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mercoledì 2 Ottobre 2024

LEASING: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO

Nell’ipotesi in cui, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice eserciti il diritto di riscatto del bene, si ritiene che le quote dei canoni non dedotte durante la vita contrattuale, in quanto riprese a tassazione mediante le corrispondenti variazioni in aumento effettuate in sede di dichiarazione dei redditi…

Leasing: Esercizio del diritto di riscatto

Nell’ipotesi in cui, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice eserciti il diritto di riscatto del bene, si ritiene che le quote dei canoni non dedotte durante la vita contrattuale, in quanto riprese a tassazione mediante le corrispondenti variazioni in aumento effettuate in sede di dichiarazione dei redditi, siano deducibili in via extracontabile, al termine del contratto, per l’importo annuale del canone fiscalmente deducibile. In tal modo, si determina,

ai soli fini fiscali, la continuazione extracontabile della deduzione dei canoni relativi a un bene oramai dell’impresa, fino al riassorbimento dei valori sospesi. Le stesse conclusioni restano valide anche nel caso di eventuale cessione del bene  riscattato anteriormente al  termine della  durata  fiscale  del  contratto di leasing.

 Al  riguardo, si  segnala che  parte delle variazioni in  diminuzione da effettuare  successivamente alla  data  della  scadenza  contrattuale  del  leasing, essendo riferita alla quota interessi non ancora dedotta, deve essere, comunque, assoggettata alle ordinarie regole di deducibilità previste dall’articolo 96 del

TUIR.

 

In  sostanza,  dal  periodo  di  imposta  successivo  alla  scadenza  del contratto, sarà necessario operare una variazione in diminuzione per l’importo annuale del canone fiscalmente deducibile, comprensivo quindi sia della quota capitale che della quota interessi. Ciononostante, la quota interessi può dar luogo ad  una  variazione  in  aumento  per  la  quota  parte  indeducibile  a  norma dell’articolo 96  del  TUIR.   Ad  esempio, avuto  riguardo ad  un  soggetto non finanziario, si genererà una variazione in aumento, laddove, la quota interessi del canone annuale sommata agli altri interessi passivi e oneri assimilati del periodo di imposta, risulti eccedente gli interessi attivi e i proventi assimilati, nonché il

30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

 

Naturalmente, oltre alla deduzione correlata ai canoni di leasing, l’impresa, divenuta proprietaria del bene riscattato, ha diritto di procedere all’ammortamento dello stesso, sulla base del valore di riscatto, ai sensi dell’articolo 102 del TUIR. Si riporta, di seguito, un esempio di applicazione della disciplina in esame.

 Esempio 1

 Contratto di leasing mobiliare con esercizio del diritto di riscatto

 

Si ipotizzi che il contratto di leasing, avente ad oggetto un bene mobile,

 

presenti le seguenti condizioni:

 

Durata contrattuale

Durata minima fiscale

Valore bene

Interessi

Riscatto 10%

3 anni

5 anni

100. 000,00

30. 000,00

10. 000,00

 

 Nella tabella seguente è riepilogata la situazione contabile e fiscale che si genera a seguito del disallineamento tra la durata contrattuale e quella fiscale.

 

 

 

 

Imputazione dei canoni a Conto economico secondo la durata

contrattuale del leasing

Deducibilità dei canoni secondo la durata fiscale del leasing

Variazioni in UNICO

Anni

Canone

Quota capitale

Quota interessi

Canone

Quota capitale

deducibile

Quota interessi

Variazione in

aumento

Variazione in

diminuzione

1

40. 000,00

30. 000,00

10. 000,00

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

16. 000,00

 

2

40. 000,00

30. 000,00

10. 000,00

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

16. 000,00

 

3

40. 000,00

30. 000,00

10. 000,00

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

16. 000,00

 

4

 

 

 

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

 

24. 000

5

 

 

 

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

 

24. 000

 

120. 000,00

90. 000,00

30. 000,00

120. 000,00

90. 000,00

30. 000,00

48. 000,00

48. 000,00

 

 

Nell’ipotesi considerata, il conduttore, al termine del contratto di leasing (e, quindi, nell’anno 3), esercita il diritto di riscatto, acquisendo la proprietà del bene. In questo caso, il soggetto dovrà, comunque, continuare la deduzione dei canoni di leasing secondo la durata fiscale del contratto operando, nei periodi di imposta 4 e 5, in sede di dichiarazione dei redditi, apposite variazioni in diminuzione  per  l’importo  dei  canoni  non  ancora  dedotti.  In  particolare, effettuerà, in ciascun periodo di imposta, una variazione in diminuzione dell’importo complessivo di 24. 000,00. Il contribuente dovrà, in ogni caso, tener memoria           della circostanza che tale importo è comprensivo anche della quota interessi non dedotta (pari a 6. 000,00), soggetta alle ordinarie regole di deducibilità       previste dall’articolo           96 del   TUIR.               
Pertanto, nell’esempio considerato, anche nei periodi        di imposta 4 e 5, l’importo di 6. 000,00 dovrà essere sommato agli altri interessi passivi, al fine di quantificarne la deducibilità secondo quanto previsto dal citato articolo 96.

A  partire  dall’anno  4,  il  bene  riscattato  –  il  cui  costo fiscalmente riconosciuto è pari a 10. 000,00 – potrà, inoltre, essere ammortizzato secondo quando previsto dall’articolo 102 del TUIR.

 

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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