Il sistema di gestione ambientale EMAS riduce l’impatto ambientale delle prestazioni aziendali tramite un utilizzo più efficiente delle risorse e consente all’azienda di conseguire una serie di ulteriori vantaggi.
Sommario
Che cos’è
EMAS è l’acronimo di Eco-Management and Audit Scheme.
Si tratta di un sistema di gestione ambientale introdotto dal Regolamento europeo n. 1221/2009.
Comprensivo di buone prassi e indicatori, è uno strumento pensato per aiutare le aziende, che svolgono attività aventi un impatto ambientale, a concentrarsi meglio sugli aspetti ambientali più importanti per un dato settore e a gestirne l’impatto.
L’obiettivo finale dell’UE è migliorare, globalmente, le prestazioni ambientali.
è possibile aderire a questo sistema, mediante la registrazione.
I vantaggi per l’azienda
Ecco alcuni vantaggi derivanti dalla certificazione:
1. vantaggi nelle gare di appalto. Il soggetto che indice la gara (“stazione appaltante”) può richiedere, tra i requisiti di selezione, la certificazione Emas;
2. ridurre al minimo i rischi ambientali e il rischio di multe per violazione della legislazione ambientale;
3. agevolazioni economiche e finanziarie (contributi a fondo perduto, riduzioni dei costi delle fideiussioni), per investimenti in materia di sostenibilità ambientale, previsti per le PMI che hanno conseguito la registrazione;
4. maggiore credibilità aziendale rispetto ad altri operatori economici, grazie all’utilizzazione del logo EMAS.
Chi può registrarsi?
Qualsiasi soggetto (sia aziende sia enti pubblici) che vuole valutare, migliorare e comunicare al pubblico le sue prestazioni ambientali.
I requisiti per registrarsi.
I requisiti sono indicati all’interno del Regolamento Ema e, in particolare, nei suoi allegati finali.
In sintesi, ecco i preparativi preliminari alla registrazione:
1. analisi ambientale, da condurre secondo i parametri indicati nell’allegato 1 del Regolamento Ema;
2. sistema di gestione ambientale (SGA), elaborato sulla base degli esiti dell’analisi ambientale, e secondo i parametri dell’allegato 2 del Regolamento. Il SGA racchiude le procedure idonee a garantire che il processo produttivo e la qualità del prodotto finale siano rispettosi dell’ambiente;
3. audit ambientale interno. Consiste in un’analisi di dati fattuali per valutare le prestazioni ambientali. L’audit riguarda tutte le attività aziendali e si svolge a intervalli non superiori a tre/quattro anni, in base al tipo di attività e, comunque, secondo le modalità di cui all’Allegato 3 del Regolamento Emas;
4. dichiarazione ambientale resa ad esito del periodico auditing, secondo gli indicatori di cui all’allegato 4. è finalizzata a informare il pubblico e le altre parti interessate del rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e delle rispettive prestazioni ambientali.
5. convalida della dichiarazione ambientale da parte di un Verificatore accreditato.
La domanda di registrazione
Le aziende, solo dopo aver adempiuto, ai preparativi in elenco, possono presentare domanda di registrazione.
La domanda comprende:
– la dichiarazione ambientale, convalidata da un Verificatore certificato;
– la dichiarazione di convalida del Verificatore;
– il modulo compilato, presente nell’allegato 6 del Regolamento, contenente informazioni sull’azienda, la dichiarazione ambientale e il Verificatore;
– la prova del pagamento dei diritti applicabili.
L’iter di registrazione
In Italia provvede alla registrazione il Comitato interministeriale per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, che si avvale del supporto tecnico dell’ISPRA e delle ARPA/APPA competenti per territorio.
Prima della registrazione, è, infatti, prevista un’istruttoria tecnico-amministrativa. Come si svolge?
La domanda di registrazione viene inviata sul portale di ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale). I tecnici di ISPRA sono chiamati ad analizzare la documentazione richiesta e a trasmetterla all’ARPA/APPA territorialmente competente che verifica il rispetto della pertinente legislazione ambientale.
Una volta terminata l’istruttoria tecnica, l’ISPRA invia la relazione finale al Comitato Ecolabel Ecoaudit, formato da esperti nominati dai Ministeri coinvolti.
La registrazione è concessa dal Comitato Ecolabel Ecoaudit.
Una volta registrato, il richiedente ottiene il proprio numero di registrazione e può utilizzare il logo EMAS.
Il logo contiene sempre il numero di registrazione dell’organizzazione
Le tempistiche di registrazione
Non è possibile quantificare la tempistica per il rilascio delle certificazioni. Nel caso della prima registrazione, le ARPA/APPA competenti dispongono di 90 giorni e il Comitato Ecolabel Ecoaudit si riunisce periodicamente, in genere ogni 30-40 giorni, per esaminare le richieste e le relative istruttorie.
Per questo motivo ISPRA consiglia alle organizzazioni di “considerare i tempi tecnici sopra descritti nel pianificare la propria comunicazione verso le parti interessate, ad esempio nel caso di campagne pubblicitarie o di partecipazioni a gare che richiedono la registrazione EMAS”.
La registrazione sul portale ISPRA
La richiesta di registrazione, e l’inoltro della relativa documentazione, si effettuano esclusivamente on-line. All’indirizzo https://certificazioni.isprambiente.it/front-end-emas/login.hp è presente una schermata che, dopo la registrazione al sito, consentirà di inserire tutti i propri dati e ottenere le credenziali personali.
Di fondamentale importanza, prima di procedere con la registrazione, è il download e l’attenta lettura del manuale, realizzato per guidare passo passo gli utenti all’interno delle varie schermate, delle opzioni e degli adempimenti da rispettare per poter inoltrare correttamente la documentazione e presentare le istanze.
Per quanto tempo è valida la registrazione?
La registrazione EMAS è valida per tre anni, dopo i quali andrà rinnovata.
L’iter del rinnovo è il medesimo della prima registrazione, inclusa la redazione di una nuova Dichiarazione Ambientale.
Nel caso del rinnovo, salvo casi particolari, non è previsto il coinvolgimento delle ARPA/APPA. Quindi le tempistiche tecniche per il rinnovo sono dimezzate.
Invece, l’aggiornamento dei dati inseriti nella Dichiarazione Ambientale ha cadenza annuale.
Costo della registrazione
La quota annuale di registrazione è pari a:
– €50,00 per le piccole imprese
– €500,00 per le medie imprese
– €1. 500,00 per le grandi imprese
è possibile versare in unica soluzione la quota relativa ai tre anni di validità della Dichiarazione Ambientale.
Il pagamento delle quote annuali di registrazione EMAS deve essere eseguito tramite bollettino postale o bonifico bancario intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato pertinente per territorio.