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venerdì 6 Dicembre 2024

L’APPRENDISTATO

Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’imprenditrice cinese, da tempo residente a Reggio Emilia. Ultimamente, siccome la mia azienda è in espansione, ho deciso di assumere dei giovani motivati. Potrebbe per cortesia suggerirmi quale sia la soluzione giuridica più indicata al mio caso?

Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’imprenditrice cinese, da tempo residente a Reggio Emilia. Ultimamente, siccome la mia azienda è in espansione, ho deciso di assumere dei giovani motivati. Potrebbe per cortesia suggerirmi quale sia la soluzione giuridica più indicata al mio caso?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Chu.

Senza dubbio, una soluzione che potrebbe fare al suo caso è il contratto di apprendistato, disciplinato dal decreto legislativo n. 167/2011 e recentemente modificato dalla legge n. 92/2012.

Tale atto normativo prevede quanto segue.

Con riferimento all’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, possono essere assunti, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le persone che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento dei venticinque anni. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

Per quanto riguarda invece l’apprendistato professionalizzante o di mestiere, possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dai diciassette anni.

La legge n. 92/2012 (la cosiddetta “Riforma Fornero”) ha introdotto alcune modifiche nella disciplina dell’apprendistato.

In particolare, sono previsti degli incentivi a ricorrere all’apprendistato da parte dei datori di lavoro, sia per quanto riguarda gli sgravi contributivi, sia per quanto riguarda la possibilità di una maggiore flessibilità in uscita, dal momento che l’azienda potrà interrompere il contratto di apprendistato nel momento che riterrà più opportuno, anche senza giusta causa.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare al seguente indirizzo email: info@donglawfirm. Com.

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