La normativa nazionale volta ad attuare in via definitiva l’ antiriciclaggio in conformità alla “IV direttiva” CE, sarà approvata entro il 26 luglio 2017, termine finale di recepimento fissato dalla Commissione Europea per tutti gli stati membri. Facciamo una rapida sintesi dei punti chiave per arrivare preparati alla riforma della prossima estate.
La normativa nazionale volta ad attuare in via definitiva l’ antiriciclaggio in conformità alla “IV direttiva” CE, sarà approvata entro il 26 luglio 2017, termine finale di recepimento fissato dalla Commissione Europea per tutti gli stati membri.
I punti chiave in sintesi
Il Decreto legislativo, approvato in seduta preliminare nella seduta del 23 febbraio 2017 contiene in sintesi i seguenti punti chiave:
semplificazione degli adempimenti antiriciclaggio;
sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive;
istituzione del Comitato interno di sicurezza finanziaria, responsabile dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
previsione di un registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust.
In particolare l’attenzione di professionisti ed aziende andrà focalizzata sulle seguenti novità:
ampliamento dei soggetti destinatari degli obblighi dettati in materia di antiriciclaggio ai quali l’art. 3 aggiunge, accanto agli intermediari bancari e finanziari e tutti i soggetti già finora obbligati, anche le Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF), le società di riscossione per operazioni di cartolarizzazione dei crediti, gli intermediari assicurativi che erogano microcredito e i confidi, gli intermediari “aventi sede legale e amministrazione in un altro Stato Membro stabiliti senza succursale sul territorio nazionale” nonché i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria.
ampliamento dei compiti del Comitato di sicurezza nazionale, preposto con cadenza quinquennale all’attività di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo al fine di individuare le minacce più rilevanti e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni.
aggravamento degli obblighi di verifica della clientela sia in relazione ai nuovi clienti sia a quelli già acquisiti,che devono essere rispettati con un livello di diligenza ed accuratezza proporzionale rispetto al livello di rischio delle operazioni compiute, con cadenza ripetuta in caso di mutate condizioni di rischio in relazione alla situazione variata del cliente. E’ inoltre prevista , in presenza di un basso rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, la possibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela riguardo a estensione e frequenza degli adempimenti.
obbligo di individuazione del titolare effettivo dell’ente nel caso in cui la banca o l’intermediario si relazioni con una persona giuridica. L’art. 20 del decreto prevede che lo stesso debba essere identificato nella “persona fisica o nelle persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo” A tal fine, l’art. 21 prevede rigorosi obblighi relativi alla tenuta del registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, le cui informazioni dovranno pervenire direttamente dalle imprese tramite comunicazione indirizzata al Registro Imprese effettuata sotto la diretta responsabilità degli amministratori.
l’art. 34, comma 3 che abroga l’obbligo di registrazione mediante alimentazione dell’Archivio Unico Informatico, stabilendo invece che “per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati.
obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati che, ex art. 46 del decreto, saranno tenuti a comunicare solo le anomalie e i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di antiriciclaggio.
disposizioni in materia sanzionatoria,con eventuale triplicazione dell’ammontare delle sanzioni in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime e l’introduzione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10. 000 euro a 5. 000. 000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al personale dell’ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all’incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile le violazioni più gravi ovvero hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione dell’ente al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
NB il testo del decreto attuativo potrebbe comunque subire potenziali revisioni
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