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mercoledì 2 Ottobre 2024

La rivalutazione dei beni di impresa 2021

La normativa in tema di rivalutazione dei beni di impresa consente interessanti opportunità di risparmio fiscale per le aziende.

 

Cos’è la rivalutazione dei beni d’impresa

La rivalutazione dei beni d’impresa consiste nell’incremento di valore di componenti attivi del patrimonio al fine di beneficiare di deduzioni fiscali, e non solo, a costi contenuti.

Per coprire le maggiori perdite di esercizio registrate nell’esercizio 2020, a causa delle restrizioni per l’emergenza coronavirus, la rivalutazione dei beni d’impresa può essere una valida alternativa alla ricapitalizzazione dei soci, in un momento in cui la liquidità non è facilmente reperibile.

è possibile distinguere:

–       la rivalutazione ordinaria dei beni di impresa 2020, generalizzata alle imprese, che la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha disciplinato all’art. 1 comma 696-704.   I termini ordinari di rivalutazione sono stati poi ampliati dal decreto liquidità (dl. 23/2020), per un maggior supporto alle imprese in crisi finanziaria;

–       la rivalutazione speciale per il settore alberghiero e termale introdotta dal decreto liquidità (art. 6 bis del Dl. 23/2020);

–       la rivalutazione dei beni delle cooperative agricole del decreto rilancio (art. 136 bis del Dl. 34/2020);

–       la rivalutazione ai soli fini civilistici prevista dal decreto agosto (art. 110 del dl. 104/2020).

La rivalutazione ordinaria dei beni d’impresa.

L’aggiornamento di valore dei beni iscritti in un dato bilancio di esercizio è ammesso nel bilancio successivo. I beni devono essere rivalutati per categorie omogenee.

Per i beni il cui valore è iscritto nell’esercizio in corso al 31/12/2018 la rivalutazione avrà luogo nel bilancio 2019.

Per effetto della proroga prevista dal decreto liquidità, la rivalutazione è ammessa anche per i beni iscritti nei bilanci 2019, 2020, 2021 e quindi l’aggiornamento dei valori avrà luogo nei bilanci successivi (2020, 2021, 2022).

La rivalutazione è riconosciuta ai fini fiscali, automaticamente, a seguito del versamento dell’imposta sostitutiva parametrata alle seguenti aliquote:

–       12% con riferimento ai beni mobili e immobili ammortizzabili;

–       10% con riferimento ai beni non ammortizzabili.

Il riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto decorrerà dal terzo esercizio successivo a quello in cui è eseguita la rivalutazione, ovvero dal quarto ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze fiscali derivanti da cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore.

Il saldo attivo della rivalutazione, generato dall’incremento di valore dei beni al netto dell’imposta sostitutiva, può essere affrancato con l’applicazione in capo alla società di un’ulteriore imposta sostitutiva pari al 10%. Se il saldo attivo non è affrancato ma si opta per la sua distribuzione, questo comporta la duplice tassazione in capo alla società e ai soci. In caso di società di capitali, le somme sono tassate in capo ai soci come dividendi.

 

Per i soggetti operanti nel settore alberghiero e termale:

il Decreto Liquidità (articolo 6-bis D. L. 23/2020), ha concesso la rivalutazione dei beni in modalità gratuita per gli esercizi 2020 e 2021.

In questo caso la rivalutazione è riconosciuta ai fini fiscali senza alcun versamento d’imposte sostitutive. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, per ovviare alla duplice tassazione, con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%.

 

La rivalutazione dei beni ai soli fini civilistici introdotta dal D. L. 104/2020.

Il decreto agosto (art. 110) ha introdotto la possibilità di compiere la rivalutazione per singoli beni d’impresa e ai soli fini civilistici. è stato quindi eliminato l’obbligo di rivalutare tutti i beni che appartengono alla stessa categoria omogenea.

La decisione di adottare la rivalutazione con valenza solo civilistica genera dei vantaggi patrimoniali quali la facilitazione nell’accesso al credito bancario e in termini di copertura di perdite d’esercizio che possono avere intaccato il capitale della società.

Ai sensi dell’art. 110, comma 4, del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, alla rivalutazione può essere attribuita valenza anche ai fini fiscali, versando un’imposta sostitutiva, molto ridotta rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione, pari al 3%.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con applicazione alla società di un’imposta sostitutiva pari al 10%.

La rivalutazione può avvenire alla condizione che il bene sia presente nel bilancio d’esercizio al 31/12/2019, e avrà luogo nel bilancio successivo (2020).

Per effetto della modifica introdotta dal decreto sostegni (Dl. 41/2021) la rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio 2021 per i beni presenti nel bilancio d’esercizio al 31/12/2020.

In tale ipotesi la rivalutazione avrà solo efficacia civilistica e non produrrà alcun effetto fiscale. Non sarà possibile avvalersi del riconoscimento fiscale dei maggiori importi iscritti in bilancio pagando l’imposta sostitutiva del 3%.

Ne deriva che l’impresa che intenda compiere la rivalutazione nei bilanci successivi al 2020 e voglia conseguire anche i benefici fiscali dovrà optare direttamente per la rivalutazione ordinaria prevista dalla legge di bilancio 2020. La rivalutazione ordinaria, per effetto della proroga prevista dal decreto liquidità, è ammessa anche nei bilanci successivi il 2020 e il riconoscimento fiscale opera automaticamente, al versamento dell’imposta sostitutiva.

Rivalutazione ordinaria prorogata Rivalutazione beni

settore alberghiero e termale

Rivalutazione ex Decreto agosto
Beneficiari § Società di capitali

§ Società di persone

§ Imprese individuali

§ Enti non commerciali

Solo imprese del settore § Società di capitali

§ Società di persone

§ Imprese individuali

§ Enti non commerciali

Beni rivalutabili § Beni materiali (esclusi i beni merce)

§ Beni immateriali

§ Partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni

Modalità di rivalutazione Categorie omogenee Categorie omogenee Singolo bene
Efficacia  

§ Civilistica

§ Fiscale automatica e onerosa

Fiscale automatica e gratuita § Civilistica

§Riconoscimento fiscale facoltativo e oneroso

Imposta sostitutiva § 12% dei beni ammortizzabili

§ 10% dei beni non ammortizzabili

Gratuita § Gratuita ai fini civili

§ 3% per il riconoscimento fiscale

Onere di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione Imposta sostitutiva del 10%

 

 

Perizia di stima per rivalutazione civilistica dei beni d’impresa

L’articolo 110 del decreto agosto (D. L. 104/2020) permette di eseguire la rivalutazione dei beni d’impresa entro la chiusura del bilancio successiva al bilancio 2019 con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori, invece che il 12%. Anche se la disciplina normativa non la richiede obbligatoriamente, la redazione di una perizia, a cura di un tecnico abilitato, è consigliata per dimostrare con efficacia probatoria il valore di un bene e a tutela dell’organo amministrativo ovvero dell’imprenditore che sottoscrivono un bilancio nel quale è presente un bene rivalutato.

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