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venerdì 6 Dicembre 2024

La gestione del lavoro ai tempi del Coronavirus

In questo periodo caratterizzato dalla prepotente presenza del Coronavirus si sono create situazioni particolari nella gestione delle assenze dei lavoratori.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha inviato due lettere al Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo e al ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, per richiedere la sospensione delle attività lavorative nelle zone rosse e il ricorso a strumenti di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e professionisti colpiti dal virus.

In questo periodo caratterizzato dalla prepotente presenza del Coronavirus si sono create situazioni particolari nella gestione delle assenze dei lavoratori.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha inviato due lettere al Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo e al ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, per richiedere la sospensione delle attività lavorative nelle zone rosse e il ricorso a strumenti di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e professionisti colpiti dal virus.

Sulla base di quanto appena detto, siamo davanti a cinque tipologie di assenze che vanno affrontate diversamente:

Assenza post ordinanza: l’ordinanza della pubblica autorità impedisce ai lavoratori di uscire di casa, per cui si realizza la sopravvenuta impossibilità a recarsi a lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore dettate dal provvedimento finalizzato alla tutela della salute delle persone. Infatti, egli resterà a casa ma con la retribuzione regolarmente pagata. E questo è uno di quei casi per cui è stata richiesta l’emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cassa Integrazione Ordinaria per eventi di questo genere.

è comunque possibile, in alcune situazioni previste, che si ricorra alla tipologia di prestazione lavorativa denominata “smart working” in cui la risorsa umana può adempiere ai suoi doveri in remoto senza necessariamente presenziare nella sede operativa dell’azienda in cui generalmente opera.

Per applicare questa alternativa non è necessario alcun accordo sindacale, ma è richiesto un accordo one-to-one siglato fra azienda e lavoratore e una comunicazione obbligatoria depositata dal datore di lavoro sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro.

Sospensione dell’attività aziendale: Tra le possibili misure di difesa alla potenziale diffusione del virus rientra anche il divieto di accesso in un determinato comune o area geografica, nonché la sospensione delle attività lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata. In questi casi è evidente l’assoluta indipendenza dell’impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore, dato che è l’azienda stessa impedita dal provvedimento dell’autorità pubblica allo svolgimento della normale attività produttiva. I Consulenti del Lavoro affermano: “Risulta evidente il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell’accesso a trattamenti di cassa integrazione, come preannunciato dalla ministra del Lavoro”.

Quarantena obbligatoria: l’assenza per quarantena stabilita dai presidi sanitari riguarda i lavoratori posti in osservazione, in quanto aventi sintomatologie riconducibili al virus. In tal caso il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicato stabilisce le modalità di gestione dell’evento che, comunque, è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi.

In questo caso il lavoratore non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, perché ritenuto dall’autorità sanitaria o pubblica compreso fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, e quindi è da considerarsi sottoposto a trattamento sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.  

Quarantena volontaria: l’assenza per quarantena volontaria riguarda persone che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio. Tra le misure di contenimento previste dal governo rientra l’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

La Fondazione scrive: “la decisione di adottare, nelle more della decisione dell’autorità pubblica un comportamento di quarantena “volontaria”, fondata sui predetti presupposti (o anche in ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell’attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo”.

Assenti per paura di contagio: è un’assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell’epidemia sufficiente a giustificare l’assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione. E’ quindi un’assenza determinata dal semplice “timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste. Tutto ciò non consente di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.  

A fronte di quanto riportato, per una questione di sanità pubblica, lo studio Commercialista. It non riceverà clienti fino al 30 giugno 2020, pertanto gli appuntamenti verranno effettuati via Skype.

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