La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 16 del 2012 ha modificato il comma 2 dell’articolo 54 del TUIR, prevedendo, in particolare, che “La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (…)”.
La nuova disciplina fiscale dei canoni di leasing
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 16 del 2012 ha modificato il comma 2 dell’articolo 54 del TUIR, prevedendo, in particolare, che “La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (…)”.
La successiva lettera b) ha riscritto il comma 7 dell’articolo 102 del TUIR, stabilendo che “Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, ladeduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96”.
Come previsto dal successivo comma 2 dell’articolo 4-bis, la nuova disciplina trova applicazione per la deduzione di canoni di leasing relativi ai contratti di leasing stipulati “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” e, quindi, per la deduzione di canoni relativi ai contratti di leasing stipulati dal 29 aprile 2012.