superiore a 40. 000 euro effettuate nel corso dell’anno 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione e, come di consueto, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Attività a scopo di lucro

Si prevede, poi, che le attività sportive dilettantistiche possano essere gestite anche con scopo di lucro in forma societaria. Per la costituzione di queste società la norma prevede la riduzione del 50% dell’imposta sul reddito nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI. Per le società sportive dilettantistiche lucrative, poi, con i commi 353-361 vengono regolamentate le collaborazioni stabilendo che i contratti siano considerati contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che i compensi siano considerati fiscalmente redditi diversi se stipulati da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati dalle società dilettantistiche lucrative. Dal 1° gennaio 2018 i collaboratori che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative dovranno essere iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l’INPS (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore).

 

Aumentata la soglia deille indennità articolo 67 del Tuir let m) escluse da imposta

Dal 1 gennaio 2018 è aumentata la soglia delle indennità detassate ai sensi dell’articolo 67 lett m) del DPR 917 del 1986, da 7. 500 a 10. 000 euro erogate ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande  musicali e  filodrammatiche che  perseguono finalità  dilettantistiche, e  quelli  erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

 

Fattura elettronica dal 2019 con dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia

Per i soggetti IVA arriva invece dal 2019 il nuovo obbligo di fatturazione elettronica. Sono esclusi i contribuenti che applicano il regime di vantaggio e chi ha esercitato l’opzione per il regime forfettario.

 

Dichiarazione precompilata e altre agevolazioni per professionisti e imprese in contabilità semplificata che optano da subito per la fattura elettronica

Professionisti e le imprese in regime di contabilità semplificata che scelgono volontariamente la fatturazione elettronica per la comunicazione di acquisti e compensi avranno diritto ad una serie di semplificazioni.

 

Anticipo al 1° luglio della e-fattura per appalti e settore dei carburanti

Proprio in chiave anti evasione, peraltro, è previsto l’anticipo della fatturazione elettronica obbligatoria fin dal 1° luglio 2018 per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

Anticipo al 1° luglio anche per la vendita di carburanti, e in questo caso il governo stima che l’anticipo dell’obbligo di e-fattura possa determinare un recupero di gettito IVA pari a 67,7 milioni euro su base annua e considerando che la misura entrerà in vigore nel secondo semestre 2018, il recupero di gettito previsto è pari a 33,8 milioni di euro per il 2018. Sarà per questo attivato un piano straordinario di controlli per contrastare le frodi nella commercializzazione e distribuzione dei carburanti. In questo ambito prevista anche la deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante ai soli pagamenti tracciabili.

In compenso agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito.

 

Nuove sanzioni per le violazioni IVA

Con i commi 915- 923, poi, sono stabilire nuove sanzioni in caso di fatture non corrette per le operazioni transfrontaliere. Viene per questo modificato l’art. 11 del dlgs 471/1997 con l’aggiunta di un nuovo comma 2-quater che prevede, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere una sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1. 000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita dal periodo precedente, oppure se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Le nuove disposizioni si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019 in via generale, e alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative al settore dei carburanti e nell’ambito del subappalto.

Una ulteriore novità in materia di sanzioni per gli obblighi di dichiarazione IVA arriva poi con il comma 935 che modifica l’articolo 6, comma 6, dello stesso dlgs 471/1997. In particolare, si introduce una sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10. 000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione. La restituzione dell’imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Imposta al 26% sui guadagni da prestiti su piattaforme on line

Per l’applicazione della web tax c’è ancora tempo, dunque. Entrano invece immediatamente in vigore le norme del comma 43 che istituisce una ritenuta alla fonte del 26% sui proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari. La ritenuta è operata direttamente dagli intermediari.

Slitta di un anno l’addio agli studi di settore

Con la legge di bilancio arriva anche lo slittamento al 2019 dell’abolizione degli studi di settore. Il comma 931 infatti, stabilisce la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Scende la soglia per la verifica dei debiti fiscali dei creditori della Pubblica Amministrazione

Un’altra delle misure chiave nella  lotta  all’evasione fiscale è  contenuta nei  commi  986-989  che prevedono il dimezzamento dell’importo oltre il quale scatta l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere ad un pagamento, devono verificare, attraverso l’Agenzia delle entrate – Riscossione, la presenza di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento. Dal 1° marzo 2018, dunque si ridurrà da 10. 000 a 5. 000 euro la soglia che fa scattare i controlli in riferimento all’eventuale obbligo di versamento da parte del beneficiario, di somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dalla notifica di una o più cartelle, per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo. Con la riduzione della soglia aumenta da 30 a 60 giorni il termine entro il quale, in caso di esito positivo della verifica, i soggetti pubblici dovranno sospendere il pagamento per consentire il pignoramento da parte dell’agente della riscossione.  Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° marzo 2018, in modo da consentire alle pubbliche amministrazioni di organizzarsi.

Detrazione affitto per studenti fuori sede

In riferimento all’agevolazione per l’affitto per gli studenti fuori sede, di recente modificata dal decreto fiscale 148/2017, che aveva reso lo sconto fiscale più semplice. L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta del 19% su una spesa massima di 2633 euro l’anno per gli iscritti a corsi di laurea in università si trovi in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il decreto ha eliminato il requisito della provincia diversa e ha ridotto le distanze in riferimento alla tipologia del comune di residenza, prevedendo la possibilità per gli studenti che sono residenti in “zone montane o disagiate”, di avere la detrazione anche se l’università dista solo 50 chilometri da casa. La legge ha chiarito però, che queste norme di favore si applicano solo per il 2017 e il 2018. Dal 2019 la detrazione sarà nuovamente applicabile solo per le distanze maggiori.

