La fattura elettronica tra privati è una normale fattura B2B emessa, ricevuta, firmata e conservata in maniera digitalizzata; ciò significa che la fatturazione B2B cioè business to business o la fattura tra privati, anziché essere in formato cartaceo viene emessa e ricevuta in qualsiasi formato elettronico che ne assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento in cui viene emessa fino a al termine del suo periodo di conservazione.
La fatturazione elettronica tra privati
La fatturazione elettronica tra privati che cos’è e come funziona
La fattura elettronica è una fattura in formato digitale introdotta con la legge finanziaria 2018; la genesi di questa evoluzione nel “modo di fare fattura” è da individuare a livello Europeo nell’adozione e recepimento della direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica, in cui l’Unione Europea, invita gli Stati Membri a prevedere un quadro normativo e tecnologico adeguato a gestire in maniera elettronica tutto il sistema di fatturazione e controllo fiscale negli appalti pubblici.
La fattura elettronica tra privati è una normale fattura B2B emessa, ricevuta, firmata e conservata in maniera digitalizzata; ciò significa che la fatturazione B2B cioè business to business o la fattura tra privati, anziché essere in formato cartaceo viene emessa e ricevuta in qualsiasi formato elettronico che ne assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento in cui viene emessa fino a al termine del suo periodo di conservazione.
Per molti anni la fattura è stata compilata in vari modi: carta e penna, macchina da scrivere, editor, fogli di calcolo word, excel, usando software di fatturazione e gestionali, poi una volta compilata dal fornitore veniva spedita al cliente via posta, via e-mail ecc. E il destinatario (cliente) aveva l’obbligo di conservarla in formato cartaceo per almeno 10 anni e le fatture ricevute per mail dovevano essere stampate.
La maggior parte dei vantaggi economici a seguito dell’introduzione della fattura elettronica derivano soprattutto dalla completa automazione e integrazione dei processi tra le parti che generano una riduzione e ottimizzazione dei costi, riducono il rischio di falsi e duplicazioni, errori nei pagamenti e tempi medi di pagamento; siamo di fronte ad una rivoluzione digitale che permetterà di compilare fatture in forma elettronica e inviarle ai commercialisti, clienti e a tutti i diretti interessati in maniera semplice, virtualizzando tutto senza necessità di ricorrere alla carta.
L’obiettivo del Governo, grazie alla fatturazione elettronica è quello di ridurre l’evasione fiscale eliminando la possibilità di emettere fatture false, la mancata registrazione delle fatture da parte di uno dei soggetti coinvolti o le registrazioni fraudolente con importi inferiori rispetto all’effettiva transazione; un altro obiettivo è sicuramente quello della semplificazione fiscale, ma anche quello di ottenere sempre più dati fiscali al fine di predisporre per i contribuenti, dichiarazioni annuali, certificazioni uniche, modello 770 ecc, con dati precompilati e quindi già verificati dall’agenzia delle entrate.
Il primo passo per il passaggio alla fattura elettronica è stato fatto nel 2014 con la fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione che ha visto le fatture elettroniche diventare il documento obbligatorio per tutti i rapporti con la PA, gli Enti Pubblici e poi verso le società quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana. L’agenzia delle entrate insieme alla SOGEI, ha messo a punto un sistema gratuito per le fatture elettroniche PA chiamato “SDI”, Sistema di interscambio.
Il SDI è quindi utilizzabile sia dalle PA che dalle società, imprese e professionisti per emettere e ricevere, secondo modelli standardizzati definiti dall’Agenzia (XML), le fatture elettroniche, al fine di garantire la loro autenticità e l’integrità mediante l’apposizione della firma elettronica di chi ha emesso il documento e la loro conservazione.
La fatturazione elettronica B2B consiste nell’utilizzare questi stessi standard messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la fatturaPA, anche per le operazioni fatte tra soggetti privati; dal 2017 il SDI è stato messo a disposizione anche degli operatori economici privati come imprese e professionisti per poter trasmettere e/o ricevere fatture elettroniche in modo facoltativo ma a partire dal 1° Gennaio 2019 per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, saranno ammesse solo ed esclusivamente fatture elettroniche con il sistema di interscambio e secondo il formato XML già in uso per le FatturePA.
Sono esonerati dalle precedenti disposizioni, i soggetti che rientrano nel regime c. D. Di vantaggio e quelli che applicano il regime forfettario dei minimi e le cessioni di beni e di servizi rese nei confronti di non residenti, comunitari ed extracomunitari anche se comunque dovranno in realtà attrezzarsi per ricevere la fatture in formato elettronico e potranno comunque emettere fatture elettroniche. A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Dal 1° Gennaio dello scorso anno, la fattura elettronica tra privati B2B come abbiamo detto, è diventata facoltativa e ciò ha significato per l’Agenzia delle entrate e la Sogei adeguare lo SDI alla fatturazione elettronica tra privati e, per i titolari di Partita IVA che entro una certa data hanno aderito all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture, c’è stata la possibilità di ottenere consistenti vantaggi fiscali derivati dall’uso della fattura elettronica B2B:
· esenzione dallo spesometro comunicazione fatture;
· esenzione dalle comunicazioni acquisti effettuati da operatori di San Marino;
· esenzione modello Intrastat;
· esenzione dalla comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing;
· rimborsi Iva prioritari entro 3 mesi dalla trasmissione della dichiarazione;
· periodo di accertamento ridotto a 4 anni anziché 5 come previsto per la fattura cartacea.
