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venerdì 6 Dicembre 2024

Le Associazioni e gli obblighi fiscali

Breve panoramica sulle associazioni, con focus sull’impatto della riforma del terzo settore. Quali tipologie non saranno soggette alle nuove norme fiscali?

 

Le tipologie di associazione

L’associazione è un ente di persone fisiche e giuridiche, i cosiddetti “associati”, che, in numero minimo di due, sottoscrivono un contratto, detto atto costitutivo, per conseguire uno scopo comune, senza fini di lucro.

L’atto costitutivo contiene la volontà di associarsi, e le informazioni sugli associati fondatori. All’atto costitutivo segue lo statuto che contiene le regole di organizzazione interna e l’oggetto sociale.

Se l’atto costitutivo e lo statuto sono redatti con atto pubblico, tramite notaio, l’associazione è riconosciuta e gode di autonomia “patrimoniale perfetta” per cui i terzi potranno rivalersi unicamente sul patrimonio dell’organizzazione al fine di poter far valere i loro eventuali diritti di credito.

L’associazione è non riconosciuta, se gli associati la costituiscono redigendo l’atto costitutivo e lo statuto, e provvedono infine a registrarlo in Agenzia delle entrate. L’associazione non ha autonomia patrimoniale perfetta, e se incorre in responsabilità civile, penale o finanziaria, del suo operato rispondono personalmente coloro che hanno agito per conto dell’associazione.

Le associazioni non riconosciute, rientrando tra gli enti non profit, sino ad oggi, sono state esentate dall’obbligo di scritture contabili e di redazione del bilancio di esercizio. La tenuta di scritture contabili, anche elementari è sempre stata una scelta consigliabile, al fine di predisporre annualmente un bilancio o rendiconto sulle vicende economiche, a garanzia della trasparenza e controllo dell’intera gestione economica.

Il CDTS introduce l’obbligo del bilancio di esercizio per le categorie di enti no profit da esso previsti, oltre a un pacchetto di norme fiscali relative a nuovi regimi agevolati.

 

Il codice del terzo settore e le categorie di enti non profit

Con il dlgs. 117/2017 (CDTS) si è cercato di dare una disciplina unitaria e omogena agli enti no profit, denominati ETS (enti del terzo settore) e creando un nuovo asset che elimina alcune figure tradizionali e ne introduce nuove.

Diventano ETS i seguenti enti, che decideranno di iscriversi al RUNTS: le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 4 CDTS).

Gli enti non profit che vogliano iscriversi al RUNTS dovranno adeguare il proprio statuto alle nuove tipologie e alla struttura per esse prevista dal CDTS.

Per le ODV e APS già iscritti nei registri regionali è stata prevista la trasmigrazione automatica, con trasmissione delle informazioni da parte delle regioni e province al RUNTS. Il trasferimento è terminato il 21 febbraio 2022 ed è in corso la fase di popolamento del RUNTS.

Gli enti non iscritti e di nuova costituzione potranno presentare istanza di iscrizione al RUNTS, dopo aver valutato se iscriversi e a quale struttura ETS adeguare il proprio statuto. Il RUNTS è operativo dal 24 novembre 2021 e dal 28 marzo 2022 per le ONLUS (l’Agenzia delle entrate ha infatti ultimato l’elenco degli iscritti all’anagrafe Onlus, permettendo a questi enti di presentare richiesta di iscrizione al RUNTS).

 

Le nuove norme fiscali

Il CDTS prevede un pacchetto di norme fiscali. Gli Enti non profit che non richiederanno l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non potranno beneficiare delle disposizioni fiscali di cui al CDTS né potranno utilizzare l’acronimo ETS.

In tema di regime forfettario, la possibilità di utilizzare i regimi forfetari introdotti dal CDTS (il regime di cui all’art. 80 e quello speciale per le ODV e APS previsto dall’art. 86), scatterà a partire dal periodo d’imposta successivo:

all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore;
all’autorizzazione della Commissione europea.

L’autorizzazione non è ancora intervenuta, quindi continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali previgenti in materia.

Per quanto attiene la possibilità per gli enti no profit di continuare ad optare per le agevolazioni di cui alla L. 398/1991, l’art. 102, 2° comma, lett. E) del CTS, ha ridotto la platea degli enti destinatari del regime 398 abrogando l’art. 9-bis del Decreto-legge 417/1991, conv. Con modificazioni, L 66/1992, che l’aveva estesa, oltre alle associazioni sportive, anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco.

Dato che, le norme fiscali del CDTS diventeranno operative con l’autorizzazione della Commissione europea, la L. 398/91 (testo previgente) sarà applicabile fino a quando non intervenga l’autorizzazione della Commissione europea. Dal periodo d’imposta successivo a tale autorizzazione (art. 104, comma 2 del D. Lgs. 117/2017), si applicherà il CDTS e quindi la L. 398 (come modificata dal CDTS) non sarà più applicabile:

–  agli enti no profit che decideranno di iscriversi al RUNT;

–  e, a prescindere dall’iscrizione o meno al RUNTS, alle associazioni culturali, le pro-loco, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro.