Detrazione trasporto pubblico

Con il comma 28, torna, dopo 10 anni, la detrazione del 19% per gli abbonamenti a metro e bus, fino ad un importo massimo di spesa di 250 euro. Si prevede inoltre che le somme rimborsate dal datore di lavoro o direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente. Considerando la struttura dell’agevolazione il risparmio d’imposta per singolo contribuente può arrivare fino a 47,50 euro (19% di 250).

Aumento detrazione per i figli a carico e bonus bebè

Per chi ha figli, poi, con i commi 252-253 viene elevato da 2. 840,51 a 4. 000 euro il limite di reddito complessivo per poter considerare i figli fiscalmente a carico. La norma si applica fino ai 24 anni di età, ma solo a partire dal 1° gennaio 2019. In ogni caso il limite di 2. 840,51 euro rimane fisso per le altre tipologie di familiari a carico e torna ad applicarsi quando i figli superano il requisito anagrafico previsto.

Riguarda invece solo chi ha figli che nascono nel 2018 la nuova edizione del bonus bebè prevista dai commi 248-249. Il bonus destinato ai genitori con un reddito ISEE fino a 25. 000 euro, viene limitato ai soli bimbi nati o adottati nel 2018 e verrà erogato per soli 12 mesi. Non cambia invece l’importo fissato a 960 euro annui e rimane confermato il meccanismo di monitoraggio degli oneri derivanti da parte dell’INPS che dovrà inviare relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al MEF, al fine di rideterminare l’erogazione dell’importo annuo, in caso di sforamento del limite di spesa ora rideterminato in 185 milioni per il 2018 e 218 milioni per il 2019.

Detrazione del 19% delle spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento

Nuova voce detraibile dall’IRPEF per chi ha figli con disturbi dell’apprendimento (DSA). Con i commi 665-667 viene infatti introdotta la lettera e-ter) nel comma 1 dell’art. 15 del TUIR che consente la detrazione delle spese sostenute in favore dei soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. La detrazione è prevista per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. Richiesto un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.

Al via lo sconto per le polizze a tutela dei danni sugli immobili

Arriva la detrazione del 19% per le cosiddette “polizze catastrofali”, ossia le polizze che coprono i danni agli edifici causati da terremoti, frane e alluvioni. Le norme, contenute nei commi 769-770 sono applicabili solo per le assicurazioni sottoscritte a partire dalla data di entrata in vigore della legge, quindi dal 1° gennaio 2018. Non è previsto un tetto massimo di spesa sul quale calcolare l’agevolazione. Le stesse norme prevedono che le assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo rientrano nell’elenco delle polizze esenti dall’imposta sulle assicurazioni, categoria della quale fanno già parte, ad esempio, le assicurazioni obbligatorie per gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sulla vita.

Credito d’imposta per gli strumenti musicali nuovi

Con il comma 641 arriva la proroga di un anno per il credito d’imposta del 65 per cento per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo per gli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il bonus è riconosciuto su una spesa massima di 2. 500 euro.

Al 26% la tassazione dei dividendi e plusvalenze anche relative a partecipazioni qualificate

A partire dal prossimo anno viene uniformato il regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze. Con i comma 999 – 1006 viene infatti modificato l’art. 68 del TUIR abrogando il comma 3 che recava i criteri per determinare la concorrenza alla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate. Di conseguenza a partire dal periodo d’imposta 2018, le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito con il medesimo criterio di calcolo utilizzato per le altre plusvalenze, quindi con la tassazione al 26%.

Stesso regime per la tassazione dei dividendi per i quali non vi sarà più differenziazione tra partecipazioni qualificate e non.

Le nuove regole di tassazione si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018. Tuttavia, alle distribuzioni di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31. 12. 2017, e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31. 12. 2022, continuano ad applicarsi le regole precedenti.

Nuovo regime fiscale per le plusvalenze derivanti da vendita di azioni in sostituzione di premi di produttività

Sempre in materia di plusvalenze viene anche  introdotta una  specifica  disciplina tributaria per  le plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni conferite ai dipendenti come premi di risultato. Le norme, contenute nel comma 161, prevedono l’applicazione dell’aliquota del 26% anziché sull’intero importo del prezzo della vendita, solo sulla differenza tra il prezzo della vendita e l’importo delle somme (premi di risultato) oggetto della sostituzione con le azioni. Vie per questo modificato l’articolo 1, comma 184-bis, lettera c) della legge di stabilità 2016 (legge 208/ 2015), che esclude dalle imposte il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche in deroga ai limiti di legge, se le azioni in questione sono state percepite dal dipendente privato  –  per  sua  scelta  –  in  sostituzione, totale  o  parziale, degli emolumenti variabili la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni. Per la perizia fissata la scadenza del 30 giugno 2018. Resta fissa l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile è pari all’8 per cento. L’imposta può essere pagata in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali. Il 30 giugno 2018 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima, e anche il termine di versamento se si decide per la rata unica, oppure quello per il pagamento della prima delle tre rate annuali di pari importo.

 

Stop al contante per gli stipendi

Obbligo di pagare gli stipendi a dipendenti e collaboratori esclusivamente con strumenti tracciabili a partile dal 1° luglio 2018. Dal secondo semestre dell’anno, dunque, datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro dipendente instaurato. La norma precisa espressamente che queste stesse disposizioni si applicano in caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. In caso di violazione degli obblighi è prevista una sanzione da 1. 000 a 5. 000 euro.

La Comunicazione Unica slitta al 31 ottobre

Sempre in riferimento agli obblighi per i sostituti, con il comma 933, viene spostato al 31 ottobre, dall’attuale 31 luglio, il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi debbono  trasmettere all’Agenzia  delle  entrate  le  dichiarazioni  uniche.  Si prevede inoltre  che  la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all’INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

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