Alcune definizioni per fare chiarezza sulle sedi di un’associazione: che impatto ha il loro numero sullo statuto e sulla portata nazionale?
Sommario
Sede legale e sede operativa
La sede legale dell’associazione è quella inserita nell’atto costitutivo, nello statuto e nel certificato di attribuzione del Codice Fiscale.
Per modificare la sede legale è necessario indire un’assemblea straordinaria dei soci, a cui solitamente devono partecipare almeno la metà dei soci regolarmente iscritti.
I rappresentati dell’associazione dovranno poi comunicare la modifica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’aggiornamento del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e della eventuale partita Iva. La modifica dovrà essere poi comunicata, eventualmente, ai registri speciali a cui l’associazione è iscritta (anagrafe onlus, registro CONI, registro associazioni di volontariato, APS ecc).
Poiché l’indirizzo della sede legale dell’associazione è un’informazione fondamentale, che risulta dagli atti associativi, si consiglia di registrare almeno il verbale di assemblea che modifica la sede ( tramite la procedura “Registrazione atti privati” presso un qualsiasi ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate).
Si precisa che il mutamento dell’indirizzo della sede legale nell’ambito dello stesso Comune comporta l’obbligo di modifica statutaria, nel caso in cui l’indirizzo (via, piazza, eccetera) sia indicato in Statuto. Pertanto, in questo caso l’Ente deve procedere ad un’istanza di modifiche allo Statuto
L’obbligo di modifica non sussiste nel caso in cui il trasferimento della sede avvenga nell’ambito dello stesso Comune e lo Statuto, pur riportando l’indirizzo della sede, contenga una dicitura del tipo: “Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria”.
La sede operativa è invece il luogo dove l’associazione svolge la sua attività e può non coincidere con la sede legale. Solitamente le associazioni, se non sono sottoposte a particolari limitazioni, possono avere anche più sedi operative, diffuse sul territorio.
è possibile aprire contestualmente e progressivamente, sedi o sezioni operative (articolazioni della stessa ed unica associazione), senza conferire a queste autonomia giuridica, bensì solo autonomia operativa. Quindi, non c’é la necessità di costituire altre associazioni autonome per le quali sarebbe opportuno stabilire un adeguato modello di governance per creare un legame stretto con la ‘casa madre’.
Modificare o cambiare sedi operative non comporta alcun procedimento burocratico, ma solo il deposito presso l’Agenzia delle entrate, di un apposito modulo nel quale specificare gli indirizzi delle sedi secondarie.
Si tratta del modello AA 5/6 oppure il modello AA 7/10. Il primo è previsto per l’ente sprovvisto di partita Iva, il modulo AA7/10 per l’associazione che ne sia dotata.
Si segnala che, per le associazioni iscritte al Rea, sarà necessario comunicare l’apertura delle unità locali (indirizzo e attività in esse svolta) presso la Camera di Commercio, sia della provincia in cui l’associazione ha sede legale, sia della provincia in cui sarà aperta l’unità locale.
Sono iscrivibili al Rea tutte quelle associazioni e fondazione che svolgono un’attività economica commerciale in via non prevalente rispetto allo scopo principale. Qualora le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti collettivi esercitino una attività di impresa in via esclusiva o prevalente, mentre l’attività destinata al raggiungimento degli scopi ideali del soggetto è secondaria, scatta l’obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese, secondo le normative previste dagli appositi articoli del Codice Civile.
Per l’iscrizione al Rea occorre iniziare un’attività economica avente le caratteristiche indicate e inoltre, l’attività economica deve essere esercitata nei confronti dei terzi e non nei confronti dei propri soci, in via continuativa e non occasionale.
Quante sedi operative per assumere carattere nazionale?
Per assumere il carattere nazionale, la legge non impone un numero minimo necessario di sedi operative (esistente, invece, per le APS che devono avere sedi in minimo 5 regioni e in 20 province), né richiede la personalità giuridica.
Portata nazionale e personalità giuridica sono due scelte indipendenti.
Presso le Prefetture avviene il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni con dati requisiti patrimoniali e sedi operative effettive, purchè fuori regione. è irrilevante il loro numero.
Invece, la personalità giuridica dovrà essere riconosciuta tramite iscrizione nel registro tenuto dalla Regione qualora l’associazione intenda aprire ulteriori sedi operative ma all’interno della stessa Regione.