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mercoledì 2 Ottobre 2024

Lavoratore Italiano in Austria non iscritto all’Aire: assoggettamento fiscale

Un contribuente Italiano da alcuni anni vive e lavora come insegnante a Vienna, dove si è trasferito con la famiglia, non essendo iscritto all’ Aire dove dovrà pagare le tasse? Dove e come dovrà presentare la denuncia dei redditi?

Lavoratore Italiano in Austria non iscritto all’Aire: assoggettamento fiscale

Per non  incorrere in errori amministrativi come ad esempio evasione e/o elusione fiscale quando il reddito viene prodotto in uno Stato,(nel Ns caso Austria) diverso da quello di appartenenza (nel Ns caso Italia) bisogna far riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni, vediamo nello specifico un esempio.

Un contribuente Italiano dal 1° gennaio 2013 vive e lavora come insegnante a Vienna, dove si è trasferito con la famiglia, non essendo iscritto all’ Aire dove dovrà pagare le tasse?

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Tuir[1], sono considerati residenti in Italia, e quindi tenuti a pagare le imposte nel nostro Paese sulla base dei redditi ovunque prodotti “Worlwide Principle”, “. Le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi  della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

Se ne desume che da un punto di vista formale il contribuente potrebbe avere residenza in Italia essendo iscritto alla anagrafe della popolazione residente (devono sempre essere individuati: la residenza fiscale, la dimora abituale ed il centro vitale dei propri interessi). Di fatto, prevalenza della sostanza sulla forma, ha lavorato per la maggior parte del anno in Austria (residenza fiscale) ed ha svolto il lavoro in loco (centro vitale dei propri interessi), trasferendo la propria famiglia (dimora abituale).

Pertanto, occorre in tal caso interpretare, con l’aiuto della normativa fiscali in vigore nei due Stati Membri e soprattutto, applicando l’articolo 4 della “Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Austria”[2], a fronte della quale, la residenza fiscale del soggetto viene individuata in Austria.    

 

 

 

[1]– “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

[2] Testo: in vigore dal 05/11/1985 con effetto dal 01/01/1976

1. Ai fini della presente Convenzione, una persona e’ residente di uno degli Stati contraenti:  a) per quanto riguarda l’Australia e salvo quanto stabilito al paragrafo 2) se essa e’ residente dell’Australia ai fini dell’imposta australiana; e  b) per quanto riguarda l’Italia, se essa e’ residente dell’Italia ai fini dell’imposta italiana.   2. Relativamente ai redditi di fonte italiana una persona assoggettata ad imposizione in Australia per i redditi di fonte australiana non e’ considerata residente dell’Australia salvo il caso in cui il reddito di fonte italiana sia assoggettato all’imposta australiana o, se tale reddito e’ esente dall’imposta australiana, sia esente solo perché’ assoggettato all’imposta italiana.   3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e’ considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e’ determinata secondo le regole seguenti:  a) detta persona e considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente;  b) se detta persona ha un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non ha una abitazione permanente in alcuno di essi, essa e’ considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;  c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e’ considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu’ strette.   4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1. Una persona diversa da una persona fisica e’ considerata residente in entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e’ residente soltanto dello stato contraente.

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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