Sig. Ra Chun: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina cinese da tempo residente a Palermo.
Recentemente, mio padre è stato colpito da una seria malattia, che gli impedisce di avere una vita normale, e di conseguenza di comprendere la realtà circostante e di prendere delle decisioni ragionevoli al riguardo. Sarebbe molto importante avere un supporto legale, considerato che lui è proprietario di due immobili, entrambi situati a Palermo.
In tal modo, avevo pensato di attuare un rimedio legale per impedire che tale patrimonio, a causa della malattia di mio padre, vada disperso.
Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Chun.
La legge n. 6 del 9 gennaio 2004 ha introdotto l’istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno, ora disciplinato dagli articoli 404 e successivi del codice civile.
L’articolo 404 stabilisce che la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
La nomina da parte del giudice tutelare, però, deve essere preceduta da una richiesta.
A tal proposito, l’art. 406 c. C. Prevede che il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417 del codice civile, e cioè dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Nel caso presente, dunque, Lei potrà presentare la richiesta in questione.
Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno, con decreto motivato immediatamente esecutivo (art. 405 c. C. ).
In base all’art. 405 comma 5 del codice civile, il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale ai seguenti indirizzi: ldong@donglawfirm. Com; info@donglawfirm. Com