L’obbligo di fatturazione elettronica è stato anticipato al 1° luglio 2018 per prestazioni di servizi rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con la Pubblica Amministrazione; inizialmente era previsto anche per cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori da soggetti passivi iva ma è stato poi rinviato al 1° gennaio 2019; a partire da questa data la scheda carburante sarà abolita in quanto gli acquisti di carburante da parte di soggetti Iva dovranno essere documentati con fattura elettronica, fatta eccezione per gli acquisti fatti al di fuori di esercizio di impresa, arte e professione che dovranno essere fatti tramite carte di credito, bancomat o prepagate.
Dal 1° settembre 2018 sarà obbligatoria l’emissione della fattura elettronica per il tax free shopping e in particolare l’obbligo riguarderà gli acquisti di beni:
· da parte di viaggiatori extra UE;
· di importo superiore a 155 Euro al lordo dell’IVA;
· per uso personale o familiare
· da trasportarsi fuori dal territorio doganale comunitario nei bagagli personali.
La fatturazione elettronica tra privati, come abbiamo già accennato, è una fattura elettronica emessa da un professionista o un’impresa trasmessa ad un altro professionista o ad un’altra impresa o viceversa; la fattura elettronica tra privati, termine usato per distinguerla dalla Fatturazione elettronica PA, si chiama fattura elettronica B2B Business to Business perché chi la emette o la riceve, è un operatore economico quindi provvisto di numero di partita iva; se invece è un’impresa, una ditta o una società ad emettere fattura elettronica nei confronti di un privato cittadino, si dovrebbe parlare di fatturazione elettronica B2C “Business to Consumer” (B2C).
Per poter creare la fattura elettronica il professionista dovrà innanzitutto generare la fattura elettronica, selezionarne il formato e, sulla base dell’opzione scelta sarà possibile generare una nuova fattura, visualizzare l’ultima fattura generata ed archiviata ed importare la fattura da file XML.
Una volta generata la fattura, dovrà essere firmata dal professionista o dall’impresa attraverso l’apposizione della firma digitale, che è l’unica in grado di garantire l’integrità e l’autenticità del file XML; successivamente dovrà essere inviata, tramite il Sistema di Interscambio, al destinatario; per trasmettere al SdI il file XML della fattura elettronica ci sono diverse modalità:
· si può utilizzare un servizio online presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” che consente l’upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC
· b) si può utilizzare la procedura web ovvero l’App Fatturae messe a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate
· c) si può utilizzare una PEC (Posta Elettronica Certificata), inviando il file della fattura come allegato del messaggio di PEC
· d) si può utilizzare un canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente attivato con il SdI.
Una volta ricevuta la fattura e dopo i controlli tecnici automatici, il SDI provvede a recapitare il documento al destinatario. A questo punto il professionista o l’impresa dovrà attendere la conferma dell’avvenuta ricezione del file.
Il SDI procede a verificare che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge (art. 21 ovvero 21-bis del Dpr n. 633/1972), e cioè gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l’imponibile, l’aliquota e l’Iva; verifica che i valori della partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) e della partita Iva o del Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente)esistano, cioè che siano presenti in Anagrafe Tributaria; controlla che sia inserito in fattura l’indirizzo telematico dove recapitare il file (può essere un indirizzo PEC oppure un codice alfanumerico di 7 cifre) e che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’Iva (ad esempio, se l’imponibile è 100 euro, l’aliquota è 22%, l’Iva sia di 22 euro); controlla inoltre che il file della stessa fattura elettronica non sia stato già inviato (duplicato). In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.
In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento; se invece i controlli non vengono superati, viene recapitata, entro 5 giorni, una “ricevuta di scarto” al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI e la fattura elettronica o le fatture del lotto scartate dal SdI si considerano non emesse.
Se il SDI non riesca a recapitare la fattura al destinatario perché la PEC o canale FTP o web service non sono attivi, il SdI leggendo il numero di partita Iva o il Codice Fiscale del cliente all’interno della fattura mette comunque a disposizione il duplicato della fattura e invia al soggetto che ha trasmesso il file una “ricevuta di impossibilità di consegna” all’interno della quale è indicata la data di messa a disposizione del file al cliente; in questo caso la fattura si considera emessa per il fornitore ma non ancora definitivamente ricevuta (ai fini fiscali) dal cliente, la data di decorrenza della detraibilità dell’Iva, per il cliente, scatterà dal momento di visualizzazione/scarico della fattura.
Il SDI quindi funge quindi da intreccio tra gli interessati ed ha il compito di verificare che il formato del documento sia corretto e i dati inseriti siano completi.
La normativa prevede che le fatture elettroniche vengano conservate per 10 anni sia da chi emette la fattura e sia da chi la riceve; le fatture elettroniche potranno essere conservate utilizzando il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate che, con il provvedimento del 30 aprile 2018, ha annunciato il lancio di un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture emesse e ricevute tramite l’area riservata del portale delle Entrate.