Si applica l’IVA al 4% alle patate parzialmente cotte nell’olio e poi surgelate, diversamente da quelle contenenti anche le spezie, alle quali si applica l’imposta al 10 per cento.
IVA sulle Patate fritte surgelate ad aliquota ridotta
Si applica l’IVA al 4% alle patate parzialmente cotte nell’olio e poi surgelate, diversamente da quelle contenenti anche le spezie, alle quali si applica l’imposta al 10 per cento.
Il prodotto alimentare composto esclusivamente da patate e olio può essere assimilato agli alimenti come “ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati” per i quali è prevista l’aliquota ridotta (voce n. 6, parte II, Tabella A, Dpr 633/1972). A stabilirlo è stata la risoluzione n. 92/E dell’1 ottobre 2012, con cui dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito la corretta aliquota Iva da applicare alle cessioni del prodotto.
Il chiarimento è successivo ad un precedente interpello (risoluzione n. 13/E del 2004), con cui l’Agenzia aveva stabilito che scontavano l’Iva al 10% le “patate prefritte alle spezie”, prodotto contenente, a differenza di quello in esame, anche aglio, sale, rosmarino, et similia.
La risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 92 del 2012 dunque, chiarisce definitivamente i dubbi, anche sulla base del parere tecnico rilasciato alla società istante dall’Agenzia delle Dogane. Quest’ultima, infatti, ha chiarito che nella fattispecie in esame il prodotto non contiene spezie o erbe aromatiche. Con l’entrata in vigore della nuova Nomenclatura combinata degli alimenti (del 1° gennaio 1988) le “patate prefritte surgelate”, senza aggiunta di altri ingredienti al di fuori di patate e olio, sono inquadrate fra gli “ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati”, per i quali è prevista l’aliquota Iva al 4% (voce n. 6, parte II, Tabella A, Dpr 633/1972). Di conseguenza, anche ai prodotti surgelati in esame si rende applicabile l’aliquota Iva del 4 per cento.
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