L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare N. 40/E del 8 ottobre 2012, si è pronunciata in merito alle procedure applicative da adottare inerenti la responsabilità fiscale nel settore dei contratti d’appalto e di subappalto di opere e servizi come disciplinate dal D. L. 223/2006 e successivamente modificate dall’articolo 13-ter del D. L. 22/06/2012 n. 83 e seguenti (c. D. Decreto crescita). Sono escluse dalla responsabilità solidale le stazioni appaltanti dei contratti pubblici (ex D. Lgs 163/2006).
IVA: Responsabilità solidale fiscale tra committente ed appaltatore e/o subappaltatore Come Tutelarsi
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare N. 40/E del 8 ottobre 2012, si è pronunciata in merito alle procedure applicative da adottare inerenti la responsabilità fiscale nel settore dei contratti d’appalto e di subappalto di opere e servizi come disciplinate dal D. L. 223/2006 e successivamente modificate dall’articolo 13-ter del D. L. 22/06/2012 n. 83 e seguenti (c. D. Decreto crescita). Sono escluse dalla responsabilità solidale le stazioni appaltanti dei contratti pubblici (ex D. Lgs 163/2006).
Decorrenza
L’Amministrazione ha stabilito che le nuove disposizioni trovano applicazione solo per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ovvero dal 12 agosto 2012, e con specifico riferimento agli adempimenti conseguenti, ha disposto che le certificazioni relative debbano essere richieste solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dal 11 ottobre 2012.
Dichiarazione sostitutiva
In merito alla documentazione necessaria a comprovare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute fiscali, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore nei confronti dell’appaltatore/subappaltatore, per L’Agenzia delle Entrate sono idonee sia le asseverazioni rilasciate dai CAF o da altri professionisti abilitati ai sensi di legge (a nostro avviso rare e nell’ipotesi di un consulente abilitato interno all’azienda anche prive dell’efficacia probatoria effettiva), nonché le dichiarazioni sostitutive ex art. 445/2000 con cui l’appaltatore/subappaltatore dichiari l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Obblighi del Committente
IL committente è tenuto prima di versare il corrispettivo/pagare fattura anche solo in acconto a verificare gli adempimenti fiscali (versamento dell’Iva e delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti) eseguiti dall’appaltatori e da eventuali subappaltatori.
Obblighi dell’Appaltatore
L’appaltatore principale è tenuto prima di versare il corrispettivo/pagare fattura anche solo in acconto a verificare gli adempimenti fiscali (versamento dell’Iva e delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti) eseguiti dal proprio subappaltatore.
Pagamenti
Possono essere sospesi fino alla produzione della documentazione richiesta.
Termini di accertamento
Variano a seconda del tributo evaso e dell’ammontare, un minimo di quattro anni ad un massimo di 10.
Sanzioni
In caso di mancata verifica in capo al committente (e all’appaltatore principale verso i subappaltatori) per “l’omissione della verifica della correttezza degli adempimenti” scatta la sanzione amministrativa da un minimo di €. 5. 000 ad una massimo di €. 200. 000.