Dopo la riforma degli Enti del Terzo Settore, possono accedere a tale regime solo le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche che potranno scegliere di:

– avvalersi delle misure agevolative previste dal CDTS, iscrivendosi al RUNTS;

– continuare ad avvalersi del regime fiscale agevolato della legge n. 398/1991.

 

Gli obblighi fiscali

Per una associazione no profit è importante adempiere correttamente agli obblighi fiscali perché, a differenza di tutti gli altri tipi di associazioni, possono si svolgere attività a pagamento e conseguire un utile (utile oggettivo) ma non devono dividerlo tra i soci (altrimenti risulterebbe un cosiddetto lucro soggettivo).

L’utile è oggettivo perché, alla fine dell’anno contabile, verrà riutilizzato dall’associazione per le attività necessarie a raggiungere gli scopi statuari. Anche in caso di estinzione dell’ente no profit, gli associati hanno l’obbligo di devolvere il capitale rimasto ad un’altra associazione senza scopo di lucro.

I primi responsabili per una corretta gestione della contabilità sono innanzitutto il presidente dell’associazione e il consiglio direttivo, i quali hanno il compito di formulare e tenere i documenti contabili. Questi documenti devono essere depositati presso la sede sociale e rimanere a disposizione di tutti i soci, così che si possano riconoscere eventuali malfunzionamenti delle attività o del regime fiscale dell’ente.

Per non incorrere in irregolarità con l’Agenzia delle Entrate è importante sapere come e quali sono i propri obblighi contabili, specie negli ultimi anni in cui il dlgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) ha apportato novità per gli enti no profit, quali un nuovo pacchetto di norme fiscali oltre la creazione del RUNTS (registro nazionale che sostituisce la molteplicità i registri regionali degli enti no profit). Considerato che tutte queste novità non sono ancora del tutto operative, può risultare non facile individuare a quali obblighi la propria associazione debba fare riferimento.

 

Gli obblighi contabili e il bilancio di esercizio

Il CDTS introduce l’obbligo di deposito del bilancio di esercizio per tutti gli ETS, anche le associazioni non riconosciute (fino ad ora esenti in quanto enti no profit).

Per approfondimenti sul punto, rimandiamo all’articolo Enti del terzo settore. Cosa cambia nel 2022.

In sintesi, dall’iscrizione al RUNTS deriva, per gli ETS, l’obbligo di tenuta e di deposito al RUNTS, entro il 30 giugno di ogni anno delle scritture che seguono, a pena di cancellazione dal RUNTS e di sanzioni pecuniarie:

– bilancio di esercizio (in alternativa il rendiconto per cassa per ricavi inferiori a 220. 000 euro);

– dei rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi (per gli ETS non commerciali);

–  il bilancio sociale per ricavi superiori a 1 milione di euro.

Con la nota n. 5941 del 5 aprile 2022, il Ministero del Lavoro chiarisce che:

– gli ETS già iscritti al RUNTS devono depositare i bilanci al 30/6;

– le ODV e APS in fase di trasmigrazione (operazione di controllo che il RUNTS completerà oltre il 30 giugno 2022) potranno depositare i bilanci entro 90 g dalla effettiva iscrizione al RUNTS.

 

Le associazioni non soggette alle nuove norme fiscali

L’art. 4 del CDTS, al comma 2, specifica quali sono gli enti esclusi dal legislatore dal terzo settore. Restano al di fuori della riforma e non possono assumere   la qualifica di ETS:

–  gli enti non menzionati dal CDTS (es. I comitati);

–  le associazioni che pur potendo rientrare nella riforma, decidono spontaneamente di non iscriversi al RUNTS;

–  gli enti espressamente esclusi, quali le amministrazioni pubbliche, i sindacati, le associazioni politiche, le associazioni datoriali, le associazioni di categoria.

Per questi enti il legislatore non prevede l’iscrizione al RUNTS. Pertanto, essi non sono tenuti agli obblighi contabili previsti dal CDTS.

L’obbligo di bilancio nelle associazioni sindacali

Una parte del mondo politico, da almeno una decina d’anni, cerca di introdurre l’obbligo, da parte dei sindacati, della redazione dei bilanci, decretandone anche le modalità di pubblicazione.

 

Le associazioni sindacali, però:

– in quanto enti esclusi espressamente dalla riforma del terzo settore, non sono obbligate a depositare, entro il 30 giugno, il bilancio di esercizio previsto dal CDTS;

– inoltre, essendo associazioni di fatto non riconosciute e non commerciali, non hanno, in via generale, l’obbligo di bilancio.

A fronte di ripetute istanza di trasparenza per gli iscritti, si è diffusa la prassi della rendicontazione sociale per documentare la verifica del lavoro svolto dall’organizzazione, i risultati ottenuti e gli obiettivi di miglioramento.

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