Nell’ipotesi in cui, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice eserciti il diritto di riscatto del bene, si ritiene che le quote dei canoni non dedotte durante la vita contrattuale, in quanto riprese a tassazione mediante le corrispondenti variazioni in aumento effettuate in sede di dichiarazione dei redditi…
Leasing: Esercizio del diritto di riscatto
Nell’ipotesi in cui, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice eserciti il diritto di riscatto del bene, si ritiene che le quote dei canoni non dedotte durante la vita contrattuale, in quanto riprese a tassazione mediante le corrispondenti variazioni in aumento effettuate in sede di dichiarazione dei redditi, siano deducibili in via extracontabile, al termine del contratto, per l’importo annuale del canone fiscalmente deducibile. In tal modo, si determina,
ai soli fini fiscali, la continuazione extracontabile della deduzione dei canoni relativi a un bene oramai dell’impresa, fino al riassorbimento dei valori sospesi. Le stesse conclusioni restano valide anche nel caso di eventuale cessione del bene riscattato anteriormente al termine della durata fiscale del contratto di leasing.
Al riguardo, si segnala che parte delle variazioni in diminuzione da effettuare successivamente alla data della scadenza contrattuale del leasing, essendo riferita alla quota interessi non ancora dedotta, deve essere, comunque, assoggettata alle ordinarie regole di deducibilità previste dall’articolo 96 del
TUIR.
In sostanza, dal periodo di imposta successivo alla scadenza del contratto, sarà necessario operare una variazione in diminuzione per l’importo annuale del canone fiscalmente deducibile, comprensivo quindi sia della quota capitale che della quota interessi. Ciononostante, la quota interessi può dar luogo ad una variazione in aumento per la quota parte indeducibile a norma dell’articolo 96 del TUIR. Ad esempio, avuto riguardo ad un soggetto non finanziario, si genererà una variazione in aumento, laddove, la quota interessi del canone annuale sommata agli altri interessi passivi e oneri assimilati del periodo di imposta, risulti eccedente gli interessi attivi e i proventi assimilati, nonché il
30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
Naturalmente, oltre alla deduzione correlata ai canoni di leasing, l’impresa, divenuta proprietaria del bene riscattato, ha diritto di procedere all’ammortamento dello stesso, sulla base del valore di riscatto, ai sensi dell’articolo 102 del TUIR. Si riporta, di seguito, un esempio di applicazione della disciplina in esame.
Esempio 1
Contratto di leasing mobiliare con esercizio del diritto di riscatto
Si ipotizzi che il contratto di leasing, avente ad oggetto un bene mobile,
presenti le seguenti condizioni:
Durata contrattuale |
Durata minima fiscale |
Valore bene |
Interessi |
Riscatto 10% |
3 anni |
5 anni |
100. 000,00 |
30. 000,00 |
10. 000,00 |
Nella tabella seguente è riepilogata la situazione contabile e fiscale che si genera a seguito del disallineamento tra la durata contrattuale e quella fiscale.
|
Imputazione dei canoni a Conto economico secondo la durata contrattuale del leasing |
Deducibilità dei canoni secondo la durata fiscale del leasing |
Variazioni in UNICO |
|||||
Anni |
Canone |
Quota capitale |
Quota interessi |
Canone |
Quota capitale deducibile |
Quota interessi |
Variazione in aumento |
Variazione in diminuzione |
1 |
40. 000,00 |
30. 000,00 |
10. 000,00 |
24. 000,00 |
18. 000,00 |
6. 000,00 |
16. 000,00 |
|
2 |
40. 000,00 |
30. 000,00 |
10. 000,00 |
24. 000,00 |
18. 000,00 |
6. 000,00 |
16. 000,00 |
|
3 |
40. 000,00 |
30. 000,00 |
10. 000,00 |
24. 000,00 |
18. 000,00 |
6. 000,00 |
16. 000,00 |
|
4 |
|
|
|
24. 000,00 |
18. 000,00 |
6. 000,00 |
|
24. 000 |
5 |
|
|
|
24. 000,00 |
18. 000,00 |
6. 000,00 |
|
24. 000 |
|
120. 000,00 |
90. 000,00 |
30. 000,00 |
120. 000,00 |
90. 000,00 |
30. 000,00 |
48. 000,00 |
48. 000,00 |
Nell’ipotesi considerata, il conduttore, al termine del contratto di leasing (e, quindi, nell’anno 3), esercita il diritto di riscatto, acquisendo la proprietà del bene. In questo caso, il soggetto dovrà, comunque, continuare la deduzione dei canoni di leasing secondo la durata fiscale del contratto operando, nei periodi di imposta 4 e 5, in sede di dichiarazione dei redditi, apposite variazioni in diminuzione per l’importo dei canoni non ancora dedotti. In particolare, effettuerà, in ciascun periodo di imposta, una variazione in diminuzione dell’importo complessivo di 24. 000,00. Il contribuente dovrà, in ogni caso, tener memoria della circostanza che tale importo è comprensivo anche della quota interessi non dedotta (pari a 6. 000,00), soggetta alle ordinarie regole di deducibilità previste dall’articolo 96 del TUIR.
Pertanto, nell’esempio considerato, anche nei periodi di imposta 4 e 5, l’importo di 6. 000,00 dovrà essere sommato agli altri interessi passivi, al fine di quantificarne la deducibilità secondo quanto previsto dal citato articolo 96.
A partire dall’anno 4, il bene riscattato – il cui costo fiscalmente riconosciuto è pari a 10. 000,00 – potrà, inoltre, essere ammortizzato secondo quando previsto dall’articolo 102 del TUIR.